Art. 2. 
   Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile 
 
  1.  Ai  controlli  di  regolarita'   amministrativa   e   contabile
provvedono  gli  organi  appositamente  previsti  dalle  disposizioni
vigenti nei diversi comparti della pubblica  amministrazione,  e,  in
particolare,  gli  organi  di  revisione,  ovvero   gli   uffici   di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli  di  cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e,
nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione,  i
servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato  e
quelli con competenze di carattere generale. 
  2. Le verifiche di regolarita' amministrativa  e  contabile  devono
rispettare, in quanto applicabili alla  pubblica  amministrazione,  i
principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e
collegi professionali operanti nel settore. 
  3. Il controllo  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  non
comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei  casi
espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in  ogni  caso,  il
principio  secondo  cui  le  definitive  determinazioni   in   ordine
all'efficacia  dell'atto  sono  adottate  dall'organo  amministrativo
responsabile. 
  4. I membri dei collegi di revisione degli enti  pubblici  sono  in
proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli  iscritti  all'albo
dei revisori contabili. Le amministrazioni  pubbliche,  ove  occorra,
ricorrono a soggetti esterni specializzati nella  certificazione  dei
bilanci. 
 
           Nota all'art. 2: 
            - Il comma 62 dell'art. 1 della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza  pubblica
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28  dicembre  1996,
          n. 303) e' il seguente: 
            "62. Per effettuare verifiche a campione  sui  dipendenti
          delle      pubbliche      amministrazioni,      finalizzate
          all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di  cui
          ai commi da 56 a 65, le amministrazioni  si  avvalgono  dei
          rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono  essere
          costituiti entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.
          Analoghe  verifiche  sono  svolte  dal  Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  puo'  avvalersi,  d'intesa  con  le
          amministrazioni   interessate,   dei    predetti    servizi
          ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze
          ed  anche  ai  fini  dell'accertamento   delle   violazioni
          tributarie, della Guardia di finanza".