Art. 4 
                      (Indennita' pensionabile) 
 
  1. Le misure dell'indennita' di cui all'articolo 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica  27  marzo  1984,  n.  69,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate a  decorrere  dalle
date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi: 
 
a) dal 1° settembre 1998 
 
    
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QUALIFICHE 
    
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Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.128.000
Commissario capo                               lire 1.103.000
Commissario                                    lire 1.088.000
Vice commissario                               lire 1.051.000
Ispettore superiore S.U.PS                     lire 1.071.000
Ispettore capo                                 lire 1.021.000
Ispettore                                      lire 985.000
Vice ispettore                                 lire 942.000
Sovrintendente capo                            lire 980.000
Sovrintendente                                 lire 913.000
Vice sovrintendente                            lire 908.000
Assistente capo                                lire 805.000
Assistente                                     lire 725.000
Agente scelto                                  lire 660.000
Agente                                         lire 604.000
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b) dal 1° ottobre 1999

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QUALIFICHE 
    
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Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.145.000
Commissario capo           "           "      lire 1.120.000
Commissario                "           "      lire 1.067.000
Ispettore superiore S.U.PS."           "      lire 1.087.000
Ispettore capo             "           "      lire 1.037.000
Ispettore                  "           "      lire 1.000.000
Vice ispettore             "           "      lire 956.000
Sovraintendente capo       "           "      lire 995.000
Sovraintendente            "           "      lire 927.000
Vice sovrintendente        "           "      lire 922.000
Assistente capo            "           "      lire 818.000
Assistente              "              "       lire 736.000
Agente scelto           "              "       lire 670.000
Agente                  "              "       lire 614.000
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c) dal 31 dicembre 1999

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QUALIFICHE 
    
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Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.162.000
Commissario capo          "          "         lire 1.140.000
Commissario               "          "         lire 1.130.000
Vice commissario          "          "         lire 1.083.000
Ispettore sup. S.U.PS.    "          "         lire 1.103.000
Ispettore capo            "          "         lire 1.053.000
Ispettore                 "          "         lire 1.015.000
Vice ispettore            "          "         lire 976.000
Sovraintendente capo      "          "         lire 1.010.000
Sovraintendente           "          "         lire 941.000
Vive sovrintendente       "          "         lire 936.000
Assistente capo           "          "         lire 829.000
Assistente                "          "         lire 747.000
Agente scelto             "          "         lire 680.000
Agente                    "          "         lire 622.000
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2.  Dal  1° settembre 1998, e' soppresso l'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

    
 
            Note all'articolo 4
            - La misura dell'indennita' di cui all'art. 5 del decreto
            del  Presidente  della  Repubblica  27 marzo 1984, n. 69,
            cosi'  come,  da ultimo, modificato dall'art. 4, comma 2,
            del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 maggio
            1996, n. 359 e' la seguente:

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vice questore aggiunto e qualifiche equiparate        945.000
commissario capo e qualifiche equiparate              935.000
commissario e qualifiche equiparate                   920.000
vice commissario e qualifiche equiparate              890.000
ispettore superiore e qualifiche equiparate           910.000
ispettore capo e qualifiche equiparate                867.000
ispettore e qualifiche equiparate                     835.000
vice ispettore e qualifiche equiparate                802.000
sovrintendente capo e qualifiche equiparate           835.000
sovrintendente e qualifiche equiparate                770.000
vice sovrintendente e qualifiche equiparate           770.000
assistente capo e qualifiche equiparate               672.000
assistente e qualifiche equiparate                    593.000
agente scelto e qualifiche equiparate                 528.000
agente e qualifiche equiparate                        472.000
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            Il  testo  dell'art.4  del  D.P.R.  31 luglio n.395 e' il
            seguente:
            Articolo 4 (Indennita' pensionabile)
            1.  L'indennita'  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
             Presidente  della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle
             misure  derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente
             della  Repubblica  5  giugno  1990,  n.147  e successive
             modificazioni   ed   integrazioni,  e'  incrementata,  a
             decorrere dal 1o novembre 1995, del 6 per cento.
            2.  A  decorrere dal 1o novembre 1995 l'indennita' di cui
             al  comma 1 e' incrementata di lire 37.400 mensili lorde
             con contestuale soppressione del supplemento giornaliero
             dell'indennita'  d'istituto  previsto  dall'art. 2 della
             legge  28 aprile 1975, n. 135 e successive modificazioni
             ed integrazioni.
            3.  In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2
             l'indennita'  pensionabile  e' dovuta nei seguenti nuovi
             importi mensili lordi:

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Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate    £. 876.900
Commissario capo             "         "          £. 861.700
Commissario                  "         "          £. 846.400
Vice Commissario             "         "          £. 815.900
Ispettore Sup.re S.U.PS.     "         "          £. 831.109
Ispettore Capo               "         "          £. 815.900
Ispettore                    "         "          £. 785.300
Vice Ispettore               "         "          £. 754.800
Sovrintendente Capo          "         "          £. 785.300
Sovrintendente               "         "          £. 724.300
Vice sovrintendente          "         "          £. 724.300
Assistente capo              "         "          £. 632.100
Assistente                   "         "          £. 556.400
Agente Scelto                "         "          £. 495.300
Agente                       "         "          £. 441.900
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            4.   L'indennita'   di  cui  al  comma  3  e',  altresi',
             incrementata,  a  decorrere  dal  31  dicembre 1995, dei
             seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla
             fissazione  del  nuovo  orario  di  lavoro  nei  termini
             previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 12:

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Livello IV...............................................£. 122.000
Livello V ...............................................£. 129.000
Livello VI ..............................................£. 136.000
Livello VI-bis...........................................£. 143.000
Livello VII..............................................£. 149.000
Livello VII-bis..........................................£. 156.000
Livello VIII.............................................£. 163.000
Livello IX...............................................£. 178.000
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