Art. 4
                 (Disposizioni sull'organizzazione)

  1.  L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli
uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro numero, le rela-
tive  funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione  dei  dipartimenti,  nei  casi  e nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione
dei  rispettivi  compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti
del  ministro  emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della
legge  23 agosto 1988, n.400. Si applica l'articolo 19 della legge 15
marzo  1997,  n.59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti  e  restituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
dirigenziale  di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali
e  per  direzioni  generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del
personale  non  dirigenziale  di  ciascun  ministero,  i  regolamenti
assicurano  forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le   diverse  direzioni  generali,  nel  rispetto  dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti  per l'esercizio delle relative funzioni,
ferme  restando  le  normative  contrattuali  in  materia.  La  nuova
organizzazione  e  la  dotazione  organica  del  personale non devono
comunque comportare incrementi di spesa.
  2.  I  ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi informativi
automatizzati  sono  tenuti  ad  assicurarne l'interconnessione con i
sistemi   informativi   automatizzati   delle  altre  amministrazioni
centrali  e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
  3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre,
ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.241 e
dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.
  4.  All'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale non
generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti
si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
  5.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui  al precedente comma 1 si
procede  alla  revisione  periodica dell'organizzazione ministeriale,
con cadenza almeno biennale.
  6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni
normative  relative  a  ciascun  ministero. Le restanti norme vigenti
sono  abrogate  con  effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore dei
regolamenti medesimi.
 
          Note all'art. 4:
            - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4-bis,  della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' dl
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri):
            "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
             a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;
             b) individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
             c)  previsione  di  strumenti  di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
             d)  indicazione  e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
             e) previsione di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.".
            -  L'art.  19  della  citata  legge 15 marzo 1997, n. 59,
          cosi' recita:
            "Art. 19. 1. Sui provvedimenti di attuazione delle  norme
          previste     dal     presente    capo    aventi    riflessi
          sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico  dei
          pubblici   dipendenti   sono   sentite   le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative.".
            - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 7  agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi):
            "Art.  1. - 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini
          determinati  dalla  legge  ed  e'  retta  da   criteri   di
          economicita',  di  efficacia  e  di  pubblicita' secondo le
          modalita' previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre
          disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
            2.  La  pubblica  amministrazione  non  puo' aggravare il
          procedimento se non per straordinarie e  motivate  esigenze
          imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.".
            -  Il  testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "Art.  2  (Fonti).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche
          definiscono,   secondo   principi   generali   fissati   da
          disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,  mediante
          atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi ordinamenti, le
          linee  fondamentali   di   organizzazione   degli   uffici;
          individuano  gli  uffici  di maggiore rilevanza e i modi di
          conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
          dotazioni organiche  complessive.  Esse  ispirano  la  loro
          organizzazione ai seguenti criteri:
             a)  funzionalita'  rispetto ai compiti e ai programmi di
          attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
          efficacia ed economicita'.   A tal fine,  periodicamente  e
          comunque all'atto della definizione dei programmi operativi
          e  dell'assegnazione  delle risorse, si procede a specifica
          verifica e ad eventuale revisione;
             b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle
          determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi
          dell'articolo 4, comma 2;
             c)   collegamento   delle   attivita'   degli    uffici,
          adeguandosi  al dovere di comunicazione interna ed esterna,
          ed  interconnessione   mediante   sistemi   informatici   e
          statistici pubblici;
             c)   garanzia  dell'imparzialita'  e  della  trasparenza
          dell'azione amministrativa, anche attraverso  l'istituzione
          di  apposite  strutture  per  l'informazione ai cittadini e
          attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
          della responsabilita' complessiva dello stesso;
             e) armonizzazione degli orari di servizio e di  apertura
          degli  uffici  con  le esigenze dell'utenza e con gli orari
          delle  amministrazioni  pubbliche  dei  Paesi   dell'unione
          europea .
            2.   I   rapporti   di   lavoro   dei   dipendenti  delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti  di  lavoro  la cui applicabilita' sia limitata ai
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o  a  categorie
          di  essi, possono essere derogate da successivi contratti o
          accordi collettivi e,  per  la  parte  derogata,  non  sono
          ulteriormente  applicabili,  salvo  che  la  legge disponga
          espressamente in senso contrario.
            3. l rapporti individuali di lavoro di cui a comma 2 sono
          regolati  contrattualmente.  I  contratti  collettivi  sono
          stipulati  secondo  i  criteri  e le modalita' previsti nel
          titolo III del presente decreto;  i  contratti  individuali
          devono  conformarsi  ai  principi  di  cui all'articolo 49,
          comma  2.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici  puo'
          avvenire  esclusivamente  mediante  contratti collettivi o,
          alle condizioni previste, mediante  contratti  individuali.
          Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi
          che  attribuiscono  incrementi  retributivi non previsti da
          contratti  cessano  di   avere   efficacia   a   far   data
          dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti  economici  piu'  favorevoli  in godimento sono
          riassorbiti con le modalita' e nelle  misure  previste  dai
          contratti   collettivi   e  i  risparmi  di  spesa  che  ne
          conseguono  incrementano  le  risorse  disponibili  per  la
          contrattazione collettiva.
            4.  In  deroga  ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai
          rispettivi    ordinamenti:    i    magistrati     ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
          di Stato, il personale della carriera diplomatica  e  della
          carriera   prefettizia,   quest'ultima   a   partire  dalla
          qualifica di vice  consigliere  di  prefettura,  nonche'  i
          dipendenti  degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio  1947,  n.  691,
          dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre
          1990, n. 287.
            5.  Il  rapporto  di impiego dei professori e ricercatori
          universitari   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente   vigenti,   in   attesa   della  specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo  33  della  Costituzione  ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168 e, tenuto  conto
          dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23
          ottobre 1992, n. 421.".