Art. 2. 1. Al notaio competono: a) per la redazione dell'avviso di vendita di cui all'articolo 576 del codice di procedura civile l'onorario da L. 200.000 a L. 500.000; detto onorario e' dovuto una sola volta e nel caso di vendita in piu' lotti e' dovuto una sola volta per ciascun lotto; b) per la redazione di verbali (d'incanto, di gara e di diserzione) e per l'atto di assegnazione, l'onorario di L. 300.000 per ciascuna vendita o per ciascuna assegnazione; c) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis, secondo comma, n. 2, del codice di procedura civile, il 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, calcolato sul valore del debito assunto; d) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis, secondo comma, n. 5, del codice di procedura civile, gli onorari, i compensi e le indennita' previsti dalla tariffa notarile; e) per il ricevimento o l'autenticazione di cui all'articolo 591-bis, secondo comma, n. 6, del codice di procedura civile, e' dovuto al notaio un onorario fisso di L. 100.000; f) per la predisposizione del decreto di trasferimento, il 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici; g) per la formazione del progetto di distribuzione, di cui all'articolo 591-bis, secondo comma, n. 7, del codice di procedura civile, dal 25% al 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici. 2. Per tutte le altre attivita' delegate al notaio ai sensi dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile e non previste dalla presente tariffa spetta al notaio un onorario dallo 0,50% all'1,25% del valore catastale dell'immobile ove esistente, ovvero del valore dello stesso determinato sulla base del decreto di trasferimento ovvero, in assenza di questo, in base al valore determinato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 576 del codice di procedura civile: "Art. 576 (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita). - Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto stabilisce, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti; 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'art. 568; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'art. 490 ultimo comma; 5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 7) il terrnine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato e le modalita' del deposito. L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere". - Si trascrive il testo dell'art. 591-bis del codice di procedura civile: "Art. 591-bis (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti. Il notaio delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice; 2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508; 3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, secondo comma; 4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591; 5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586; 6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583; 7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596. In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'art. 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'art. 498, non intervenuti, nonche' a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate al notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato. L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullita' di cui all'art. 17, primo comma, ovvero all'art. 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma, ed all'art. 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985. Il notaio provvede altresi' alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita' svolte la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, secondo comma. Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il notaio ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validita' per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'art. 591. Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice. I provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto". - Si trascrive il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente dellla Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro): "Art. 51 (Valore dei beni e dei diritti). - 1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. 2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio. 3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni. 4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella. L'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto".