Art. 5.
  1.  Gli   oggetti  in   metallo  prezioso  legalmente   prodotti  e
commercializzati nei Paesi membri  dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo, per esseri posti in commercio sul territorio della
Repubblica,  sono  esentati  dall'obbligo  di recare  il  marchio  di
identificazione   dell'importatore    a   condizione    che   rechino
l'indicazione   del   titolo   in   millesimi  e   del   marchio   di
responsabilita' previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o,
in  sostituzione  di  quest'ultimo,  di  una  punzonatura  avente  un
contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dal
presente decreto e comprensibile per il consumatore finale.
  2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano
membri  dell'Unione  europea o  dello  Spazio  economico europeo  per
essere  posti in  commercio nel  territorio della  Repubblica, devono
essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare
il marchio di responsabilita' del fabbricante estero ed il marchio di
identificazione dell'importatore previsto all'articolo 7.
  3. Gli oggetti in metallo  prezioso, quando rechino gia' l'impronta
del marchio di responsabilita' previsto  dalla normativa di uno Stato
estero non appartenente  alla Unione europea o  allo Spazio economico
europeo,  nel quale  tale marchio  sia obbligatorio  e garantisca  il
titolo del  metallo, e che  sia depositato  in Italia o  nello Spazio
economico europeo,  possono non recare il  marchio di identificazione
dell'importatore,   allorche'  risulti   che  lo   Stato  estero   di
provenienza accordi  analogo trattamento  agli oggetti  fabbricati in
Italia  e  in   esso  importati  e  sempreche'   i  titoli  garantiti
ufficialmente siano corrispondenti o  superiori a quelli previsti dal
presente decreto.
  4. Al fine  di garantire una corretta  informazione al consumatore,
sono  fissate nel  regolamento  le caratteristiche  della tabella  di
comparazione  da  esporre in  maniera  chiara  da chiunque  vende  al
dettaglio  gli  oggetti  disciplinati   dal  presente  articolo,  che
riportano  titoli e  marchi  differenti da  quelli  previsti per  gli
oggetti di produzione italiana.