Art. 19.


Potenziamento  ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso   di   sospensione  dal  lavoro  o  di  disoccupazione,  nonche'
    disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga


  1.  Nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, (( fermo restando
quanto   previsto   dal  comma  8  del  presente  articolo,  ))  sono
preordinate  le  somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304
milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni
di  euro  a  decorrere  dall'anno  2012,  nei  limiti  delle quali e'
riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di priorita'
stabiliti  con  il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di
tutela  del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo
il  riconoscimento  della contribuzione figurativa e degli assegni al
nucleo  familiare,  nonche'  all'istituto  sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2:
  a)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti  normali  di  cui  all'articolo  19, primo comma, del regio
decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso  dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del  venti per cento (( dell'indennita' stessa )) a carico degli enti
bilaterali  previsti  dalla contrattazione collettiva compresi quelli
di  cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  e  successive  modificazioni. La durata massima del trattamento
non  puo' superare novanta giornate (( annue )) di indennita'. Quanto
previsto   dalla  presente  lettera  non  si  applica  ai  lavoratori
dipendenti  da  aziende  destinatarie  di trattamenti di integrazione
salariale,   nonche'   nei  casi  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  con previsione di sospensioni lavorative programmate e
di  contratti  di  lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di
disoccupazione  non  spetta  nelle  ipotesi  di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia
di incontro tra domanda e offerta di lavoro. (( Tale indennita', fino
alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 3 del
presente  articolo,  puo'  essere  concessa  anche  senza  necessita'
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali; ))
  b)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti  ridotti  di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio  1988,  n.  160,  ((  per  i  lavoratori  )) sospesi per crisi
aziendali  o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui
al  predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento
integrativo   pari   almeno  alla  misura  del  venti  per  cento  ((
dell'indennita'  stessa  ))  a  carico degli enti bilaterali previsti
dalla  contrattazione  collettiva compresi quelli di cui all'articolo
12  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.  La  durata  massima del trattamento non puo' superare
novanta  giornate annue di indennita'. Quanto previsto dalla presente
lettera   non   si   applica  ai  lavoratori  dipendenti  da  aziende
destinatarie  di  trattamenti  di integrazione salariale, nonche' nei
casi  di  contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni  lavorative  programmate e di contratti di lavoro a tempo
parziale  verticale.  L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi  di  perdita  e  sospensione  dello  stato  di disoccupazione
disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra domanda e
offerta  di  lavoro. (( Tale indennita', fino alla data di entrata in
vigore  del  decreto  di  cui  al comma 3 del presente articolo, puo'
essere  concessa  anche  senza necessita' dell'intervento integrativo
degli enti bilaterali; ))
  c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente
a  un  intervento  integrativo  pari almeno alla misura del venti per
cento  ((  dell'indennita'  stessa  )) a carico degli enti bilaterali
previsti  dalla  contrattazione collettiva un trattamento, in caso di
sospensione  per  crisi  aziendali  o occupazionali ovvero in caso di
licenziamento,  pari  all'indennita'  ordinaria di disoccupazione con
requisiti  normali  per  i  lavoratori  assunti  con  la qualifica di
apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con
almeno   tre   mesi  di  servizio  presso  l'azienda  interessata  da
trattamento,  per  la  durata massima di novanta giornate nell'intero
periodo di vigenza del contratto di apprendista.
  ((  1-bis.  )) Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da
a) a c) del (( comma 1 )) il datore di lavoro e' tenuto a comunicare,
con  apposita  dichiarazione  da inviare ai servizi competenti di cui
all'articolo  1  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
modificato  e  integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297,  e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ((
(INPS) )) territorialmente competente, la sospensione della attivita'
lavorativa  e  le  relative  motivazioni,  nonche'  i  nominativi dei
lavoratori  interessati,  (( che, per beneficiare del trattamento, ))
devono  ((  rendere  ))  dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro  o (( a un percorso di riqualificazione professionale all'atto
della  presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione
secondo  quanto  precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo.  Con  riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a
c)  del  comma  1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria o di mobilita' in deroga
alla  normativa  vigente  e' in ogni caso subordinato all'esaurimento
dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma
1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo. ))
  2.  In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle
risorse  di  cui al comma 1, (( e nei soli casi di fine lavoro, fermo
restando  quanto  previsto  dai commi 8, secondo periodo, e 10, )) e'
riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per
cento  del  reddito  percepito  l'anno  precedente,  ai collaboratori
coordinati  e  continuativi  di  cui  all'articolo  61,  comma 1, del
decreto   legislativo   10   settembre  2003,  n.  276  e  successive
modificazioni,  iscritti  in  via  esclusiva  alla  gestione separata
presso  l'INPS  di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1,
comma  212,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino
in via congiunta le seguenti condizioni:
  a) operino in regime di monocommittenza;
  b)  abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un reddito superiore a
5.000  euro  e  pari  o  inferiore  al  minimale  di  reddito  di cui
all'articolo  1,  comma  3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano
stati  accreditati  presso  la  predetta  gestione  separata  di  cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, un
numero di mensilita' non inferiore a tre;
  c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso
la  predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge  8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a
tre;
  d) (soppressa);
  e)  non  risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione  ((  dei  commi  1,  1-bis,  2,  4  e  10, )) nonche' le
procedure  di  comunicazione  all'INPS  anche  ai fini del tempestivo
monitoraggio  da  parte  del  medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo
stesso decreto puo' altresi' effettuare la ripartizione del limite di
spesa  di  cui  al  comma  1 del presente articolo in limiti di spesa
specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da
a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
  4.  L'INPS  ((  stipula  con  gli  enti  bilaterali di cui ai commi
precedenti,  secondo  le  linee  guida definite nel decreto di cui al
comma  3,  apposite  convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo
scambio  di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca
dati  alla  quale  possono accedere anche i servizi competenti di cui
all'articolo  1,  comma  2,  lettera  g),  del decreto legislativo 21
aprile  2000,  n.  181,  e successive modificazioni, )) e provvede al
monitoraggio  dei  provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al
presente  articolo,  consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti
dei  complessivi  oneri  indicati al comma 1, ovvero, se determinati,
nei  limiti  di  spesa  specifici  stabiliti con il decreto di cui al
comma  3,  comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
  5.  Con effetto dal 1 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo  13  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  ((  5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei livelli
occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali  occorrenti  allo
sviluppo  del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro  degli  affari  esteri,  entro  trenta  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
promuove  la  definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
trasporto  aereo,  nonche'  la modifica di quelli vigenti, al fine di
ampliare  il  numero  dei  vettori  ammessi  a  operare  sulle  rotte
nazionali, internazionali e intercontinentali, nonche' ad ampliare il
numero  delle frequenze e destinazioni su cui e' consentito operare a
ciascuna  parte,  dando  priorita'  ai  vettori  che  si  impegnino a
mantenere   i   predetti   livelli   occupazionali.  Nelle  more  del
perfezionamento  dei  nuovi  accordi  bilaterali  o della modifica di
quelli  vigenti,  l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di
garantire   al  Paese  la  massima  accessibilita'  internazionale  e
intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore
a diciotto mesi. ))
  6.  Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35
milioni  di  euro  per  l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  il  quale, per le medesime
finalita',  e'  altresi'  integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si
provvede:
  a)  mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte
dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate
derivanti  dall'aumento  contributivo  di  cui  all'articolo 25 della
legge  21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate
al  finanziamento  dei  fondi  paritetici  interprofessionali  per la
formazione  di  cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  a  valere  in via prioritaria sulle somme residue non destinate
alle  finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  72, della legge 28
dicembre  1995,  n.  549  e con conseguente adeguamento, per ciascuno
degli  anni  considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta quota;
  b)  mediante  le  economie  derivanti  dalla disposizione di cui al
comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
  c)  mediante  utilizzo  per  100 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2009,  2010  e  2011  delle maggiori entrate di cui al presente
decreto.
  7.  ((  Fermo  restando  che  il  riconoscimento del trattamento e'
subordinato   all'intervento   integrativo,  il  sistema  degli  enti
bilaterali  eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle
risorse  disponibili.  I  contratti  e  gli  accordi interconfederali
collettivi  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale  stabiliscono  le  risorse  minime  a valere sul territorio
nazionale,  nonche'  i  criteri  di  gestione  e  di rendicontazione,
secondo  le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I
fondi   interprofessionali   per   la   formazione  continua  di  cui
all'articolo  118  della  legge  23  dicembre2000,n. 388,e successive
modificazioni,   e  i  fondi  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003, n. 276, e successive modificazioni,
possono  destinare  interventi,  anche  in  deroga  alle disposizioni
vigenti,  per  misure  temporanee  ed eccezionalianche di sostegno al
reddito  perl'anno  2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con
contratti  di  apprendistato  o  a progetto, a rischio di perdita del
posto  di  lavoro  ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008.
