UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sara' elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come e' detto nell'articolo 2. Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sara' portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.