Art. 7
         (Uffici di diretta collaborazione con il ministro)

  1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli  uffici  di  diretta
collaborazione  del  ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso
attribuite  dagli  articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,   n.   29   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
l'assegnazione  di  personale a tali uffici e il relativo trattamento
economico,    il    riordino   delle   segreterie   particolari   dei
sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2.  I  regolamenti  di  cui  al  suddetto articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, si attengono, tra l'altro,
ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  attribuzione  dei  compiti  di diretta collaborazione secondo
criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale  svolgimento  dei
compiti   di  definizione  degli  obiettivi,  di  elaborazione  delle
politiche  pubbliche  e  di  valutazione  della relativa attuazione e
delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio
di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
    b)  assolvimento  dei compiti di supporto per l'assegnazione e la
ripartizione  delle  risorse  ai  dirigenti  preposti  ai  centri  di
responsabilita',  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto  1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
    c)  organizzazione  degli uffici preposti al controllo interno di
diretta  collaborazione  con il ministro, secondo le disposizioni del
decreto  legislativo  di  riordino  e  potenziamento dei meccanismi e
strumenti  di  monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei  risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche,
in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti
ad  essi  assegnati  dalla  legge,  anche  attraverso la provvista di
adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
    d)  organizzazione  del  settore giuridico-legislativo in modo da
assicurare:  il  raccordo  permanente  con  l'attivita' normativa del
Parlamento,  l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo
la   valutazione   dei  costi  della  regolazione,  la  qualita'  del
linguaggio  normativo,  l'applicabilita'  delle  norme introdotte, lo
snellimento  e  la  semplificazione  della  normativa,  la  cura  dei
rapporti  con  gli  altri  organi  costituzionali,  con  le autorita'
indipendenti e con il Consiglio di Stato;
    e)  attribuzione  dell'incarico  di  Capo  degli uffici di cui al
comma  1  ad  esperti,  anche estranei all'amministrazione, dotati di
elevata professionalita'.
 
          Note all'art. 7:
            - Per  il  testo  degli  articoli  3  e  14  del  decreto
          legislativo  n.  29/1993, si veda in nota all'art. 2.
            -  Il  testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n.  279 (Individuazione delle unita' previsionali  di
          base  del  bilancio  dello  Stato,  riordino del sistema di
          tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto  generale
          dello Stato), cosi' dispone:
            "Art.  3  (Gestione  del  bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita'  previsionali  di  base  in  capitoli, ai fini della
          gestione e della rendicontazione.
            2. I Ministri, entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione
          della   legge   di   bilancio,  assegnano,  in  conformita'
          dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3  febbraio
          1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
          risorse  ai  dirigenti  generati  titolari  dei  centri  di
          responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni, previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire  e  indicazione  del  livello dei servizi, degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti.
            3.   Il   titolare   del   centro   di    responsabilita'
          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate.
            4.  Il  dirigente  generale  esercita  autonomi poteri di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'articolo  16  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
            5. Variazioni compensative possono  essere  disposte,  su
          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.".
            - Il decreto  legislativo  n.  286  del  30  luglio  1999
          recante   "Riordino   e   potenziamento  dei  meccanismi  e
          strumenti di monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni  pubbliche,  e   stato   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 18
          agosto 1999.