Art. 2 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  1. Il presente decreto si applica agli  stabilimenti  in  cui  sono
presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle
indicate nell'allegato I. 
  2. Ai fini  del  presente  decreto  si  intende  per  "presenza  di
sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o  prevista,  nello
stabilimento ovvero quelle che si reputa possano essere generate,  in
caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantita'
uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I. 
  3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati
al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5. 
  4. Salvo che non sia  diversamente  stabilito  rimangano  ferme  le
disposizioni di cui ai seguenti decreti: 
    a) decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  31  marzo
1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del  21  aprile  1989,
limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; 
    b)  decreto  dei  Ministri  dell'ambiente  del  20  maggio  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  126  del  31,  maggio  1991,
limitatamente agli articoli 1, 3 e 4; 
    c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanita' 23 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994; 
    d) i criteri  di  cui  all'allegato,  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
154 del 3 luglio 1996; 
    e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,  pubblicato
nel supplemento ordinario della  Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  4
luglio 1996; 
    f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996; 
    g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio 1998; 
    h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998; 
    i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo  1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998; 
      l)  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20   ottobre   1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  262
del 9 novembre 1998. 
  5. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  non  pregiudicano
l'applicazione delle disposizioni in materia di  sicurezza  e  salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
 
              Note all'art. 2:
              -  Il  D.P.C.M.  31 marzo 1989, concerne l'applicazione
          dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente
          rischi   rilevanti   connessi   a   determinate   attivita'
          industriali.
              -  Gli  articoli  1,  3  e  4  del D.M. 20 maggio 1991,
          recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per
          il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria", cosi'
          recitano:
              "Art.  1  (Finalita').  -  Il presente decreto indica i
          criteri  per  l'elaborazione  dei  piani  regionali  per il
          risanamento e la tutela della qualita' dell'aria".
              "Art.  3  (Obiettivi e contenuti del piano). - Il piano
          avra'  come obiettivo il risanamento delle aree nelle quali
          si  abbia  il  superamento  o  rischio di superamento delle
          norme  per  la  qualita'  dell'aria  e in via piu' generale
          tendera'    a    garantire    la    tutela    dell'ambiente
          dell'inquinamento   atmosferico   mediante  una  azione  di
          prevenzione  mirata  allo  studio  e alla messa in opera di
          interventi  che  promuovano  il  miglioramento  complessivo
          della qualita' dell'aria.
              A  tali  fini  le autorita' regionali provvederanno tra
          l'altro, nell'ambito del piano, a:
              a)   formulare   piani   di  rilevamento,  prevenzione,
          conservazione  e  risanamento  del  proprio  territorio nel
          rispetto  dei  valori limite di qualita' dell'aria ai sensi
          dell'art.  4,  comma  1a), del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 203/1988;
              b)   sviluppare   e/o   tenere   conto   di   piani  di
          conservazione  per  zone  specifiche  nelle quali ritengono
          necessario     limitare     o    prevenire    un    aumento
          dell'inquinamento  dell'aria derivante da sviluppi urbani o
          industriali  per gli adempimenti di cui all'art. 4, lettera
          1b),   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
          203/1988;
              c)  sviluppare  e/o tenere conto di piani di protezione
          ambientale  per  zone determinate nelle quali e' necessario
          assicurare  una  speciale  protezione dell'ambiente per gli
          adempimenti di cui all'art. 4, lettera 1c), del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 203/1988;
              d)   individuare   zone   particolarmente  inquinate  o
          caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale,
          nonche' talune categorie di impianti per gli adempimenti di
          cui  all'art.  4,  lettera  1e), del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n. 203/1988, relativi alla fissazione di
          valori  limite  delle  emissioni  anche piu' restrittivi di
          quelli definiti nelle linee guida;
              e)  tenere  conto  degli eventuali piani di risanamento
          sviluppati  in attuazione dell'art. 6 della legge 28 agosto
          1989,  n.  305,  per  le  aree  ad elevato rischio di crisi
          ambientale.
              L'identificazione  delle  porzioni  di territorio e dei
          settori  civili e produttivi ricadenti negli adempimenti di
          cui  sopra  avvengono  a  cara  delle regioni sulla base di
          elementi  di  stima o misura e con metodologie e criteri in
          linea a quanto riportato al successivo art. 4".
              "Art.  4  (Metodologie e criteri di elaborazione). - La
          predisposizione del piano comprende:
              1) individuazione delle aree o dei settori produttivi e
          civili   oggetto   del   piano   tramite   l'analisi  delle
          caratteristiche  generali  del  territorio  (geomorfologia,
          meteorologia,     climatologia,     distribuzione     della
          popolazione,   usi  del  territorio,  fonti  di  emissione,
          qualita'    dell'aria    etc.)   e   l'elaborazione   delle
          informazioni   disponibili   ai  fini  di  una  valutazione
          dell'impatto    delle   emissioni   sulla   popolazione   e
          sull'ambiente;
              2)  indicazione in ciascuna area e/o settore produttivo
          o  civile  degli  interventi per il risanamento e la tutela
          della qualita' dell'aria;
              3)  sviluppo,  messa  a  punto  e verifica nel tempo di
          strumenti   di   controllo   dell'attuazione  del  piano  e
          dell'efficacia degli interventi proposti.
              Nell'allegato   tecnico   al   presente   decreto  sono
          individuate le metodologie per l'elaborazione dei piani".
              - Il D.M. 23 dicembre 1993, concerne l'osservanza delle
          prescrizioni  in  materia di sicurezza e di valutazione dei
          rischi  di  incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed
          all'utilizzo  di  sostanze  pericolose previste dal decreto
          del  Presidente  della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              -  Il  D.M.  13  maggio 1996, reca: "Modificazioni alle
          attivita' industriali esistenti assoggettate all'obbligo di
          notifica  che  comportano  implicazioni  per  i  rischi  di
          incidenti  rilevanti".  Si  riporta  l'allegato al suddetto
          decreto   ministeriale,   concernente   modificazioni  alle
          attivita'  esistenti  che  comportano  implicazioni  per  i
          rischi di incidenti rilevanti:
              "La   modifica   comporta,  rispetto  al  piu'  recente
          rapporto di sicurezza presentato:
              1) Incremento della quantita' della sostanza pericolosa
          o  categoria  di sostanze o preparati pericolosi, superiore
          al  25%,  inteso  sull'intero  impianto  o deposito, ovvero
          superiore  al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio
          gia'   evidenziata   come   possibile  fonte  di  incidente
          rilevante   nel   piu'   recente   rapporto   di  sicurezza
          presentato;
              2)  Introduzione di una sostanza pericolosa o categoria
          di sostanze o preparati pericolosi al di sopra delle soglie
          previste negli allegati II e III del decreto del Presidente
          della   Repubblica   n.   175   del   1988,   e  successive
          modificazioni;
              3)  Introduzione  di  nuove  tipologie,  o modalita' di
          accadimento,  di  incidenti ipotizzabili che risultino piu'
          gravose  per  verosimiglianza  (classe  di  probabilita' di
          accadimento)  e/o  per  distanze  di  danno  associate  con
          conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna
          e/o sull'informazione alla popolazione;
              4)  Smantellamento  o  riduzione  della funzionalita' o
          della   capacita'  di  stoccaggio  di  apparecchiature  e/o
          sistemi ausiliari o di sicurezza critici".
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
          reca   "Procedure  e  norme  tecniche  di  sicurezza  nello
          svolgimento  delle  attivita'  di  travaso  di  autobotti e
          ferrocisterne",  ed e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996.
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
          reca:  "Criteri  di  analisi  e valutazione dei rapporti di
          sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto
          (GPL)",  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
          del 9 luglio 1996.
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 5 novembre
          1997,  reca:  "Modalita'  di presentazione e di valutazione
          dei  rapporti  di  sicurezza degli scali merci terminali di
          ferrovia",  ed e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998.
              -Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,
          reca  "Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni
          negli stabilimenti di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175,
          e   successive   modificazioni",  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.
              -  Il  decreto  del  ministeriale  16 marzo 1998, reca:
          "Modalita'  con  le  quali  i  fabbricati  per le attivita'
          industriali   a   rischio  di  incidente  rilevante  devono
          procedere     all'informazione,     all'addestramento     e
          all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ".
              -  Il  decreto  ministeriale  20  ottobre  1998,  reca:
          "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza
          relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o
          tossici".