IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Visto in particolare  l'articolo  11  della  predetta  legge,  come
modificato dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.  50,  che  al
comma 1, lettera c), delega il Governo a riordinare  e  potenziare  i
meccanismi e gli strumenti  di  monitoraggio  e  di  valutazione  dei
costi, dei rendimenti e dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto altresi' l'articolo 17 della stessa legge n. 59 del 1997, che
detta principi e criteri direttivi cui l'esercizio della delega  deve
attenersi; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della   conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione  per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali; 
  Visto in particolare l'articolo 9, comma 3,  del  predetto  decreto
legislativo che prevede che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
possa sottoporre alla conferenza unificata ogni oggetto di preminente
interesse comune delle regioni, delle province, dei  comuni  e  delle
comunita' montane; 
  Visto il parere della conferenza unificata, espresso  nella  seduta
del 13 maggio 1999; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1999; 
  Acquisito  il  parere  della  commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
               Principi generali del controllo interno 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  della  rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
  a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione
  amministrativa   (controllo   di   regolarita'   amministrativa   e
  contabile); 
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione 
amministrativa al fine  di  ottimizzare,  anche  mediante  tempestivi
interventi  di  correzione,  il  rapporto  tra  costi   e   risultati
(controllo di gestione); 
  c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
(valutazione della dirigenza); 
  d)  valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede   di
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di  determinazione
dell'indirizzo politico,  in  termini  di  congruenza  tra  risultati
conseguiti  e  obiettivi   predefiniti   (valutazione   e   controllo
strategico). 
  2. La progettazione d'insieme  dei  controlli  interni  rispetta  i
seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri,  applicabili
dalle regioni nell'ambito della  propria  autonomia  organizzativa  e
legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche,
fermo restando  il  principio  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29": 
  a) l'attivita'  di  valutazione  e  controllo  strategico  supporta
l'attivita'   di   programmazione   strategica   e    di    indirizzo
politicoamministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b)  e
c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture  che
rispondono     direttamente     agli     organi     di      indirizzo
politicoamministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche
l'attivita' di valutazione  dei  dirigenti  direttamente  destinatari
delle    direttive    emanate    dagli    organi     di     indirizzo
politicoamministrativo, in particolare dai  Ministri,  ai  sensi  del
successivo articolo 8; 
  b) il controllo  di  gestione  e  l'attivita'  di  valutazione  dei
dirigenti, fermo restando  quanto  previsto  alla  lettera  a),  sono
svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti  posti  al
vertice dell'unita' organizzativa interessata; 
  c) l'attivita'  di  valutazione  dei  dirigenti  utilizza  anche  i
risultati del controllo di gestione, ma  e'  svolta  da  strutture  o
soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di  gestione
medesimo; 
  d) le funzioni di cui alle precedenti lettere  sono  esercitate  in
modo integrato; 
  e)  e'  fatto  divieto  di  affidare   verifiche   di   regolarita'
amministrativa e  contabile  a  strutture  addette  al  controllo  di
gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico. 
  3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato
e  agricoltura  possono  adeguare  le  normative  regolamentari  alle
disposizioni  del  presente  decreto,   nel   rispetto   dei   propri
ordinamenti  generali  e  delle   norme   concernenti   l'ordinamento
finanziario e contabile. 
  4.  Il  presente  decreto   non   si   applica   alla   valutazione
dell'attivita' didattica e di ricerca dei  professori  e  ricercatori
delle  universita',  all'attivita'  didattica  del  personale   della
scuola, all'attivita' di ricerca dei ricercatori  e  tecnologi  degli
enti di ricerca. 
  5. Ai sensi degli articoli 13, comma  1,  e  24,  comma  6,  ultimo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni  relative
all'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  si  applicano   alle
attivita' di valutazione  e  controllo  strategico.  Resta  fermo  il
diritto all'accesso dei dirigenti di cui  all'articolo  5,  comma  3,
ultimo periodo. 
