Art. 6 (Il segretario generale) 1. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio del segretario generale e' soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il regolamento di cui al precedente articolo 4. 2. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, e' istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli uffici e le attivita' del ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.