Art. 4 Esclusioni 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto: a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari; b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea; d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma l; e) l'attivita' delle industrie estrattive di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, consistente nella prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione; f) le discariche di rifiuti; g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonche' le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2; h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998 che svolgono in modo non occasionale le attivita' ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20 ottobre 1998. 2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto: a) quando svolgono attivita' di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantita' uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa massima di 400 chilogrammi; b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attivita' di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantita' uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I. 3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarita' delle attivita' portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e della navigazione e quello della sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovra' garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalita' del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza.
Note all'art. 4: - Il D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624 concerne l'attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/ 104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee". - Il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, reca: "Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 5 novembre 1997". Si riporta l'allegato I al suddetto decreto, concernente: Tipologie di scali terminali di ferrovia: Gli articoli 2, 3 e 4 del suddetto decreto cosi' recitano: "Art. 2 (Adempimenti del responsabile dello scalo merci). - 1. I responsabili degli scali merci terminali di ferrovia, individuati ai sensi dell'art. 1, devono provvedere all'adozione delle misure tecniche di sicurezza impiantistiche e gestionali, individuate negli allegati 2 e 3, rispettivamente per gli scali raccordati e per gli scali di carrellamento o intermodali. 2. I responsabili degli scali merci terminali di ferrovia devono comunicare al Ministero dell'ambiente e alla regione o provincia autonoma competente per territorio l'avvenuta ottemperanza degli adempimenti di cui al comma 1". "Art. 3 (Adempimenti delle ditte speditrici e destinatarie). - 1. Le ditte speditrici e destinatarie hanno l'obbligo di provvedere agli adempimenti di loro competenza indicati negli allegati 2 e 3 del presente decreto". "Art. 4 (Termine di adeguamento). - 1. Le misure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3 devono essere realizzati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".