Art. 2.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie

    1.  Le  violazioni  indicate  dall'articolo  1 sono soggette alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui
ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, e' cosi' determinato:
      a) se  la  violazione  e' punita con la sola pena della multa o
dell'ammenda,  la  somma  dovuta  e'  pari  all'ammontare  della pena
pecuniaria  stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore
a lire cinquecentomila;
      b) se  la  violazione  e' punita con la pena della reclusione o
dell'arresto  alternativa  a  quella  della  multa o dell'ammenda, e'
dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la
pena  detentiva  e' inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti
milioni a centoventi milioni negli altri casi;
      c) se  la  violazione  e' punita con la pena della reclusione o
dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda,
e' dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando
la  pena  detentiva  e'  inferiore  nel massimo ad un anno, e da lire
trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.
    2.   Se  per  la  violazione  e'  prevista  una  pena  pecuniaria
proporzionale,  con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi,
la somma dovuta e' pari:
      a) all'ammontare  della  multa  o dell'ammenda, ove prevista in
via esclusiva;
      b) all'ammontare  della  multa  o dell'ammenda, aumentato di un
terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;
      c) al  doppio  dell'ammontare  della  multa o dell'ammenda, ove
prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.