Art. 2
                        Campo di applicazione
  1. Le norme del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai
servizi  portuali  e  alle  operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale.
  2. Il presente decreto non si applica ai depositi e stabilimenti di
prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti
affini, siti in ambito portuale.