Art. 2. 
  1. Al notaio competono: 
  a) per la redazione dell'avviso di vendita di cui all'articolo  576
del codice di procedura civile l'onorario da L. 200.000 a L. 500.000; 
detto onorario e' dovuto una sola volta e nel caso di vendita in piu'
lotti e' dovuto una sola volta per ciascun lotto; 
  b) per la redazione di verbali (d'incanto, di gara e di diserzione)
e per l'atto di assegnazione, l'onorario di L. 300.000  per  ciascuna
vendita o per ciascuna assegnazione; 
  c) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis, secondo  comma,
n. 2, del codice di procedura civile, il 50%  dell'onorario  graduale
previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, calcolato  sul
valore del debito assunto; 
  d) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis, secondo  comma,
n. 5, del codice di procedura civile, gli onorari, i  compensi  e  le
indennita' previsti dalla tariffa notarile; 
  e) per  il  ricevimento  o  l'autenticazione  di  cui  all'articolo
591-bis, secondo comma, n. 6, del  codice  di  procedura  civile,  e'
dovuto al notaio un onorario fisso di L. 100.000; 
  f) per la predisposizione del  decreto  di  trasferimento,  il  50%
dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per  gli  atti
pubblici; 
  g)  per  la  formazione  del  progetto  di  distribuzione,  di  cui
all'articolo 591-bis, secondo comma, n. 7, del  codice  di  procedura
civile, dal 25% al 50% dell'onorario graduale previsto dalla  tariffa
notarile per gli atti pubblici. 
  2. Per tutte  le  altre  attivita'  delegate  al  notaio  ai  sensi
dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile e  non  previste
dalla presente tariffa spetta  al  notaio  un  onorario  dallo  0,50%
all'1,25% del valore catastale dell'immobile  ove  esistente,  ovvero
del valore  dello  stesso  determinato  sulla  base  del  decreto  di
trasferimento ovvero,  in  assenza  di  questo,  in  base  al  valore
determinato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi  dell'articolo  51,
comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131. 
 
          Note all'art. 2:
           -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  576  del codice di
          procedura civile:
           "Art. 576 (Contenuto  del  provvedimento  che  dispone  la
          vendita).  -  Il  giudice  dell'esecuzione,  quando  ordina
          l'incanto stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
           1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
           2)  il  prezzo  base  dell'incanto  determinato  a   norma
          dell'art. 568;
           3) il giorno e l'ora dell'incanto;
           4)  il  termine che deve decorrere tra il compimento delle
          forme di pubblicita'  e  l'incanto,  nonche'  le  eventuali
          forme  di  pubblicita'  straordinaria a norma dell'art. 490
          ultimo comma;
           5)  l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale
          deve essere prestata dagli offerenti;
           6)  la  misura  minima  dell'aumento  da  apportarsi  alle
          offerte;
           7)   il   terrnine,   non   superiore  a  sessanta  giorni
          dall'aggiudicazione, entro il quale  il  prezzo  dev'essere
          depositato e le modalita' del deposito.
           L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere".
           -  Si  trascrive  il testo dell'art. 591-bis del codice di
          procedura civile:
           "Art.  591-bis  (Delega  al  notaio  delle  operazioni  di
          vendita  con  incanto).  -  Il giudice dell'esecuzione, con
          l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza  di  vendita
          ai  sensi  dell'art.  569,  puo',  sentiti gli interessati,
          delegare ad  un  notaio  avente  sede  nel  circondario  il
          compimento  delle operazioni di vendita con incanto, di cui
          agli articoli 576 e seguenti.
           Il notaio delegato provvede:
           1) alla determinazione del valore  dell'immobile  a  norma
          dell'art.   568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un
          esperto nominato dal giudice;
           2)  ad  autorizzare  l'assunzione  dei  debiti  da   parte
          dell'aggiudicatario  o  dell'assegnatario a norma dell'art.
          508;
           3) sulle offerte dopo l'incanto a norma  dell'art.  584  e
          sul  versamento  del  prezzo  nella ipotesi di cui all'art.
          585, secondo comma;
           4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza
          di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
           5) alla  esecuzione  delle  formalita'  di  registrazione,
          trascrizione   e   voltura   catastale   del   decreto   di
          trasferimento, alla comunicazione dello stesso a  pubbliche
          amministrazioni   negli   stessi   casi   previsti  per  le
          comunicazioni di atti volontari  di  trasferimento  nonche'
          all'espletamento  delle  formalita'  di cancellazione delle
          trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
          conseguenti al decreto  di  trasferimento  pronunciato  dal
          giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586;
           6)  a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di
          cui all'art. 583;
           7) alla formazione del progetto di distribuzione  ed  alla
          sua  trasmissione  al  giudice  dell'esecuzione  che,  dopo
          avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
          dell'art. 596.
