Art. 2. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, e' cosi' determinato: a) se la violazione e' punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta e' pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila; b) se la violazione e' punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, e' dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva e' inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi; c) se la violazione e' punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, e' dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva e' inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi. 2. Se per la violazione e' prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta e' pari: a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva; b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto; c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.