Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I. 2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantita' uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I. 3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5. 4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangano ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti: a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; b) decreto dei Ministri dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31, maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4; c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanita' 23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994; d) i criteri di cui all'allegato, del decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996; e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996; f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996; g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998; h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998; i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998; l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998. 5. Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Note all'art. 2: - Il D.P.C.M. 31 marzo 1989, concerne l'applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attivita' industriali. - Gli articoli 1, 3 e 4 del D.M. 20 maggio 1991, recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria", cosi' recitano: "Art. 1 (Finalita'). - Il presente decreto indica i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria". "Art. 3 (Obiettivi e contenuti del piano). - Il piano avra' come obiettivo il risanamento delle aree nelle quali si abbia il superamento o rischio di superamento delle norme per la qualita' dell'aria e in via piu' generale tendera' a garantire la tutela dell'ambiente dell'inquinamento atmosferico mediante una azione di prevenzione mirata allo studio e alla messa in opera di interventi che promuovano il miglioramento complessivo della qualita' dell'aria. A tali fini le autorita' regionali provvederanno tra l'altro, nell'ambito del piano, a: a) formulare piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio nel rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria ai sensi dell'art. 4, comma 1a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; b) sviluppare e/o tenere conto di piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali per gli adempimenti di cui all'art. 4, lettera 1b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; c) sviluppare e/o tenere conto di piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente per gli adempimenti di cui all'art. 4, lettera 1c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; d) individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale, nonche' talune categorie di impianti per gli adempimenti di cui all'art. 4, lettera 1e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, relativi alla fissazione di valori limite delle emissioni anche piu' restrittivi di quelli definiti nelle linee guida; e) tenere conto degli eventuali piani di risanamento sviluppati in attuazione dell'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale. L'identificazione delle porzioni di territorio e dei settori civili e produttivi ricadenti negli adempimenti di cui sopra avvengono a cara delle regioni sulla base di elementi di stima o misura e con metodologie e criteri in linea a quanto riportato al successivo art. 4". "Art. 4 (Metodologie e criteri di elaborazione). - La predisposizione del piano comprende: 1) individuazione delle aree o dei settori produttivi e civili oggetto del piano tramite l'analisi delle caratteristiche generali del territorio (geomorfologia, meteorologia, climatologia, distribuzione della popolazione, usi del territorio, fonti di emissione, qualita' dell'aria etc.) e l'elaborazione delle informazioni disponibili ai fini di una valutazione dell'impatto delle emissioni sulla popolazione e sull'ambiente; 2) indicazione in ciascuna area e/o settore produttivo o civile degli interventi per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria; 3) sviluppo, messa a punto e verifica nel tempo di strumenti di controllo dell'attuazione del piano e dell'efficacia degli interventi proposti. Nell'allegato tecnico al presente decreto sono individuate le metodologie per l'elaborazione dei piani". - Il D.M. 23 dicembre 1993, concerne l'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni. - Il D.M. 13 maggio 1996, reca: "Modificazioni alle attivita' industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti". Si riporta l'allegato al suddetto decreto ministeriale, concernente modificazioni alle attivita' esistenti che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti: "La modifica comporta, rispetto al piu' recente rapporto di sicurezza presentato: 1) Incremento della quantita' della sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi, superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio gia' evidenziata come possibile fonte di incidente rilevante nel piu' recente rapporto di sicurezza presentato; 2) Introduzione di una sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie previste negli allegati II e III del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, e successive modificazioni; 3) Introduzione di nuove tipologie, o modalita' di accadimento, di incidenti ipotizzabili che risultino piu' gravose per verosimiglianza (classe di probabilita' di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione; 4) Smantellamento o riduzione della funzionalita' o della capacita' di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici". - Il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, reca "Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attivita' di travaso di autobotti e ferrocisterne", ed e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996. - Il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, reca: "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996. - Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, reca: "Modalita' di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia", ed e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998. -Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, reca "Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni negli stabilimenti di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998. - Il decreto del ministeriale 16 marzo 1998, reca: "Modalita' con le quali i fabbricati per le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ". - Il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, reca: "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici".