Art. 5
                          (I dipartimenti)

  1.  I  dipartimenti  sono  costituiti  per  assicurare  l'esercizio
organico  ed  integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti
sono  attribuiti  compiti  finali  concernenti grandi aree di materie
omogenee  e  i  relativi  compiti strumentali, ivi compresi quelli di
indirizzo  e  coordinamento  delle  unita'  di  gestione  in  cui  si
articolano  i  dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli
di  gestione  delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi
attribuite.
  2.   L'incarico   di  capo  del  dipartimento  viene  conferito  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo 19 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.29  e  successive modificazioni ed
integrazioni.
  3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti  di coordinamento,
direzione  e  controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi   nel   dipartimento   stesso,  al  fine  di  assicurare  la
continuita'  delle  funzioni  dell'amministrazione ed e' responsabile
dei   risultati  complessivamente  raggiunti  dagli  uffici  da  esso
dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.
  4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
  5.  Nell'esercizio, dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in
particolare, il capo del dipartimento:
    a)  determina  i programmi per dare attuazione agli indirizzi del
ministro;
    b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
per  l'attuazione  dei  programmi  secondo  principi di economicita',
efficacia  ed  efficienza,  nonche'  di  rispondenza  del servizio al
pubblico interesse;
    c)  svolge funzioni di propulsione, di coordinamento di controllo
e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
    d)  promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi competenti
dell'Unione  europea  per  la  trattazione  di  questioni  e problemi
attinenti al proprio dipartimento;
    e)  adotta  gli  atti  per l'utilizzazione ottimale del personale
secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti
di personale all'interno del dipartimento;
    f)  e'  sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di
proposta  per  il  conferimento  degli  incarichi  di direzione degli
uffici  di  livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
    g)  puo'  proporre  al  ministro  l'adozione dei provvedimenti di
revoca   degli   incarichi  di  direzione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale  generale,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  7, del
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e, comunque, viene sentito
nel relativo procedimento;
    h)  e'  sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a
questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29.
  6.  Con  le  modalita' di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n.29, possono essere definiti ulteriori
compiti del capo del dipartimento.
 
          Note all'art. 5:
            -  Gli articoli 16 e 19 del citato decreto legislativo n.
          29 del 1993 cosi' recitano:
            "Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di  uffici  dirigenziali
          generali).    -  1.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
          generali,  comunque  denominati,  nell'ambito   di   quanto
          stabilito  dall'articolo  3  esercitano,  fra  gli altri, i
          seguenti compiti e poteri:
             a) formulano proposte ed esprimono pareri  al  Ministro,
          nelle materie di sua competenza;
             b)  curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
          generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
          gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti  e
          gestioni;  definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
          perseguire e attribuiscono le  conseguenti  risorse  umane,
          finanziarie e materiali;
             c)  adottano  gli atti relativi all'organizzazione degli
          uffici di livello dirigenziale non generale;
             d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed
          esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
          entrate rientranti  nella  competenza  dei  propri  uffici,
          salvo quelli delegati ai dirigenti;
             e)  dirigono,  coordinano  e controllano l'attivita' dei
          dirigenti   e    dei    responsabili    dei    procedimenti
          amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
             f)  promuovono  e resistono alle liti ed hanno il potere
          di  conciliare  e  di  transigere,  fermo  restando  quanto
          disposto  dall'articolo  12,  comma 1, della legge 3 aprile
          1979, n. 103;
             g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
          dell'amministrazione e rispondono ai rilievi  degli  organi
          di controllo sugli atti di competenza;
             h)  svolgono  le  attivita' di organizzazione e gestione
          del personale e di gestione dei  rapporti  sindacali  e  di
          lavoro;
             i)  decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
          provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
             I) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione  europea
          e   degli   Organismi   internazionali   nelle  materie  di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione  politica,  sempreche'  tali  rapporti  non siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
            2.  I   dirigenti   di   uffici   dirigenziali   generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente e in tutti i  casi  in  cui  il  Ministro  lo
          richieda o lo ritenga opportuno.
            3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1
          puo'   essere   conferito  anche  a  dirigenti  preposti  a
          strutture  organizzative  comuni  a  piu'   amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni.
            4.  Gli  atti  e  i  provvedimenti adottati dai dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici dirigenziali generali di cui  al  presente  articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
            5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui
          vertice   e'   preposto   un   segretario   generale,  capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.".
            "Art.  19  (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il     conferimento  di  ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali diverse si tiene conto della  natura  e  delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza. applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al
          passaggio  ad  incarichi  diversi non si applica l'articolo
          2103, del codice civile.
            2. Tutti gli incarichi di direzione  degli  uffici  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore a due anni e non  superiore  a  sette  anni,  con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per
          ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi  da  conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui
          all'articolo  21,  nonche'  il  corrispondente  trattamento
          economico.  Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'articolo
          24 ed ha carattere onnicomprensivo.
            3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli
          incarichi di direzione  di  strutture  articolate  al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della  prima  fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23
          o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
            4. Gli incarichi di direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo unico  di  cui  all'articolo  23  o,  in  misura  non
          superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico
          ovvero,  con  contratto  a  tempo determinato, a persone in
          possesso delle specifiche qualita' professionali  richieste
          dal comma 6.
            5.  Gli  incarichi  di  direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
            6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi precedenti possono
          essere conferiti con contratto a tempo determinato,  e  con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico  e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti pubblici o privati o aziende pubbliche e  private  con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali, o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,  da pubblicazioni scientifiche o da con-
          crete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della
          ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature  e
          dei  ruoli  degli  avvocati  e  procuratori dello Stato. Il
          trattamento  economico  puo'  essere   integrato   da   una
          indennita'   commisurata   alla   specifica  qualificazione
          professionale,  tenendo  conto  della   temporaneita'   del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche competenze  professionali.  Per  il  periodo  di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
            7.  Gli  incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di cui ai commi precedenti sono revocati nelle  ipotesi  di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive   generali   e   per   i    risultati    negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'articolo  21,   ovvero   nel   caso   di
          risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al
          comma 2 dell'articolo 24.
            8.  Gli  incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di cui al comma  3  possono  essere  confermati,  revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i quali non si sia provveduto si intendono confermati  fino
          alla loro naturale scadenza.
            9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3  e  4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
            10.  l dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
          di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli  organi
          di  vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita'
          per l'utilizzazione dei predetti dirigenti  sono  stabilite
          con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
            11.  Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri    nonche'    per    le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
            12.  Per  il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore.".
            - Per il testo dell'art. 14 del  decreto  legislativo  n.
          29/1993 si veda in nota all'art. 2.