  6. Gli addetti  alle  strutture  che  effettuano  il  controllo  di
gestione, la valutazione dei  dirigenti  e  il  controllo  strategico
riferiscono sui risultati dell'attivita' svolta  esclusivamente  agli
organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli  organi  di
indirizzo  politico-  amministrativo   individuati   dagli   articoli
seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa.  In
ordine ai  fatti  cosi'  segnalati,  e  la  cui  conoscenza  consegua
dall'esercizio delle relative funzioni di  controllo  o  valutazione,
non  si  configura  l'obbligo  di  denuncia  al  quale  si  riferisce
l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - L'art. 76 della Costituzione disciplina  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti avente valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - La legge 15  marzo  1997,  n.  59,  recante  delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997
          - supplemento ordinario n. 63. 
            - Il testo dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997,  come
          modificato dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50,  e'
          il seguente: 
            "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
            b) riordinare gli enti  pubblici  nazionali  operanti  in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
            c) riordinare e potenziare i meccanismi e  gli  strumenti
          di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche; 
            d) riordinare e razionalizzare gli interventi  diretti  a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e tecnologica nonche' gli organismi  operanti  nel  settore
          stesso. 
            2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
          commissione di cui all'art.  5,  da  rendere  entro  trenta
          giomi dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale
          termine  i  decreti  legislativi  possono  essere  comunque
          emanati. 
            3.  Disposizioni  correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
            4. Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) completare l'integrazione della disciplina del  lavoro
          pubblico con quella del lavoro  privato  e  la  conseguente
          estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
          civile  e  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  privato
          nell'impresa; estendere il regime di  diritto  privato  del
          rapporto  di  lavoro  anche  ai   dirigenti   generali   ed
          equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,   mantenendo
          ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4  e  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
            b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
          lettera   a),   l'istituzione    di    un    ruolo    unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
            c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure  di
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi compatti; 
            d)   prevedere   che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad albi, oppure 
          tecnicoscientifiche e di ricerca; 
            e)  garantire  a  tutte  le   amministrazioni   pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
            f) prevedere che, prima della  definitiva  sottoscrizione
          del contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,  limitatamente  alla
          certificazione delle compatibilita' con  gli  strumenti  di
          programmazione e di bilancio di cui  all'art.  1-bis  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
          alla  Corte  dei  conti,  che  puo'   richiedere   elementi
          istruttori e di valutazione ad un nucleo  di  tre  esperti,
          designati, per ciascuna  certificazione  contrattuale,  con
          provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
          dei conti si pronunci entro il termine di quindici  giorni,
          decorso il quale la certificazione si  intende  effettuata;
          prevedere che la certificazione  e  il  testo  dell'accordo
          siano trasmessi al comitato  di  settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
            h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    dei    contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
            4-bis. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
            5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31luglio 1997. 
            6.  Dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)  le
          parole:  ''ai  dirigenti  generali  ed  equiparati''   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole: ''prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata'' sono  sostituite  dalle  seguenti:
          ''prevedere che la struttura della contrattazione, le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del settore  privato'';  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          ''concorsi unici per profilo professionale'' sono  inserite
          le seguenti: '', da espletarsi a livello regionale,''. 
            7. Sono  abrogati  gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.  Sono,  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso". 
            - Il testo dell'art. 17 della legge n. 59 del 1997 e'  il
          seguente: 
            "Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di  cui  alla
          lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche' ai principi generali  desumibili  dalla  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) prevedere che ciascuna  amministrazione  organizzi  un
          sistema  informativostatistico  di  supporto  al  controllo
          interno di gestione, alimentato da rilevazioni  periodiche,
          al massimo  annuali,  dei  costi,  delle  attivita'  e  dei
          prodotti; 
            b) prevedere e  istituire  sistemi  per  la  valutazione,
          sulla  base   di   parametri   oggettivi,   dei   risultati
          dell'attivita'  amministrativa  e  dei   servizi   pubblici
          favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei  servizi  e
          assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
          di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente  e
          per la sua partecipazione, anche in forme  associate,  alla
          definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
          risultati; 
            c)  prevedere  che  ciascuna   amministrazione   provveda
          periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione  di
          specifici   indicatori   di   efficacia,   efficienza    ed
          economicita' ed alla  valutazione  comparativa  dei  costi,
          rendimenti e risultati; 
            d) collegare l'esito dell'attivita'  di  valutazione  dei
          costi, dei rendimenti  e  dei  risultati  alla  allocazione
          annuale delle risorse; 
            e) costituire presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri una  banca  dati  sull'attivita'  di  valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di cui alla  lettera  a)  ed  il  sistema  informatico  del
          Ministero del tesoro - Ragioneria generale  dello  Stato  e
          accessibile al pubblico,  con  modalita'  da  definire  con
          regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
            f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine
          del procedimento,  di  mancata  o  ritardata  adozione  del
          provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli
          obblighi  e  delle  prestazioni  da  parte  della  pubblica
          amministrazione,  di  forme  di  indennizzo  automatico   e
          forfettario  a   favore   dei   soggetti   richiedenti   il
          provvedimento; contestuale individuazione  delle  modalita'
          di pagamento e degli uffici che  assolvono  all'obbligo  di
          corrispondere   l'indennizzo,   assicurando   la    massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate  e  la  massima  celerita'  nella   corresponsione
          dell'indennizzo stesso. 
            2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  presenta
          annualmente una relazione al  Parlamento  circa  gli  esiti
          delle attivita' di cui al comma 1". 
            - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante
          la definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della
          conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le provincie autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          conferenza Stato citta' ed autonomie locali, e'  pubblicato
          nella Gazzetta 
          Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997. 
            - Il comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo  n.  281
          del 1997 e' il seguente: 
            "3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   puo'
          sottoporre alla conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane". 
           Note all'art. 1: 
            - L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30), e' il seguente: 
            "Art. 3  (Indirizzo  politicoamministrativo.  Funzioni  e
          responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano  le
          funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli
          obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli  altri
          atti rientranti  nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
            a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione
          dei  relativi   atti   di   indirizzo   interpretativo   ed
          applicativo; 
            b)  la  definizione  di  obiettivi,   priorita',   piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
            c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali  ed
          economicofinanziarie da destinare alle diverse finalita'  e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
            d) la definizione dei  criteri  generali  in  materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
            e) le nomine,  designazioni  ed  atti  analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
            f) le richieste di pareri alle  autorita'  amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
               g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
            2.  Ai  dirigenti  spetta   l'adozione   degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
            3. Le attribuzioni dei dirigenti  indicate  dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e ad 
          opera di specifiche disposizioni legislative. 
            4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di  vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro". 
            - Il comma 1 dell'art. 13 della legge 7 agosto  1990,  n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti   amministrativi
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999,  n.
          192) e' il seguente: 
            "Art. 13. - 1. Le  disposizioni  contenute  nel  presente
          capo non si applicano nei  confronti  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione diretta alla  emanazione  di  atti
          normativi, amministrativi generali, di pianificazione e  di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione". 
            - Il comma 6 dell'art. 24 della legge n. 241 del 
          1990 e' il seguente: 
            "6. I soggetti indicati nell'art. 23  hanno  facolta'  di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza di essi possa impedire o  gravemente  ostacolare
          lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e'  comunque
          ammesso l'accesso agli atti  preparatori  nel  corso  della
          formazione dei provvedimenti  di  cui  all'art.  13,  salvo
          diverse disposizioni di legge". 
            - Il comma 3 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994,  n.
          20 (Disposizioni in materia di  giurisdizione  e  controllo
          della Corte dei conti, pubblicata nella Gazzetta 
          Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10), e' il seguente: 
            "3. Qualora la prescrizione del diritto  al  risarcimento
          sia maturata a causa di omissione o ritardo della  denuncia
          del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata".