Art. 3. 
 
  Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno
invariati, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1. 
 
  Nei casi di cambiamento dei titolari  delle  parrocchie,  l'assegno
supplementare di  congrua,  subito  dopo  la  concessione  del  Regio
Exequatur o del Regio Placet, sara' riattivato  a  favore  del  nuovo
parroco nella misura gia' corrisposta al precedente, e con decorrenza
dalla data del Placet od Exequatur. 
 
  Quando sara' possibile portare la congrua al massimo di lire  1000,
l'aumento si fara' aggiungendo lire 100  all'assegno  liquidato  come
sopra.