Art. 4 (Indennita' pensionabile) 1. Le misure dell'indennita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi: a) dal 1° settembre 1998 =================================================================== QUALIFICHE =================================================================== Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.128.000 Commissario capo lire 1.103.000 Commissario lire 1.088.000 Vice commissario lire 1.051.000 Ispettore superiore S.U.PS lire 1.071.000 Ispettore capo lire 1.021.000 Ispettore lire 985.000 Vice ispettore lire 942.000 Sovrintendente capo lire 980.000 Sovrintendente lire 913.000 Vice sovrintendente lire 908.000 Assistente capo lire 805.000 Assistente lire 725.000 Agente scelto lire 660.000 Agente lire 604.000 ------------------------------------------------------------------ b) dal 1° ottobre 1999 ================================================================== QUALIFICHE ================================================================== Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.145.000 Commissario capo " " lire 1.120.000 Commissario " " lire 1.067.000 Ispettore superiore S.U.PS." " lire 1.087.000 Ispettore capo " " lire 1.037.000 Ispettore " " lire 1.000.000 Vice ispettore " " lire 956.000 Sovraintendente capo " " lire 995.000 Sovraintendente " " lire 927.000 Vice sovrintendente " " lire 922.000 Assistente capo " " lire 818.000 Assistente " " lire 736.000 Agente scelto " " lire 670.000 Agente " " lire 614.000 ------------------------------------------------------------------- c) dal 31 dicembre 1999 =================================================================== QUALIFICHE =================================================================== Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.162.000 Commissario capo " " lire 1.140.000 Commissario " " lire 1.130.000 Vice commissario " " lire 1.083.000 Ispettore sup. S.U.PS. " " lire 1.103.000 Ispettore capo " " lire 1.053.000 Ispettore " " lire 1.015.000 Vice ispettore " " lire 976.000 Sovraintendente capo " " lire 1.010.000 Sovraintendente " " lire 941.000 Vive sovrintendente " " lire 936.000 Assistente capo " " lire 829.000 Assistente " " lire 747.000 Agente scelto " " lire 680.000 Agente " " lire 622.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Dal 1° settembre 1998, e' soppresso l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Note all'articolo 4 - La misura dell'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, cosi' come, da ultimo, modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e' la seguente: =================================================================== vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 945.000 commissario capo e qualifiche equiparate 935.000 commissario e qualifiche equiparate 920.000 vice commissario e qualifiche equiparate 890.000 ispettore superiore e qualifiche equiparate 910.000 ispettore capo e qualifiche equiparate 867.000 ispettore e qualifiche equiparate 835.000 vice ispettore e qualifiche equiparate 802.000 sovrintendente capo e qualifiche equiparate 835.000 sovrintendente e qualifiche equiparate 770.000 vice sovrintendente e qualifiche equiparate 770.000 assistente capo e qualifiche equiparate 672.000 assistente e qualifiche equiparate 593.000 agente scelto e qualifiche equiparate 528.000 agente e qualifiche equiparate 472.000 ------------------------------------------------------------------- Il testo dell'art.4 del D.P.R. 31 luglio n.395 e' il seguente: Articolo 4 (Indennita' pensionabile) 1. L'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata, a decorrere dal 1o novembre 1995, del 6 per cento. 2. A decorrere dal 1o novembre 1995 l'indennita' di cui al comma 1 e' incrementata di lire 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi: =================================================================== Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate £. 876.900 Commissario capo " " £. 861.700 Commissario " " £. 846.400 Vice Commissario " " £. 815.900 Ispettore Sup.re S.U.PS. " " £. 831.109 Ispettore Capo " " £. 815.900 Ispettore " " £. 785.300 Vice Ispettore " " £. 754.800 Sovrintendente Capo " " £. 785.300 Sovrintendente " " £. 724.300 Vice sovrintendente " " £. 724.300 Assistente capo " " £. 632.100 Assistente " " £. 556.400 Agente Scelto " " £. 495.300 Agente " " £. 441.900 ------------------------------------------------------------------- 4. L'indennita' di cui al comma 3 e', altresi', incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 12: =================================================================== Livello IV...............................................£. 122.000 Livello V ...............................................£. 129.000 Livello VI ..............................................£. 136.000 Livello VI-bis...........................................£. 143.000 Livello VII..............................................£. 149.000 Livello VII-bis..........................................£. 156.000 Livello VIII.............................................£. 163.000 Livello IX...............................................£. 178.000 -------------------------------------------------------------------