Art. 4
                       Documento di sicurezza
  1.  Il  datore di lavoro elabora il documento di cui articolo 4 del
decreto legislativo n.  626  del  1994  e  successive  modifiche,  di
seguito denominato documento di sicurezza, contenente anche:
a)  la  descrizione  delle  operazioni e dei servizi portuali oggetto
dell'attivita' dell'impresa portuale;
b) l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla
tipologia della nave, della  merce  e  dei  materiali  movimentati  e
dell'attrezzatura portuale utilizzata;
c)  il  numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo
ed ambiente di lavoro:
d) la descrizione dei mezzi ed attrezzature  utilizzati  dall'impresa
per le operazioni e i servizi portuali;
e)  l'individuazione  delle  misure di prevenzione e protezione e dei
dispositivi di protezione individuale da  adottare  in  relazione  ai
rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;
f)  le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro
l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
g) per il titolare dell'impresa concessionaria del  terminal  di  cui
all'articolo  18,  della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per
la circolazione all'interno dell'area.
  2. Il documento di sicurezza deve essere custodito presso  la  sede
dell'impresa  portuale  e  copia  dello  stesso deve essere trasmessa
all'Autorita' e all'Azienda unita' sanitaria locale competente.
  3. Qualora nel  corso  delle  operazioni  e  dei  servizi  portuali
insorgano  fatti  tali  da comportare la sospensione delle operazioni
stesse, il datore di lavoro e' tenuto a ripristinare le condizioni di
sicurezza.
  4. Il datore di lavoro comunica all'Autorita' gli eventi di cui  al
comma 3.
 
          Note all'art. 4:
          -  Il  testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 19
          settembre 1994, n. 626, come  modificato  dall'art.  3  del
          D.Lgs.19  marzo  1996,  n.    242  (per  l'argomento  e  la
          pubblicazione si veda  nelle  note  alle  premesse)  e'  il
          seguente:
          "Art.4  (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
          preposto).  - 1. Il datore di  lavoro,  in  relazione  alla
          natura   dell'attivita'   dell'azienda  ovvero  dell'unita'
          produttiva, valuta,  nella  scelta  delle  attrezzature  di
          lavoro  e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
          nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro,  i  rischi
          per  la  sicurezza  e  per  la  salute  dei lavoratori, ivi
          compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti  a
          rischi particolari.
          2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore
          di lavoro elabora un documento contenente:
          a)  una  relazione  sulla  valutazione  dei  rischi  per la
          sicurezza e la salute durante il lavoro, nella  quale  sono
          specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
          b)  l'individuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  di
          protezione e dei  dispositivi  di  protezione  individuale,
          conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
          c)   il  programma  delle  misure  ritenute  opportune  per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza.
          3.  Il  documento  e'  custodito  presso  l'azienda  ovvero
          l'unita' produttiva.
          4. Il datore di lavoro:
          a) designa il responsabile del servizio  di  prevenzione  e
          protezione  interno o esterno all'azienda secondo le regole
          di cui all'art. 8;
          b)  designa  gli  addetti  al  servizio  di  prevenzione  e
          protezione  interno o esterno all'azienda secondo le regole
          di cui all'art. 8;
          c) nomina,  nei  casi  previsti  dall'art.  16,  il  medico
          competente.
          5.  Il  datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
          sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
          a)  designa   preventivamente   i   lavoratori   incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio,  di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso di
          pericolo grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  pronto
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
          b)  aggiorna  le  misure  di  prevenzione  in  relazione ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e della sicurezza del lavoro,  ovvero  in
          relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica  della
          prevenzione e della protezione;
          c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto  delle
          capacita'  e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
          loro salute e alla sicurezza;
          d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei  dispositivi
          di  protezione  individuale,  sentito  il  responsabile del
          servizio di prevenzione e protezione;
          e)  prende  le  misure  appropriate  affinche'  soltanto  i
          lavoratori  che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
          alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
          f) richiede l'osservanza da parte  dei  singoli  lavoratori
          delle  norme  vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali
          in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
          mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi   di
          protezione individuali messi a loro disposizione;
          g)  richiede  l'osservanza  da  parte del medico competente
          degli obblighi previsti dal presente decreto,  informandolo
          sui   processi   e   sui   rischi   connessi  all'attivita'
          produttiva;
          h) adotta le misure per il controllo  delle  situazioni  di
          rischio  in  caso di emergenza e da' istruzioni affinche' i
          lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave,  immediato   ed
          inevitabile,  abbandonino  il  posto  di  lavoro  o la zona
          pericolosa;
          i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al
          rischio  di  un pericolo grave e immediato circa il rischio
          stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia  di
          protezione;
          l)  si  astiene,  salvo eccezioni debitamente motivate, dal
          richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
          una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo  grave
          e immediato;
          m)  permette  ai  lavoratori  di  verificare,  mediante  il
          rappresentante  per  la  sicurezza,  l'applicazione   delle
          misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
          al   rappresentante  per  la  sicurezza  di  accedere  alle
          informazioni  ed  alla  documentazione  aziendale  di   cui
          all'art. 19, comma 1, lettera e);
          n)  prende  appropriati  provvedimenti  per  evitare che le
          misure tecniche adottate possano causare rischi per la  sa-
          lute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
          o)    tiene   un   registro   nel   quale   sono   annotati
          cronologicamente gli infortuni sul  lavoro  che  comportano
          un'assenza  dal  lavoro  di  almeno un giorno. Nel registro
          sono  annotati  il   nome,   il   cognome,   la   qualifica
          professionale  dell'infortunato,  le cause e le circostanze
          dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di  ripresa
          del  lavoro.    Il  registro  e'  redatto  conformemente al
          modello approvato con decreto del Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
          permanente,  di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
          della Repubblica 27  aprile  1955,  n.  547,  e  successive
          modifiche,   ed  e'  conservato  sul  luogo  di  lavoro,  a
          disposizione dell'organo di vigilanza. Fino  all'emanazione
          di  tale  decreto  il registro e' redatto in conformita' ai
          modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
          p) consulta il rappresentante per  la  sicurezza  nei  casi
          previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
          q)  adotta  le  misure necessarie ai fini della prevenzione
          incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche'  per  il
          caso  di  pericolo  grave  e  immediato. Tali misure devono
          essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni
          dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva,  e  al  numero
          delle persone presenti.
          6.  Il  datore  di lavoro effettua la valutazione di cui al
          comma 1 ed elabora il  documento  di  cui  al  comma  2  in
          collaborazione   con   il   responsabile  del  servizio  di
          prevenzione e protezione e con  il  medico  competente  nei
          casi  in  cui  sia  obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
          previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
          7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento  di  cui
          al  comma  2 sono rielaborati in occasione di modifiche del
          processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
          della salute dei lavoratori.
          8.  Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero
          l'unita' produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del
          lavoratore  sottoposto  a   sorveglianza   sanitaria,   con
          salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia
          al  lavoratore  stesso  al  momento  della  risoluzione del
          rapporto  di  lavoro,  ovvero  quando  lo  stesso   ne   fa
          richiesta.
          9.  Per  le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti
          da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da  parte  dei  Ministri
          del  lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato e della  sanita',  sentita  la
          commissione  consultiva permanente per la prevenzione degli
          infortuni e per l'igiene  del  lavoro,  in  relazione  alla
          natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono def-
          inite   procedure   standardizzate   per   gli  adempimenti
          documentali di cui al presente articolo. Tali  disposizioni
          non si applicano alle attivita' industriali di cui all'art.
          1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 maggio
          1988, n. 175, e successive modifiche, soggette  all'obbligo
          di  dichiarazione  o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
          del decreto stesso,  alle  centrali  termoelettriche,  agli
          impianti  e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed
          altre   attivita'   minerarie,   alle   aziende   per    la
          fabbricazione  e il deposito separato di esplosivi, polveri
          e munizioni, e  alle  strutture  di  ricovero  e  cura  sia
          pubbliche sia private.
          10.  Per  le  medesime  aziende  di  cui  al comma 9, primo
          periodo, con uno o piu' decreti dei Ministri del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale, dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato e della sanita',  sentita  la  commissione
          consultiva  permanente per la prevenzione degli infortuni e
          per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
          a) i casi relativi a ipotesi di scarsa  pericolosita',  nei
          quali  e'  possibile  lo svolgimento diretto dei compiti di
          prevenzione  e  protezione   in   aziende   ovvero   unita'
          produttive  che  impiegano un numero di addetti superiore a
          quello indicato nell'allegato I;
          b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola volta
          all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli
          ambienti di lavoro da parte del  medico  competente,  ferma
          restando  l'obbligatorieta'  di visite ulteriori, allorche'
          si modificano le situazioni di rischio.
          11. Fatta eccezione per  le  aziende  indicate  nella  nota
          dell'allegato   I,   il  datore  di  lavoro  delle  aziende
          familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a  dieci
          addetti  non  e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
          3, ma e' tenuto comunque ad  autocertificare  per  iscritto
          l'avvenuta  effettuazione  della  valutazione  da  rischi e
          l'adempimento   degli   obblighi   ad    essa    collegati.
          L'autocertificazione  deve essere inviata al rappresentante
          per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli  obblighi
          di  cui  ai  commi  2  e  3 le aziende familiari nonche' le
          aziende che occupano  fino  a  dieci  addetti,  soggette  a
          particolari  fattori di rischio, individuate nell'ambito di
          specifici settori produttivi con uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  delle  risorse  agricole alimentari e
          forestali  e  dell'interno,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza.
