IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visti i pareri del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,
espressi nelle riunioni del 30 settembre e del 15 ottobre 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 1998; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 17 dicembre 1998; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
  consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  del  23  novembre
  1998; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del  16
febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con i Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali  e  del
lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) 
1.  Le  istituzioni  scolastiche  sono   espressioni   di   autonomia
funzionale  e  provvedono  alla  definizione  e  alla   realizzazione
dell'offerta formativa, nel rispetto  delle  funzioni  delegate  alla
Regioni e dei compiti e funzioni  trasferiti  agli  enti  locali,  ai
sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. A tal fine interagiscono tra  loro  e  con  gli  enti  locali
promuovendo  il  raccordo  e  la  sintesi  tra  le  esigenze   e   le
potenzialita' individuali e gli obiettivi nazionali  del  sistema  di
istruzione. 
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e' garanzia di  liberta'
di insegnamento e  di  pluralismo  culturale  e  si  sostanzia  nella
progettazione e nella  realizzazione  di  interventi  di  educazione,
formazione e istruzione mirati allo  sviluppo  della  persona  umana,
adeguati ai diversi contesti, alla  domanda  delle  famiglie  e  alle
caratteristiche  specifiche  dei  soggetti  coinvolti,  al  fine   di
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le  finalita'
e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e  con  l'esigenza
di  migliorare  l'efficacia  del  processo  di  insegnamento   e   di
apprendimento. 
 
    

          AVVERTENZA:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
          Note al preambolo: 
            - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
            Puo' inviare messaggi alle Camere. 
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione. 
            Autorizza la presentazione alle  Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
            Promulga le leggi ed emana i  decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i  trattati   internazionali,   previa,   quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
            Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
            Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
            Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
            - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge  15  marzo
          1997 n. 59.  Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa: 
            "Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni  scolastiche
          e degli istituti educativi si  inserisce  nel  processo  di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero sistema formativo. Ai fini della  realizzazione
          della autonomia delle istituzioni scolastiche  le  funzioni
          dell'Amministrazione centrale e periferica  della  pubblica
          istruzione  in  materia  di  gestione   del   servizio   di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione del diritto  allo  studio  nonche'  gli  elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione  e  programmazione  definiti  dallo  Stato,   sono
          progressivamente attribuite alle  istituzioni  scolastiche,
          attuando  a  tal  fine  anche   l'estensione   ai   circoli
          didattici, alle scuole medie, alle scuole e  agli  istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli istituti tecnici e  professionali  e  degli  istituti
          d'arte ed ampliando  l'autonomia  per  tutte  le  tipologie
          degli istituti di istruzione, anche in  deroga  alle  norme
          vigenti  in  materia  di  contabilita'  dello   Stato.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
          istituti educativi, tenuto conto  delle  loro  specificita'
          ordinamentali. 
            2. Ai fini di quanto previsto nel comma  1,  si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere dei Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge. 
            3. I requisiti dimensionali ottimali  per  l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
            4.  La  personalita'   giuridica   e   l'autonomia   sono
          attribuite, alle istituzioni scolastiche di cui al comma  1
          a mano a mano che raggiungono i requisiti  dimensionali  di
          cui al comma 3 attraverso piani  di  dimensionamento  della
          rete scolastica, e comunque non oltre il 31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
            5. La dotazione finanziaria essenziale delle  istituzioni
          scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di
          quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e'  costituita
          dall'assegnazione  dello   Stato   per   il   funzionamento
          amministrativo   e   didattico,   che   si   suddivide   in
          assegnazione ordinaria  e  assegnazione  perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. 
            6.  Sono   abrogate   le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
            7. Le  istituzioni  scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
            8.  L'autonomia   organizzativa   e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica,  liberamente,  anche  mediante   superamento   dei
          vincoli  in  materia  di  unita'  oraria   della   lezione,
          dell'unitarieta' del gruppo classe  e  delle  modalita'  di
          organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita'  di
          ottimizzazione   delle    risorse    umane,    finanziarie,
          tecnologiche,  materiali  e  temporali,  fermi  restando  i
          giorni di attivita' didattica annuale  previsti  a  livello
          nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non
          meno  di  cinque  giorni  settimanali,  il   rispetto   dei
          complessivi  obblighi  annuali  di  servizio  dei   docenti
          previsti  dai  contratti  collettivi  che  possono   essere
          assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla
          base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 
            9. L'autonomia didattica e' finalizzata al  perseguimento
          degli  obiettivi  generali   del   sistema   nazionale   di
          istruzione, nel rispetto della  liberta'  di  insegnamento,
          della liberta' di scelta educativa da parte delle  famiglie
          e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
          libera   e   programmata   di    metodologie,    strumenti,
          organizzazione e tempi di  insegnamento,  da  adottare  nel
          rispetto   della   possibile    pluralita'    di    opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per  la  determinazione  degli   organici   funzionali   di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
            10.   Nell'esercizio   dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il inondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione,   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
            11. Con regolamento adottato ai sensi del  comma  2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
            12. Le universita' e le istituzioni  scolastiche  possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
            13. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il  Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data di  entrata  in  vigore  delle  predette  disposizioni
          regolamentari, le norme del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le
          conseguenti e necessarie modifiche. 
            14. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
            15. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto
          legislativo  di  riforma,  degli  organi  collegiali  della
          pubblica istruzione di livello nazionale e  periferico  che
          tenga conto  della  specificita'  del  settore  scolastico,
          valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti, e
          delle minoranze linguistiche  riconosciute,  nonche'  delle
          specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto  dei
          seguenti criteri: 
             a)       armonizzazione       della        composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
             b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.  12,
          comma 1, lettera p); 
             c)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative   e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
             d) valorizzazione  del  collegamento  con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
             e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  nella  salvaguardia  del  principio   della
          liberta' di insegnamento. 
            16.  Nel  rispetto  del  principio  della   liberta'   di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
             a) l'affidamento, nel rispetto  delle  competenze  degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita', in ordine ai risultati; 
             b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
          l'organizzazione  e  le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica periferica, come definite ai sensi dell'art. 13,
          comma 1; 
             c) la revisione del sistema di  reclutamento,  riservato
          al personale docente con adeguata anzianita'  di  servizio,
          in armonia con  le  modalita'  previste  dall'art.  28  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
             d) l'attribuzione della  dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
            17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici  sara'
          disciplinato  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
            18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la
          riforma  degli  uffici  periferici  del   Ministero   della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia  di  programmazione  e  organizzazione  della  rete
          scolastica. 
            19. Il Ministro della pubblica istruzione  presenta  ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
            20. Le regioni a statuto speciale e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano disciplinano con  propria  legge  la
          materia di cui al presente articolo  nel  rispetto,  e  nei
          limiti  dei  propri  statuti  e  delle  relative  nome   di
          attuazione". 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri": 
            "2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di Legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari". 
            - Il decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297  reca:
          "Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado". 
            - Il decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112  reca:
          "Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". 
            - Il decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  reca:
          "Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". 
            - Si riporta il testo dell'art. 8 dei decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281: 
            "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente dei Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. 
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
            3. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". 
          Nota all'art. 1: 
            - Si riporta il  testo  degli  articoli  138  e  139  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: 
            "Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell'art.
          118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate  alle
          regioni le seguenti funzioni amministrative: 
             a) la programmazione  dell'offerta  formativa  integrata
          tra istruzione e formazione professionale; 
             b) la programmazione, sul piano  regionale,  nei  limiti
          delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie,  della
          rete  scolastica,  sulla  base   dei   piani   provinciali,
          assicurando il coordinamento con la programmazione  di  cui
          alla lettera a): 
             c) la suddivisione,  sulla  base  anche  delle  proposte
          degli enti locali interessati, del territorio regionale  in
          ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; 
             d) la determinazione del calendario scolastico, 
             e) i contributi alle scuole non statali; 
             f) le iniziative e le attivita' di  promozione  relative
          all'ambito delle funzioni conferite. 
            2. La delega delle funzioni di cui al comma 1  opera  dal
          secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data
          di entrata in vigore  del  regolamento  di  riordino  delle
          strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di 
          cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
            3. Le deleghe di cui al presente articolo non  riguardano
          le  funzioni  relative  ai  conservatori  di  musica,  alle
          accademie di belle arti, agli  istituti  superiori  per  le
          industrie  artistiche,   all'accademia   nazionale   d'arte
          drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche'  alle
          scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia". 
            "Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai  comuni).  -
          1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto
          legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono
          attribuiti  alle  province,  in  relazione   all'istruzione
          secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli  altri
          gradi  inferiori  di  scuola,  i  compiti  e  le   funzioni
          concernenti: 
             a)  l'istituzione,  l'aggregazione,  la  fusione  e   la
          soppressione di scuole in  attuazione  degli  strumenti  di
          programmazione; 
             b) la redazione dei piani di organizzazione  della  rete
          delle istituzioni scolastiche; 
             c) i servizi di supporto organizzativo del  servizio  di
          istruzione per gli alunni con handicap o in  situazione  di
          svantaggio; 
             d) il piano di utilizzazione  degli  edifici  e  di  uso
          delle   attrezzature,   d'intesa   con    le    istituzioni
          scolastiche; 
   e) la sospensione delle lezioni in casi gravi  e  urgenti;  f)  le
   iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito  delle
   funzioni conferite; 
             g) la costituzione, i  controlli  e  la  vigilanza,  ivi
          compreso   lo   scioglimento,   sugli   organi   collegiali
          scolastici a livello territoriale. 
            2. I comuni, anche in  collaborazione  con  le  comunita'
          montane e le province, ciascuno in relazione  ai  gradi  di
          istruzione  di  propria   competenza,   esercitano,   anche
          d'intesa  con  le   istituzioni   scolastiche,   iniziative
          relative a: 
             a) educazione degli adulti; 
             b) interventi integrati  di  orientamento  scolastico  e
          professionale; 
             c) azioni tese a  realizzare  le  pari  opportunita'  di
          istruzione; 
             d) azioni di supporto tese a promuovere e  sostenere  la
          coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale tra  i
          diversi gradi e ordini di scuola; 
             e) interventi perequativi; 
             f) interventi integrati di prevenzione della dispersione
          scolastica e di educazione alla salute. 
            3.  La  risoluzione  dei  conflitti  di   competenze   e'
          conferita alle province, ad  eccezione  dei  conflitti  tra
          istituzioni  della  scuola  materna  e  primaria,  la   cui
          risoluzione e' conferita ai comuni".