Art. 3 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta  al  controllo  di  un
gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di
uno o piu impianti, comprese le infrastrutture o le attivita'  comuni
o connesse; 
    b) "impianto", un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento,
in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate  o  depositate  sostanze
pericolose. Comprende tutte  le  apparecchiature,  le  strutture,  le
condotte, i macchinari,  gli  utensili,  le  diramazioni  ferroviarie
particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i
magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per
il funzionamento dell'impianto; 
    c) "deposito", la presenza di una  certa  quantita'  di  sostanze
pericolose a scopo di  immagazzinamento,  deposito  per  custodia  in
condizioni di sicurezza o stoccaggio; 
    d) "gestore", la  persona  fisica  o  giuridica  che  gestisce  o
detiene lo stabilimento o l'impianto; 
    e)  "sostanze  pericolose",  le  sostanze,  miscele  o  preparati
elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai  criteri  fissati
nell'allegato I, parte 2,  che  sono  presenti  come  materie  prime,
prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi,  ivi  compresi
quelli che possono ragionevolmente  ritenersi  generati  in  caso  di
incidente; 
    f)  "incidente  rilevante",  un  evento  quale  un'emissione,  un
incendio  o  un'esplosione  di  grande  entita',  dovuto  a  sviluppi
incontrollati  che  si  verificano   durante   l'attivita'   di   uno
stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia  luogo  ad  un
pericolo grave, immediato o differito, per  la  salute  umana  o  per
l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento,  e  in  cui
intervengano una o piu' sostanze pericolose; 
    g)  "pericolo",  la  proprieta'  intrinseca   di   una   sostanza
pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di
provocare danni per la salute umana o per l'ambiente; 
    h) "rischio",  la  probabilita'  che  un  determinato  evento  si
verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.