Art. 4. Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sia per concessione dell'Amministrazione suddetta, che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria C stabilita dall'art. 54 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021. L'imposta pagata dai parroci sara' dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui nell'articolo 2. Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.