           In caso di delega al notaio delle  operazioni  di  vendita
          con  incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso
          avente il contenuto di cui all'art. 576, primo comma,  alla
          sua  notificazione  ai  creditori  di cui all'art. 498, non
          intervenuti, nonche' a tutti gli altri adempimenti previsti
          dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso  va  specificato
          che  tutte  le attivita', che, a norma degli articoli 576 e
          seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o  davanti
          al  giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice
          dell'esecuzione,  sono effettuate al notaio delegato presso
          il suo studio ovvero nel luogo indicato.
           L'avviso  deve  inoltre  contenere   l'indicazione   della
          destinazione   urbanistica   del   terreno  risultante  dal
          certificato di destinazione urbanistica di cui all'art.  18
          della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' le notizie di
          cui agli articoli 17 e 40 della citata legge  n.    47  del
          1985;  in  caso  di  insufficienza di tali notizie, tale da
          determinare le nullita' di cui all'art.  17,  primo  comma,
          ovvero all'art. 40, secondo comma, della citata legge n. 47
          del  1985,  ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza
          che l'aggiudicatario potra',  ricorrendone  i  presupposti,
          avvalersi  delle  disposizioni  di  cui all'art. 17, quinto
          comma, ed all'art. 40, sesto comma, della medesima legge n.
          47 del 1985.
           Il notaio provvede altresi'  alla  redazione  del  verbale
          d'incanto,  che deve contenere le circostanze di luogo e di
          tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle
          persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita'
          svolte la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con
          l'identificazione dell'aggiudicatario.
           Il verbale e' sottoscritto esclusivamente  dal  notaio  ed
          allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di
          cui all'art. 579, secondo comma.
           Se  il  prezzo non e' stato versato nel termine, il notaio
          ne da' tempestivo avviso  al  giudice,  trasmettendogli  il
          fascicolo.
           Avvenuto  il versamento del prezzo ai sensi degli articoli
          585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto  di
          trasferimento   e   trasmette   senza  indugio  al  giudice
          dell'esecuzione  il  fascicolo;  al  decreto  deve   essere
          allegato  il certificato di destinazione urbanistica di cui
          all'art. 18 della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  che
          conserva validita' per un anno dal suo rilascio, o, in caso
          di  scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va
          pure   fatta   menzione   della   situazione    urbanistica
          dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel
          fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla
          trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo
          all'assegnazione  o ad ulteriori incanti ai sensi dell'art.
          591.
           Le  somme  versate  dall'aggiudicatario  sono   depositate
          presso un istituto di credito indicato dal giudice.
           I  provvedimenti  di cui all'art. 586 restano riservati al
          giudice dell'esecuzione anche in caso di delega  al  notaio
          delle operazioni di vendita con incanto".
           -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  51 del decreto del
          Presidente  dellla  Repubblica  26  aprile  1986,  n.   131
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro):
           "Art. 51 (Valore dei beni e dei diritti). - 1. Ai fini dei
          precedenti articoli si assume come valore dei  beni  o  dei
          diritti,  salvo  il  disposto  dei commi successivi, quello
          dichiarato dalle  parti  nell'atto  e,  in  mancanza  o  se
          superiore,  il  corrispettivo  pattuito per l'intera durata
          del contratto.
           2. Per gli atti che hanno  per  oggetto  beni  immobili  o
          diritti  reali  immobiliari  e  per  quelli  che  hanno per
          oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende  per
          valore il valore venale in comune commercio.
           3.  Per  gli  atti  che  hanno per oggetto beni immobili o
          diritti reali immobiliari l'ufficio del registro,  ai  fini
          dell'eventuale  rettifica,  controlla  il  valore di cui al
          comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo
          e alle divisioni e perizie giudiziarie,  anteriori  di  non
          oltre  tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne
          produce l'effetto traslativo  o  costitutivo,  che  abbiano
          avuto  per  oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe
          caratteristiche e condizioni, ovvero al  reddito  netto  di
          cui  gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso
          mediamente  applicato  alla  detta  data  e  nella   stessa
          localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni
          altro   elemento   di  valutazione,  anche  sulla  base  di
          indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
           4. Per gli atti che hanno per oggetto  aziende  o  diritti
          reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato
          dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni
          che  compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi
          i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa
          e art. 11-bis della  tabella,  al  netto  delle  passivita'
          risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti
          aventi  data certa a norma del codice civile, tranne quelle
          che  l'alienante  si   sia   espressamente   impegnato   ad
          estinguere  e quelle relative ai beni di cui al citato art.
          7 della parte prima  della  tariffa  e  art.  11-bis  della
          tabella.   L'ufficio   puo'   tenere   conto   anche  degli
          accertamenti compiuti ai  fini  di  altre  imposte  e  puo'
          procedere  ad  accessi,  ispezioni  e  verifiche secondo le
          disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto".