Art. 4
                             Esclusioni

  1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
    a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
    b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
    c)  il  trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo
intermedio  su  strada,  per  idrovia  interna  e marittima o per via
aerea;
    d)  il  trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le
stazioni  di  pompaggio,  al  di  fuori  degli  stabilimenti  di  cui
all'articolo 2, comma l;
    e)  l'attivita'  delle  industrie  estrattive  di  cui al decreto
legislativo  25  novembre 1996, n. 624, consistente nella prospezione
ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione;
    f) le discariche di rifiuti;
    g)  il  trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonche' le
soste   tecniche   temporanee   intermedie,   dall'accettazione  alla
riconsegna   delle   merci   e   le   operazioni  di  composizione  e
scomposizione   dei   treni   condotte  negli  scali  di  smistamento
ferroviario  ad  eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di
cui al comma 2;
    h)  gli  scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le
tipologie   di   cui   all'allegato   I   del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
261  del  7  novembre  1998  che  svolgono in modo non occasionale le
attivita'  ivi  menzionate,  per i quali restano validi gli obblighi,
gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3,
4 del citato decreto 20 ottobre 1998.
  2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina
del presente decreto:
    a)  quando  svolgono  attivita'  di  carico, scarico o travaso di
sostanze pericolose presenti in quantita' uguale o superiore a quelle
indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa
o  in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a
una massa massima di 400 chilogrammi;
    b)  quando  effettuano,  in  aree  appositamente  attrezzate, una
specifica attivita' di deposito, diversa da quella propria delle fasi
di   trasporto,  dall'accettazione  alla  riconsegna  delle  sostanze
pericolose presenti in quantita' uguale o superiore a quelle indicate
nell'allegato I.
  3.  Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del
presente  decreto  con  gli  adattamenti richiesti dalla peculiarita'
delle    attivita'    portuali,    definiti    in    un   regolamento
interministeriale   da   adottarsi   di   concerto  tra  il  Ministro
dell'ambiente,  quello  dei  trasporti  e  della navigazione e quello
della  sanita',  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto.  Il  regolamento  dovra' garantire livelli di
sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando
le  modalita' del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei
sistemi  di  controllo.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore del
regolamento  continuano  ad  applicarsi,  per  i  porti industriali e
petroliferi,  le normative vigenti in materia di rischi industriali e
di sicurezza.
 
              Note all'art. 4:
              -   Il   D.Lgs   25  novembre  1996,  n.  624  concerne
          l'attuazione   della   direttiva  92/91/CEE  relativa  alla
          sicurezza   e   salute   dei   lavoratori  nelle  industrie
          estrattive  per trivellazione e della direttiva 92/ 104/CEE
          relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori nelle
          industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
              -  Il  decreto  ministeriale  20  ottobre  1998,  reca:
          "Misure  di  sicurezza  per  gli  scali  merci terminali di
          ferrovia  non  ricompresi  nel  campo  di  applicazione del
          decreto   ministeriale   5   novembre   1997".  Si  riporta
          l'allegato I al suddetto decreto, concernente: Tipologie di
          scali terminali di ferrovia:
              Gli  articoli  2,  3  e  4  del  suddetto decreto cosi'
          recitano:
              "Art.  2  (Adempimenti  del  responsabile  dello  scalo
          merci).  - 1. I responsabili degli scali merci terminali di
          ferrovia,   individuati   ai   sensi  dell'art.  1,  devono
          provvedere  all'adozione delle misure tecniche di sicurezza
          impiantistiche e gestionali, individuate negli allegati 2 e
          3, rispettivamente per gli scali raccordati e per gli scali
          di carrellamento o intermodali.
              2.  I  responsabili  degli  scali  merci  terminali  di
          ferrovia  devono  comunicare  al  Ministero dell'ambiente e
          alla regione o provincia autonoma competente per territorio
          l'avvenuta  ottemperanza  degli adempimenti di cui al comma
          1".
              "Art.   3   (Adempimenti   delle   ditte  speditrici  e
          destinatarie).  -  1.  Le  ditte  speditrici e destinatarie
          hanno  l'obbligo  di  provvedere  agli  adempimenti di loro
          competenza  indicati  negli  allegati  2  e  3 del presente
          decreto".
              "Art.  4  (Termine  di  adeguamento). - 1. Le misure di
          sicurezza  di  cui  agli  articoli  2  e  3  devono  essere
          realizzati  entro  diciotto  mesi  dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto".