Art. 4.
                        Controllo di gestione
  1.  Ai fini  del  controllo di  gestione, ciascuna  amministrazione
pubblica definisce:
  a) l'unita'  o le unita'  responsabili della progettazione  e della
gestione del controllo di gestione;
  b)  le  unita'  organizzative  a livello  delle  quali  si  intende
misurare   l'efficacia,   efficienza  ed   economicita'   dell'azione
amministrativa;
  c) le procedure di determinazione  degli obiettivi gestionali e dei
soggetti responsabili;
  d)   l'insieme  dei   prodotti   e   delle  finalita'   dell'azione
amministrativa,  con  riferimento   all'intera  amministrazione  o  a
singole unita' organizzative;
  e)  le modalita'  di rilevazione  e ripartizione  dei costi  tra le
unita' organizzative  e di individuazione  degli obiettivi per  cui i
costi sono sostenuti;
  f) gli  indicatori specifici per misurare  efficacia, efficienza ed
economicita';
    g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
  2. Nelle amministrazioni  dello Stato, il sistema  dei controlli di
gestione supporta  la funzione  dirigenziale di cui  all'articolo 16,
comma 1, del decreto n.  29. Le amministrazioni medesime stabiliscono
le  modalita' operative  per l'attuazione  del controllo  di gestione
entro tre mesi  dall'entrata in vigore del  presente decreto, dandone
comunicazione  alla   Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri.  Il
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,  con  propria  direttiva,
periodicamente  aggiornabile, stabilisce  in maniera  tendenzialmente
omogenea  i requisiti  minimi  cui deve  ottemperare  il sistema  dei
controlli di gestione.
  3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita'
contribuisce a  delineare l'insieme degli strumenti  operativi per le
attivita' di pianificazione e controllo.