Art. 40 (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare) 1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvedono a definire: a) la costituzione di uno o piu' fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, della legge 8 agosto 1995, n.335, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilita' di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego; b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse; c) le modalita' di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonche' la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. 2. Destinatario dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
Nota all'articolo 40 -Si trascrive il testo dall'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: Articolo 26 (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto). omissis - 20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonche' l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995. . -Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, detta norme in materia di forme pensionistiche complementari. -La legge 8 agosto 1995, n. 335, detta norme in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. -La legge 27 dicembre 1997, n. 449, detta norme per la stabilizzazione della finanza pubblica.