UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dal 1° luglio  1899  l'assegno  supplementare  che  si  concede  ai
parroci del Regno sara' elevato sino a portarne la congrua,  compresi
i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di  qualsiasi  onere  e
peso, come e' detto nell'articolo 2. 
 
  Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la  congrua  ai  parroci
sara' portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto  come
sopra.