Art. 2.
1. Al notaio competono:
a) per la redazione dell'avviso di vendita di cui all'articolo 576
del codice di procedura civile l'onorario da L. 200.000 a L. 500.000;
detto onorario e' dovuto una sola volta e nel caso di vendita in piu'
lotti e' dovuto una sola volta per ciascun lotto;
b) per la redazione di verbali (d'incanto, di gara e di diserzione)
e per l'atto di assegnazione, l'onorario di L. 300.000 per ciascuna
vendita o per ciascuna assegnazione;
c) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis, secondo comma,
n. 2, del codice di procedura civile, il 50% dell'onorario graduale
previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, calcolato sul
valore del debito assunto;
d) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis, secondo comma,
n. 5, del codice di procedura civile, gli onorari, i compensi e le
indennita' previsti dalla tariffa notarile;
e) per il ricevimento o l'autenticazione di cui all'articolo
591-bis, secondo comma, n. 6, del codice di procedura civile, e'
dovuto al notaio un onorario fisso di L. 100.000;
f) per la predisposizione del decreto di trasferimento, il 50%
dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti
pubblici;
g) per la formazione del progetto di distribuzione, di cui
all'articolo 591-bis, secondo comma, n. 7, del codice di procedura
civile, dal 25% al 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa
notarile per gli atti pubblici.
2. Per tutte le altre attivita' delegate al notaio ai sensi
dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile e non previste
dalla presente tariffa spetta al notaio un onorario dallo 0,50%
all'1,25% del valore catastale dell'immobile ove esistente, ovvero
del valore dello stesso determinato sulla base del decreto di
trasferimento ovvero, in assenza di questo, in base al valore
determinato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 51,
comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 576 del codice di
procedura civile:
"Art. 576 (Contenuto del provvedimento che dispone la
vendita). - Il giudice dell'esecuzione, quando ordina
l'incanto stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma
dell'art. 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle
forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali
forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'art. 490
ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale
deve essere prestata dagli offerenti;
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle
offerte;
7) il terrnine, non superiore a sessanta giorni
dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere
depositato e le modalita' del deposito.
L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere".
- Si trascrive il testo dell'art. 591-bis del codice di
procedura civile:
"Art. 591-bis (Delega al notaio delle operazioni di
vendita con incanto). - Il giudice dell'esecuzione, con
l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita
ai sensi dell'art. 569, puo', sentiti gli interessati,
delegare ad un notaio avente sede nel circondario il
compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui
agli articoli 576 e seguenti.
Il notaio delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
dell'art. 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un
esperto nominato dal giudice;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art.
508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 e
sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art.
585, secondo comma;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza
di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di
trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche
amministrazioni negli stessi casi previsti per le
comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche'
all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di
cui all'art. 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla
sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo
avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
dell'art. 596.
In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita
con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso
avente il contenuto di cui all'art. 576, primo comma, alla
sua notificazione ai creditori di cui all'art. 498, non
intervenuti, nonche' a tutti gli altri adempimenti previsti
dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato
che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 576 e
seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti
al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice
dell'esecuzione, sono effettuate al notaio delegato presso
il suo studio ovvero nel luogo indicato.
L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della
destinazione urbanistica del terreno risultante dal
certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' le notizie di
cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del
1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da
determinare le nullita' di cui all'art. 17, primo comma,
ovvero all'art. 40, secondo comma, della citata legge n. 47
del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza
che l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti,
avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 17, quinto
comma, ed all'art. 40, sesto comma, della medesima legge n.
47 del 1985.
Il notaio provvede altresi' alla redazione del verbale
d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di
tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle
persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita'
svolte la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con
l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal notaio ed
allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di
cui all'art. 579, secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il notaio
ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il
fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli
585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di
trasferimento e trasmette senza indugio al giudice
dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere
allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui
all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che
conserva validita' per un anno dal suo rilascio, o, in caso
di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va
pure fatta menzione della situazione urbanistica
dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel
fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla
trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo
all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'art.
591.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate
presso un istituto di credito indicato dal giudice.
I provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati al
giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio
delle operazioni di vendita con incanto".
- Si trascrive il testo dell'art. 51 del decreto del
Presidente dellla Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
"Art. 51 (Valore dei beni e dei diritti). - 1. Ai fini dei
precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei
diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello
dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se
superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata
del contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per
oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per
valore il valore venale in comune commercio.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini
dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al
comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo
e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non
oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne
produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano
avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe
caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di
cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso
mediamente applicato alla detta data e nella stessa
localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni
altro elemento di valutazione, anche sulla base di
indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti
reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato
dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni
che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi
i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa
e art. 11-bis della tabella, al netto delle passivita'
risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti
aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle
che l'alienante si sia espressamente impegnato ad
estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art.
7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della
tabella. L'ufficio puo' tenere conto anche degli
accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo'
procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le
disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto".