Art. 3. Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1. Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del Regio Exequatur o del Regio Placet, sara' riattivato a favore del nuovo parroco nella misura gia' corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del Placet od Exequatur. Quando sara' possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si fara' aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra.