Art. 6
              La valutazione e il controllo strategico

  1.  L'attivita'  di  valutazione  e  controllo  strategico  mira  a
verificare,  in  funzione  dell'esercizio  dei poteri di indirizzo da
parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva  attuazione delle scelte
contenute  nelle  direttive  ed  altri  atti  di  indirizzo politico.
L'attivita'  stessa  consiste  nell'analisi, preventiva e successiva,
della  congruenza  e/o  degli  eventuali  scostamenti tra le missioni
affidate  dalle  norme,  gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e materiali
assegnate,  nonche'  nella  identificazione  degli  eventuali fattori
ostativi,  delle  eventuali responsabilita' per la mancata o parziale
attuazione, dei possibili rimedi.
  2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e
controllo  strategico  riferiscono  in  via  riservata agli organi di
indirizzo  politico,  con  le  relazioni  di  cui  al  comma 3, sulle
risultanze   delle  analisi  effettuate.  Essi  di  norma  supportano
l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti
che  rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento
degli obiettivi da questo assegnatigli.
  3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e
2  sono  affidati  ad  apposito  ufficio,  operante nell'ambito delle
strutture  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto n. 29,
denominato  servizio  di  controllo  interno  e  dotato  di  adeguata
autonomia  operativa.  La  direzione  dell'ufficio  puo'  essere  dal
Ministro  affidata  anche  ad un organo collegiale, ferma restando la
possibilita'  di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del  predetto
articolo  14,  comma  2,  del  decreto  n. 29. I servizi di controllo
interno   operano  in  collegamento  con  gli  uffici  di  statistica
istituiti  ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Essi  redigono  almeno  annualmente una relazione sui risultati delle
analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita'
delle  amministrazioni.  Possono  svolgere,  anche  su  richiesta del
Ministro,    analisi    su    politiche    e    programmi   specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte
sulla      sistematica     generale     dei     controlli     interni
nell'amministrazione.
 
           Note all'art. 6:
            -  Per  il  testo  del comma   2 dell'art. 14 del decreto
          legislativo n.  29 del 1993 si veda in nota n. 5.
            - Il decreto legislativo 6 settembre  1989, n. 322,  reca
          "Norme  sul  sistema    statistico  nazionale    e    sulla
          riorganizzazione  dell'istuto nazionale di  statistica,  ai
          sensi    dell'art.  24 della legge 23 agosto 1988, n. 400",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 22 settembre 1989,
          n. 222.