Art. 4. Autorita' competente 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate dalle autorita' amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative gia' previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse. 2. Per le violazioni previste dalle leggi 4 novembre 1951, n. 1316, 7 dicembre 1951, n. 1559, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio 1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659, 4 novembre 1981, n. 628, 2 agosto 1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.