IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente la  delega  al
Governo in materia di  sicurezza  del  lavoro  nel  settore  portuale
marittimo; 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della  navigazione
(navigazione marittima) approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1955,
n.547, recante norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  7  gennaio  1956,
n.164, recante norme per la prevenzione degli  infortuni  sul  lavoro
nelle costruzioni; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  19  marzo  1956,
n.303, recante norme generale per l'igiene del lavoro; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  20  marzo  1956,
n.321, recante norme per la prevenzione degli  infortuni  e  l'igiene
del lavoro nei cassoni ad aria compressa; 
  Vista la legge 10 aprile  1981,  n.157,  inerente  la  ratifica  ed
esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n.  139  sulla
prevenzione ed il  controllo  dei  rischi  professionali  causati  da
sostanze ed agenti cancerogeni; 
  Vista la legge 10 aprile 1981, n.  159,  inerente  la  ratifica  ed
esecuzione  della  convenzione  internazionale  del  lavoro  n.   147
relativa alle norme minime  di  sicurezza  da  osservare  sulle  navi
mercantili; 
  Vista la legge 19 novembre 1984, n. 862, inerente  la  ratifica  ed
esecuzione della convenzione dell'Organizzazione  Internazionale  del
Lavoro (OIL) n.152 relativa alla sicurezza e  all'igiene  del  lavoro
nelle operazioni portuali; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza e del mercato; 
  Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991,  n.  277,  concernente
attuazione di direttive  in  materia  di  protezione  dei  lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici  e
biologici durante il lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, concernente
l'attuazione  di  direttive  relative  ai  carrelli   semoventi   per
movimentazione; 
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.  475,  concernente
attuazione della direttiva 89/686/CEE in  materia  di  ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati  membri  relative  ai  dispositivi  di
protezione individuale; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  concernente  il  riordino
della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,  inerente
attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della  sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  concernente
attuazione di direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  marzo  1996,  n.  242,  recante
modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626; 
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei  cantieri
temporanei o mobili; 
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996,  n.  493,  concernente
attuazione della direttiva  92/58/CEE  in  ordine  alle  prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,   concernente   attuazione   di   direttive    riguardanti    il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  alle
macchine; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  19  maggio  1997,
n.268, concernente attuazione di direttive relative  alle  condizioni
minime necessarie  per  le  navi  dirette  a  porti  marittimi  della
Comunita' o che ne  escano  e  che  trasportano  merci  pericolose  o
inquinanti; 
  Visto il decreto legislativo 3 agosto  1998,  n.  314,  concernente
attuazione di direttive relative  alle  disposizioni  ed  alle  norme
comuni per gli organi che effettuano le  ispezioni  e  le  visite  di
controllo  delle  navi  e   per   le   pertinenti   attivita'   delle
amministrazioni marittime; 
  Vista la preliminare  determinazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 4 giugno 1999; Acquisiti i  pareri  delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica;  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri
adottata nella riunione  del  23  luglio  1999;  Sulla  proposta  del
Ministro dei trasporti e della navigazione; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                               Oggetto 
  1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di  lavoro  alle
particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti,
comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e  trasformazione
delle navi in ambito portuale, in modo da: 
a) assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni
e malattie professionali; 
b) determinare gli  obblighi  e  le  responsabilita'  specifiche  del
datore di lavoro, dei lavoratori in relazione  alla  valutazione  dei
rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici; 
c) definire i criteri  relativi  all'organizzazione  dei  sistema  di
prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoro; 
d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi  personali
di protezione; 
e)  adottare  le  misure  di  sicurezza  in  presenza  di  condizioni
particolari di rischio; 
f) assicurare la formazione e l'informazione  del  personale  addetto
alle operazioni ed ai servizi portuali, nonche'  alle  operazioni  di
manutenzione, riparazione  e  trasformazione  delle  navi  in  ambito
portuale. 
  2. Per quanto non diversamente previsto  dal  presente  decreto  si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19  settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo  1996,
n. 242. 
 
    

          AVVERTENZA:
          Il   testo  delle  note  qui  pubblicato  e  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
          - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: 
          "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo'
          essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti". 
          - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: 
          "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
          Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
          Puo' inviare messaggi alle Camere. 
          Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa  la  prima
          riunione. 
          Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
          di iniziativa del Governo. 
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e i regolamenti. 
          Indice il  referendum  popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
          Nomina, nei casi indicati dalla legge, i  funzionari  dello
          Stato. 
          Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
          trattati   internazionali,    previa,    quando    occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
          Ha il comando delle Forze  armate,  presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
          Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
          Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
          Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
          - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica  27
          aprile 1955, n. 547, recante:  "Norme  per  la  prevenzione
          degli infortuni sul lavoro", e' pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12  luglio  1955,  n.
          158. 
          - Il testo del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
          gennaio 1956, n. 164, recante: "Norme  per  la  prevenzione
          degli  infortuni  sul   lavoro   nelle   costruzioni",   e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 31 marzo 1956, n. 78. 
          - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica  19
          marzo 1956, n. 303, recante: "Norme generali  per  l'igiene
          del lavoro", e' pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1956, n. 105. 
          - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica  20
          marzo 1956, n. 321, recante: "Norme per  la  prevenzione  e
          l'igiene del lavoro nei  cassoni  ad  aria  compressa",  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale, del 5 maggio 1956, n.109. 
          - Il testo della legge 10 aprile  1981,  n.  157,  recante:
          "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri  74,  109,
          129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'organizzazione
          internazionale del lavoro", e' pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29  aprile  1981,  n.
          116. 
          - Il testo della legge 10 aprile  1981,  n.  159,  recante:
          "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e
          147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976  dalla  62a
          sessione della Conferenza internazionale  del  lavoro",  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale, del 29 aprile 1981, n. 116. 
          - Il testo della legge 19 novembre 1984, n.  862,  recante:
          "Ratifica ed esecuzione dell'organizzazione  internazionale
          del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152,  adottate
          nel corso della 63a, della 64a e della 65a  sessione  della
          Conferenza  generale",  e'   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1984,  n.
          349. 
          - Il testo della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  recante:
          "Norme per la tutela della concorrenza e  del  mercato"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990, n. 
          240. 
          - Il testo del decreto legislativo 15 agosto 1991,  n  277,
          recante: "Attuazione delle  direttive  n.  80/1107/CEE,  n.
          82/605/CEE. n. 83/ 477/CEE, n. 86/188/CEE e 88/642/CEE,  in
          materia  di  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi
          derivanti  da  esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
          biologici durante il lavoro,  a  norma  dell'art.  7  della
          legge 30 luglio 1990, n. 212" e' pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27  agosto  1991,  n.
          200. 
          - Il testo del decreto legislativo 10  settembre  1991,  n.
          304, recante: "Attuazione delle  direttive  86/663/CEE  del
          Consiglio  del  22  dicembre  1986   e   89/240/CEE   della
          Commissione del 16  dicembre  1988,  relative  ai  carrelli
          semoventi per movimentazione, a norma  dell'art.  55  della
          legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)" e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 20 settembre 1991, n. 221. 
          - Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
          recante:  "Attuazione  della   direttiva   89/686/CEE   del
          Consiglio   del   21   dicembre   1989,   in   materia   di
          ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  rela-
          tive  ai  dispositivi   di   protezione   individuale"   e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 9 dicembre 1992, n. 289. 
          - Il testo della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
          modificazioni ed  integrazioni,  recante:  "Riordino  della
          legislazione  in  materia  portuale"  e'   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   del   4
          febbraio 1994, n. 28. 
          - Il testo del decreto legislativo 19  settembre  1994,  n.
          626,  recante:  "Attuazione  delle  direttive   89/391/CEE,
          89/654/CEE,   89/    655/CEE,    89/656/CEE,    90/269/CEE,
          90/270/CEE,  90/394/CEE   e   90/679/CEE   riguardanti   il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          sul  luogo  di  lavoro"  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, e' pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994, n. 200. 
          - Il testo del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230
          recante:  "Attuazione  delle  direttive   Euratom   80/836,
          84/467,  84/466,  89/618,  90/641  e  92/3  in  materia  di
          radiazioni  ionizzanti"  e'  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale dei 13  giugno  1995,  n.
          136. 
          - Il testo del decreto legislativo 19 marzo  1996,  n.  242
          recante: "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19  settembre
          1994, n. 626, recante attuazione di  direttive  comunitarie
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori sul  luogo  di  lavoro"  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6  maggio
          1996, n. 104. 
          - Il testo del decreto legislativo 14 agosto 1996,  n.  494
          recante: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE  concernente
          le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da  attuare
          nei  cantieri  temporanei  o  mobili"  e'  pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  dei   23
          settembre 1996, n. 223. 
          - Il testo del decreto legislativo D.Lgs. 14  agosto  1996,
          n.  493  recante:  "Attuazione  della  direttiva  92/58/CEE
          concernente le prescrizioni minime per  la  segnaletica  di
          sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro" e'  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  23
          settembre 1996, n. 223. 
          - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica  24
          luglio 1996, n. 459, recante: "Regolamento per l'attuazione
          delle  direttive  89/392/CEE,   91/368/CEE,   93/44/CEE   e
          93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni
          degli Stati membri relative alle  macchine"  e'  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  del  6
          settembre 1996, n. 209. 
          - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica  19
          maggio 1997, n. 268  recante:  "Regolamento  di  attuazione
          della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni  minime
          necessarie per le navi dirette a porti  della  Comunita'  o
          che  ne  escono  e  che  trasportano  merci  pericolose   o
          inquinanti, nonche' della direttiva 96/39/CE  che  modifica
          la  predetta  direttiva"  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'11 agosto 1997, n. 186. 
          - Il testo del decreto legislativo 3 agosto  1998,  n.  314
          recante: "Attuazione  della  direttiva  94/57/CE,  relativa
          alle disposizioni ed alle norme comuni per gli  organi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime, e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica  la
          direttiva 94/57/CE" e', pubblicato nella Gazzella Ufficiale
          del 29 agosto 1998, n. 201. 
          Note all'art. 1: 
          - Per il testo del decreto legislativo 19  settembre  1994,
          n. 626, si veda nelle note alle premesse. 
          - Per il testo del decreto legislativo 19  marzo  1996,  n.
          242, si veda nelle note alle premesse.