Art. 6.
  1. E'  consentita la  produzione di oggetti  con titoli  diversi da
quelli   stabiliti   con   il    presente   decreto   sia   ai   fini
dell'esportazione  fuori  dallo  Spazio   economico  europeo  sia  di
commercializzazione  nei   Paesi  dello  Spazio   economico  europeo,
sempreche' tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese.