Art.2
(Oggetto)
1. Il presente regolamento detta la disciplina generale
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni
ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di
legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione
delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni
scolastiche a decorrere dal 1 settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente
riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza
con le proprie finalita', il loro ordinamento alle disposizioni del
presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo
armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica,
organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle
iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. li presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni
del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le
esperienze formative e le attivita' nella scuola dell'infanzia. La
terminologia adottata tiene conto della pluralita' di tali contesti.