Art. 2.
        (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).
1.  Possono  essere  ammesse  all'amministrazione straordinaria, alle
condizioni  e  nelle forme previste dal presente decreto, le imprese,
anche  individuali,  soggette  alle  disposizioni  sul fallimento che
hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
a)  un  numero  di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da
almeno un anno,
b)  debiti  per  un  ammontare complessivo non inferiore ai due terzi
tanto  del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi
provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.,