Art. 7 Comitato di igiene e sicurezza del lavoro 1. In sede locale l'Autorita' puo' istituire comitati di sicurezza e igiene del lavoro presieduti dall'Autorita' stessa, con la partecipazione di un rappresentante dell'Azienda unita' sanitaria lo- cale competente, e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.