          12.  Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
          manutenzione  necessari  per  assicurare,  ai   sensi   del
          presente  decreto,  la sicurezza dei locali e degli edifici
          assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o  a  pubblici
          uffici,   ivi   comprese   le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative, restano a  carico  dell'amministrazione  tenuta,
          per  effetto  di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
          manutenzione.  In  tal  caso  gli  obblighi  previsti   dal
          presente  decreto, relativamente ai predetti interventi, si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento  all'amministrazione  competente  o al soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico".
          - Il testo vigente dell'art.  18  della  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84, come modificato dal decreto-legge 21 ottobre
          1996, n. 535 (Disposizioni urgenti per i settori  portuale,
          marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi
          per  assicurare taluni collegamenti aerei) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1996, n. 248 e convertito
          in legge con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,  della
          legge  23  dicembre 1996, n. 647 (Gazzetta Ufficiale del 23
          dicembre 1996, n. 300) e' il seguente:
          "Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1. L'Autorita'
          portuale e,  dove  non  istituita,  ovvero  prima  del  suo
          insediamento,   l'organizzazione   portuale  o  l'autorita'
          marittima danno in  concessione  le  aree  demaniali  e  le
          banchine  comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui
          all'art. 16, comma 3, per l'espletamento  delle  operazioni
          portuali,  fatta  salva  l'utilizzazione  degli immobili da
          parte di amministrazioni pubbliche per lo,  svolgimento  di
          funzioni  attinenti  ad  attivita' marittime e portuali. E'
          altresi sottoposta a concessione  da  parte  dell'Autorita'
          portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima,
          la  realizzazione  e  la  gestione  di opere attinenti alle
          attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
          degli specchi acquei esterni alle difese foranee  anch'essi
          da   considerarsi  a  tal  fine  ambito  portuale,  purche'
          interessati dal traffico portuale e dalla  prestazione  dei
          servizi  portuali  anche  per  la realizzazione di impianti
          destinati ad operazioni di  imbarco  e  sbarco  rispondenti
          alle   funzioni   proprie   dello   scalo  marittimo,  come
          individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3.  Le  concessioni
          sono  affidate,  previa determinazione dei relativi canoni,
          anche commisurati all'entita'  dei  traffici  portuali  ivi
          svolti,   sulla   base  di  idonee  forme  di  pubblicita',
          stabilite dal Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
          di  concerto  con  il  Ministro  delle finanze, con proprio
          decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
          a)  la  durata  della  concessione, i poteri di vigilanza e
          controllo  delle  Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario;
          b)  i  limiti  minimi  dei  canoni che i concessionari sono
          tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione,
          agli investimenti, previsti, al valore delle aree  e  degli
          impianti  utilizzabili,  anche  commisurati all'entita' dei
          traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo  valore  delle
          aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto
          della concessione.
          2.  Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati
          i criteri cui devono  attenersi  le  autorita'  portuali  o
          marittime   nel  rilascio  delle  concessioni  al  fine  di
          riservare  nell'ambito  portuale   spazi   operativi   allo
          svolgimento  delle  operazioni  portuali  da parte di altre
          imprese non concessionarie.
          3. Con il decreto di  cui  al  comma  1,  il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
          alle   concessioni   di  aree  e  banchine  alle  normative
          comunitarie.
          4. Per le iniziative di maggiore rilevanza,  il  presidente
          dell'autorita'  portuale  puo'  concludere, previa delibera
          del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma  1,
          accordi  sostitutivi  della  concessione demaniale ai sensi
          dell'art. II della legge 7 agosto 1990, n. 241.
          5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma
          4 possono  comprendere  anche  la  realizzazione  di  opere
          infrastrutturali.
          6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1
          e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:
          a)  presentino,  all'atto  della  domanda,  un programma di
          attivita', assistito da  idonee  garanzie,  anche  di  tipo
          fideiussorio,  volto  all'incremento  dei  traffici  e alla
          produttivita' del porto;
          b)   possiedano   adeguate   attrezzature    tecniche    ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed  operativo  a  carattere  continuativo  ed integrato per
          conto proprio e di terzi;
          c)  prevedano  un  organico  di  lavoratori  rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a).
          7.  In  ciascun  porto  l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale  ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto,  a  meno  che  l'attivita' per la quale richiede una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni  gia'  esistenti nella stessa area demaniale, e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le sono stati assegnati in concessione.
          8.   L'autorita'   portuale   o,   laddove  non  istituita,
          l'autorita'   marittima   sono   tenute    ad    effettuare
          accertamenti  con  cadenza annuale al fine di verificare il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della   concessione   e   l'attuazione  degli  investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a).
          9.  In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da
          parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento
          degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui
          al  comma  6,  lettera  a),  senza   giustificato   motivo,
          l'autorita'  portuale o, laddove non istituita, l'autorita'
          marittima revocano l'atto concessorio.
          9-bis. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche  ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e
          chimici allo  stato  liquido,  nonche'  di  altri  prodotti
          affini, siti in ambito portuale.