Art. 3. 
Disposizioni sui controlli esterni di  regolarita'  amministrativa  e
                              contabile 
  1. E' abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione  delle  strutture  di
controllo della Corte dei conti  al  sistema  dei  controlli  interni
disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il  numero,  la
composizione e la sede degli organi della Corte dei conti  adibiti  a
compiti di controllo preventivo su atti  o  successivo  su  pubbliche
gestioni e degli organi di  supporto  sono  determinati  dalla  Corte
stessa, anche in deroga a previgenti  disposizioni  di  legge,  fermo
restando,  per  le   assunzioni   di   personale,   quanto   previsto
dall'articolo 39, comma 1, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,
nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria,  organizzativa  e
contabile ad essa conferiti dall'articolo 4 della  legge  14  gennaio
1994, n. 20. 
 
           Note all'art. 3:
            -   L'art.   8  della  legge  21    marzo  1958,  n.  259
          (Partecipazione della Corte dei conti al controllo    sulla
          gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'8 aprile 1958, n. 84), e' il seguente:
            "Art. 8.   - La   Corte dei   conti, oltre    a  riferire
          annualmente  al  Parlamento,    formula,     in   qualsiasi
          altro   momento,      se    accerti  irregolarita'    nella
          gestione  di   un   ente   e, comunque,  quando  lo ritenga
          opportuno,  i suoi rilievi  al Ministro  per il tesoro   ed
          al Ministro competente".
            -  Il    comma 1   dell'art. 39  della legge 27  dicembre
          1997,   n. 449 (Misure    per  la    stabilizzazione  della
          finanza  pubblica,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          30 dicembre 1997, n. 302), cosi recita:
            "Art. 39 (Disposizioni  in  materia    di  assunzioni  di
          personale  delle amministrazioni    pubbliche    e   misure
          di   potenziamento   e   di incentivazione del parttime). -
          1.  Al fine di assicurare le  esigenze  di    funzionalita'
          edi    ottimizzare    le    risorse     per   il   migliore
          funzionamento   dei   servizi   compatibilmente   con    le
          disponibilita'  finanziarie     e    di    bilancio,    gli
          organi    di    vertice    delle amministrazioni  pubbliche
          sono  tenuti alla   programmazione triennale del fabbisogno
          di personale,  comprensivo delle  unita' di  cui alla legge
          2 aprile 1968, n. 482".
             - L'art. 4 della legge n. 20 del 1994 e' il seguente:
            "Art. 4 (Autonomia   finanziaria). - 1.  La  Corte    dei
          conti delibera con   regolamento   le   norme   concernenti
          l'organizzazione,      il  funzionamento,  la struttura dei
          bilanci e la gestione delle spese.
            2.  A  decorrere  dall'anno  1995,  la  Corte  dei  conti
          provvede  all'autonoma  gestione delle spese nei  limiti di
          un fondo iscritto in un  unico  capitolo  dello   stato  di
          previsione   della   spesa  della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri.   Il bilancio preventivo    e  il  rendiconto
          della   gestione finanziaria  sono trasmessi  ai Presidenti
          della   Camera dei    deputati    e    del  Senato    della
          Repubblica  e    sono  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana".