Art. 3.
  1.  Il  titolo del  metallo  prezioso  contenuto nell'oggetto  deve
essere espresso in millesimi.
  2. I  titoli legali da  garantire a  fusione, per ogni  parte degli
oggetti, sono i seguenti:
   per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;
   per il palladio, 950 e 500 millesimi;
   per l'oro, 750, 585, 375 millesimi;
   per l'argento, 925 e 800 millesimi.
  3. E' ammesso qualsiasi titolo  superiore al piu' alto indicato per
ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 2.
  4.  Non  sono ammesse  tolleranze  negative  sui titoli  dichiarati
relativi  alle materie  prime in  oro, argento,  platino e  palladio,
nonche' sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi:
  a) negli oggetti  di platino massiccio e di pura  lastra e' ammessa
una tolleranza di 5 millesimi;  negli oggetti di palladio massiccio e
di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi;
  b) negli  oggetti di  platino a saldatura  semplice e'  ammessa una
tolleranza di  10 millesimi;  negli oggetti  di palladio  a saldatura
semplice e' ammessa una tolleranza di 10 millesimi;
  c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera
persa, con iniezione centrifuga, e'  ammesso il titolo legale 753 con
la tolleranza di 3 millesimi.
  5.  Le  modalita'  per   il  riconoscimento  delle  caratteristiche
costruttive dell'oggetto sono fissate dal regolamento di applicazione
previsto dall'articolo  27, di  seguito denominato  regolamento. Tale
regolamento  indica  anche  i  metodi ufficiali  di  analisi  per  la
determinazione del titolo, da applicare ai fini del presente decreto,
e la  misura massima  dell'errore ammissibile  in sede  delle analisi
medesime.