Art. 3.
                 Sanzioni amministrative accessorie

    1.  Le  pene  accessorie  previste  per  le  violazioni  indicate
dall'articolo   1   sono   trasformate   in  sanzioni  amministrative
accessorie  e  continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti
dalle  disposizioni  che le prevedono. Se l'applicabilita' delle pene
accessorie   e'   prevista  per  i  casi  di  recidiva,  le  sanzioni
amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle
violazioni  nei  sensi  stabiliti  dall'articolo  8-bis  della  legge
24 novembre  1981,  n.  689, introdotto dall'articolo 94 del presente
decreto legislativo.
    2.  Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorita' amministrativa
con  l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna
nel  caso  previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.
689 puo' applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto
conto  della  natura e della gravita' dei fatti, le seguenti sanzioni
amministrative accessorie:
      a) nel  caso  di  reiterazione  specifica  delle violazioni, la
chiusura  dello  stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque
giorni  ad  un  massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un
massimo  di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o
dell'analogo  provvedimento  amministrativo  che consente l'esercizio
dell'attivita';
      b) per  i  fatti di particolare gravita' dai quali sia derivato
pericolo  per  la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o
dell'esercizio  e  la  revoca  della  licenza,  dell'autorizzazione o
dell'analogo  provvedimento  amministrativo  che consente l'esercizio
dell'attivita'.
    3.   Nei   casi   in   cui   possono  essere  applicate  sanzioni
amministrative  accessorie  a norma dei commi 1 e 2 non e' ammesso il
pagamento  in  misura  ridotta  ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.