Art. 4.
                        Autorita' competente

    1.  Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative
per   le  violazioni  depenalizzate  a  norma  dell'articolo  1  sono
applicate  dalle  autorita'  amministrative competenti ad irrogare le
altre   sanzioni   amministrative   gia'  previste  dalle  leggi  che
contemplano le violazioni stesse.
    2.  Per  le  violazioni  previste dalle leggi 4 novembre 1951, n.
1316,  7 dicembre 1951, n. 1559, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio
1962,  n.  1104,  9 ottobre  1980,  n.  659, 4 novembre 1981, n. 628,
2 agosto  1982,  n.  527  e  12  gennaio  1990,  n.  11,  le sanzioni
amministrative  sono  applicate,  secondo le rispettive attribuzioni,
dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, dal Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, dalle regioni e
dalle province autonome.