Art. 3. 1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi. 2. I titoli legali da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti: per il platino, 950, 900 e 850 millesimi; per il palladio, 950 e 500 millesimi; per l'oro, 750, 585, 375 millesimi; per l'argento, 925 e 800 millesimi. 3. E' ammesso qualsiasi titolo superiore al piu' alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 2. 4. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonche' sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi: a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi; b) negli oggetti di platino a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di palladio a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di 10 millesimi; c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e' ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi. 5. Le modalita' per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive dell'oggetto sono fissate dal regolamento di applicazione previsto dall'articolo 27, di seguito denominato regolamento. Tale regolamento indica anche i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini del presente decreto, e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.