Art. 4. 
 
  Agli effetti dell'imposta  sui  redditi  di  ricchezza  mobile,  le
congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e  la
causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo  per
il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di ogni
altra  legge   precedente   o   posteriore,   sia   per   concessione
dell'Amministrazione suddetta, che per  concessione  anteriore  dello
Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal
1° gennaio 1899, nella categoria C stabilita dall'art. 54  del  testo
unico di  legge  per  l'imposta  sui  redditi  di  ricchezza  mobile,
approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021. 
 
  L'imposta  pagata  dai  parroci  sara'  dedotta  dall'attivo  nella
liquidazione di cui nell'articolo 2. 
 
  Gli assegni supplementari di  congrua  concessi  ai  termini  della
presente  e  delle  precedenti  leggi  sono  esenti  dalle  tasse  di
passaggio di usufrutto e di manomorta.