  7-bis.  Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la
formazione  continua  di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni, da parte dei datori di
lavoro  aderenti,  la  quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato  presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al
nuovo  fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al
netto  dell'ammontare  eventualmente  gia'  utilizzato  dal datore di
lavoro   interessato   per   finanziare  propri  piani  formativi,  a
condizione  che  l'importo  da  trasferire  per  tutte  le  posizioni
contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000
euro.  Il  fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse
al  nuovo  fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta
da  parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il
fondo  di  provenienza  e'  altresi' tenuto a versare al nuovo fondo,
entro  novanta  giorni  dal  loro  ricevimento,  eventuali  arretrati
successivamente  pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del
datore  di  lavoro  interessato.  Entro  novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica,  la  procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare  il  trasferimento  della  propria  quota di adesione a un
nuovo  fondo  e  che  assicura  la  trasmissione  al  nuovo  fondo, a
decorrere  dal  terzo  mese successivo a quello in cui e' avvenuto il
trasferimento,   dei  versamenti  effettuati  dal  datore  di  lavoro
interessato. ))
  8.  Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in
deroga   alla   vigente  normativa,  anche  integrate  ai  sensi  del
procedimento  di cui all'articolo 18 (( nonche' con le risorse di cui
al  comma  1  eventualmente  residuate, possono essere utilizzate con
riferimento  a  tutte  le tipologie di lavoro subordinato, compresi i
contratti  di  apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il
limite   del   tetto  massimo  nonche'  l'uniformita'  dell'ammontare
complessivo  di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma
1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e
differenziare   le   misure   medesime   anche   in   funzione  della
compartecipazione  finanziaria a livello regionale o locale ovvero in
ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi
di tutela del reddito previsti dal comma 1. ))
  9.  Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009
alla  concessione  in  deroga  alla  vigente  normativa,  anche senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali,   definiti   in   specifiche   intese  stipulate  in  sede
istituzionale  territoriale  entro  il  20  maggio 2009 e recepite in
accordi  in  sede  governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  e successive modificazioni, possono essere prorogati
con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora  i  piani  di gestione delle eccedenze abbiano comportato una
riduzione  nella  misura  almeno  del  10  per  cento  del numero dei
destinatari  dei  trattamenti  scaduti il 31 dicembre 2008. La misura
dei  trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento
nel  caso  di  prima  proroga,  del  30 per cento nel caso di seconda
proroga  e  del  40  per  cento  nel  caso  di proroghe successive. I
trattamenti  di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla  seconda,  possono  essere  erogati  esclusivamente  nel caso di
frequenza  di  specifici  programmi  di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
  (( 9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per
l'anno  2009,  di  cui  al  comma 9 del presente articolo, nelle more
della  definizione  degli  accordi  con  le  regioni  e  al  fine  di
assicurare  la continuita' di trattamenti e prestazioni, il Ministero
del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali assegna quota
parte   dei   fondi   disponibili   direttamente   alle   regioni  ed
eventualmente alle province.
  10.  Il  diritto  a  percepire qualsiasi trattamento di sostegno al
reddito,   ai   sensi   della  legislazione  vigente  in  materia  di
ammortizzatori   sociali,   e'   subordinato  alla  dichiarazione  di
immediata   disponibilita'   al   lavoro   o   a   un   percorso   di
riqualificazione  professionale, secondo quanto precisato dal decreto
di   cui  al  comma  3.  In  caso  di  rifiuto  di  sottoscrivere  la
dichiarazione   di   immediata   disponibilita'   ovvero,  una  volta
sottoscritta  la  dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione  professionale  o  di  un  lavoro  congruo  ai sensi
dell'articolo  1-quinquies  del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive  modificazioni,il  lavoratore destinatario dei trattamenti
di  sostegno  del  reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di
carattere  retributivo  e previdenziale, anche a carico del datore di
lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.
  10-bis.  Ai  lavoratori  non  destinatari  dei  trattamenti  di cui
all'articolo  7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223, in caso di
licenziamento,  puo'  essere  erogato  un  trattamento  di  ammontare
equivalente  all'indennita'  di  mobilita'  nell'ambito delle risorse
finanziarie  destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in
materia  di  disoccupazione  di cui all'articolo 19, primo comma, del
regio  decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  luglio  1939,  n.  1272,  si  applica  con esclusivo
riferimento  alla  contribuzione  figurativa  per  i periodi previsti
dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. ))
  11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni   straordinaria  e  di  mobilita'  ai
dipendenti  delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta  dipendenti,  delle  agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli  operatori  turistici,  con  piu'  di cinquanta dipendenti, delle
imprese  di  vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di
spesa  di  45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
  ((  12.  Nell'ambito  delle  risorse  indicate  al  comma  9,  sono
destinati  12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  alla  concessione,  per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle
prestazioni  di  lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo  indeterminato  nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi  2  e  5,  della  legge  28  gennaio  1994, n. 84, e successive
modificazioni,   e   ai  lavoratori  delle  societa'  derivate  dalla
trasformazione  delle  compagnie  portuali ai sensi dell'articolo 21,
comma  1,  lettera  b),  della  medesima  legge  n.  84  del  1994, e
successive  modificazioni, diun'indennita' pari a unventiseiesimo del
trattamento  massimo  mensile di integrazione salariale straordinaria
previsto   dalle   vigenti   disposizioni,   nonche'  della  relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per
ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al  lavoro,  nonche'  per le
giornate  di  mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al
programma,  con  le  giornate  definite  festive, durante le quali il
lavoratore  sia  risultato  disponibile. L'indennita' e' riconosciuta
per  un  numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla
differenza  tra  il  numero  massimo  di  ventisei  giornate  mensili
erogabili  e  il  numero  delle  giornate  effettivamente lavorate in
ciascun  mese,  incrementato  del  numero  delle  giornate  di ferie,
malattia,  infortunio,  permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei
trattamenti   di   cui  al  presente  comma  da  parte  dell'INPS  e'
subordinata   all'acquisizione   degli  elenchi  recanti  il  numero,
distinto  per  ciascuna  impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento  al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale
dalle  competenti  autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime. ))
  13.  Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei lavoratori
licenziati  per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano
fino  a  quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del   decreto-legge   20   gennaio   1998,   n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  e successive
modificazioni,  le  parole:  «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti:  «31  dicembre  2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro
per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
  14.  All'articolo  1,  comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai
fini  dell'attuazione  del presente comma, e' autorizzata, per l'anno
2009,  la  spesa  di  5  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo per
l'occupazione.
  15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della
cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   per  cessazione  di
attivita',  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 5
ottobre  2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre  2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30
milioni   di   euro,   per  l'anno  2009,  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione.
  16.  Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  assegna  alla  societa'  Italia  Lavoro Spa (( 13
milioni  )) di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai
costi  generali  di  struttura. A tale onere si provvede a carico del
Fondo per l'occupazione.
  17.  All'articolo  118,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro
per  l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
  (( 18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai
soggetti  beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo
81,  comma  29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, e' altresi'
riconosciuto  il  rimborso  delle  spese occorrenti per l'acquisto di
latte  artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi.
Con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge   di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente comma.
  18-bis.  In  considerazione  del rilievo nazionale e internazionale
nella  sperimentazione  sanitaria di elevata specializzazione e nella
cura  delle  patologie nel campo dell'oftalmologia,per l'anno 2009 e'
autorizzata  la  concessione di un contributo di 1 milione di euro in
favore  della  Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in
oftalmologia,  con  sede  in  Roma.  All'onere derivante dal presente
comma  si  provvede  a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione di cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  18-ter.   Alla   legge   5   agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 37:
  1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale»  sono  sostituite dalle seguenti: «Ministero del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili»;
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  L'onere  annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di
pensione  anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni
di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009, e' posto a carico del
bilancio  dello  Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali la documentazione
necessaria  al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.
Al  compimento  dell'eta'  prevista  per  l'accesso al trattamento di
pensione   di  vecchiaia  ordinaria  da  parte  dei  beneficiari  dei
trattamenti  di  cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a
carico  del  bilancio  dell'INPGI,  fatta  eccezione  per la quota di
pensione  connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo  di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello
Stato».
  b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
  18-quater.  Gli  oneri  derivanti  dalle  prestazioni  di vecchiaia
anticipate    per    i   giornalisti   dipendenti   da   aziende   in
ristrutturazione  o  riorganizzazione  per  crisi  aziendale,  di cui
all'articolo  37  della  legge  5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo
modificato  dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni
di  euro  annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del presente decreto. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  7 dell'art. 1 del
          decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
          sostegno  dell'occupazione), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
             «7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 19, primo comma, del
          regio  decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni
          delle  disposizioni  sulle  assicurazioni  obbligatorie per
          l'invalidita'  e  la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
          disoccupazione       involontaria,      e      sostituzione
          dell'assicurazione  per  la  maternita' con l'assicurazione
          obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
          successive modificazioni:
             «Art.  19.  - In caso di disoccupazione involontaria per
          mancanza  di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere
          almeno  due  anni  di  assicurazione  e  almeno  un anno di
          contribuzione  nel  biennio precedente l'inizio del periodo
          di  disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera
          fissata   in   relazione  all'importo  del  contributo  per
          l'assicurazione  disoccupazione versati nell'ultimo anno di
          contribuzione precedente la domanda di prestazione.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n. 276 (Attuazione delle
          deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
          cui  alla  legge  14 febbraio 2003, n. 30 (Attuazione delle
          deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
          cui  alla  legge  14  febbraio  2003,  n.  30) e successive
          modificazioni:
             «Art.  12  (Fondi per la formazione e l'integrazione del
          reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
          di  lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
          un  contributo  pari  al  4  per  cento  della retribuzione
          corrisposta  ai  lavoratori  assunti  con contratto a tempo
          determinato     per    l'esercizio    di    attivita'    di
          somministrazione.  Le risorse sono destinate per interventi
          a  favore  dei  lavoratori  assunti  con  contratto a tempo
          determinato  intesi,  in particolare, a promuovere percorsi
          di  qualificazione  e riqualificazione anche in funzione di
          continuita'   di   occasioni   di  impiego  e  a  prevedere
          specifiche misure di carattere previdenziale.
             2.  I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro  sono  altresi'  tenuti a versare ai fondi di cui al
          comma   4   un   contributo  pari  al  4  per  cento  della
          retribuzione   corrisposta   ai   lavoratori   assunti  con
          contratto  a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
          a:
             a)    iniziative    comuni   finalizzate   a   garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
             b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo
          della  somministrazione  di lavoro e la sua efficacia anche
          in  termini  di  promozione  della emersione del lavoro non
          regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
             c)  iniziative  per l'inserimento o il reinserimento nel
          mercato  del  lavoro  di  lavoratori  svantaggiati anche in
          regime di accreditamento con le regioni;
             d)  per  la  promozione  di percorsi di qualificazione e
          riqualificazione professionale.
             3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
          attuati  nel  quadro  di  politiche stabilite nel contratto
          collettivo  nazionale  delle imprese di somministrazione di
          lavoro  ovvero,  in  mancanza,  stabilite  con  decreto del
          Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali, sentite le
          associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei prestatori di
          lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
             4.  I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo  bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
          bilaterale,  dalle parti stipulanti il contratto collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
             a)  come  soggetto  giuridico  di  natura associativa ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile;
             b)  come  soggetto  dotato  di personalita' giuridica ai
          sensi  dell'art.  12 del codice civile con procedimento per
          il  riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
          del  lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2,
          comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
             5.  I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,  previa  verifica  della congruita', rispetto alle
          finalita'  istituzionali  previste  ai  commi  l  e  2, dei
          criteri  di gestione e delle strutture di funzionamento del
          fondo    stesso,    con    particolare   riferimento   alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero  del lavoro e delle politiche sociali esercita la
          vigilanza sulla gestione dei fondi.
             6.  Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
          1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
             7.  I  contributi  versati  ai  sensi dei commi 1 e 2 si
          intendono  soggetti  alla disciplina di cui all'art. 26-bis
          della legge 24 giugno 1997, n. 196.
             8.  In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di  cui  ai  commi  1  e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
          corrispondere,  oltre  al contributo omesso e alle relative
          sanzioni,  una  somma, a titolo di sanzione amministrativa,
          di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
          delle  sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui
          al comma 4.
             9.  Trascorsi  dodici  mesi  dalla entrata in vigore del
          presente  decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali  con  proprio  decreto, sentite le associazioni dei
          datori  e  dei  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative   sul   piano   nazionale  puo'  ridurre  i
          contributi  di  cui  ai  commi 1 e 2 in relazione alla loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi».»
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 7 del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86  (Norme  in materia
          previdenziale,  di  occupazione  giovanile e di mercato del
          lavoro,   nonche'   per   il   potenziamento   del  sistema
          informatico  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20
          maggio 1988, n. 160:
             «3.  L'assicurazione  contro  la  disoccupazione  di cui
          all'art.  37  del  regio  decreto-legge  4 ottobre 1935, n.
          1827,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 aprile
          1936,  n.  1155, e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai
          lavoratori  di  cui  all'art.  40, ottavo e nono comma, del
          citato   decreto-legge.   Fermo   restando   il   requisito
          dell'anzianita'  assicurativa  di  cui  all'art.  19, primo
          comma,  del  regio  decreto-legge  14  aprile 1939, n. 636,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
          n.   1272,  hanno  diritto  alla  indennita'  ordinaria  di
          disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno
          di   contribuzione  nel  biennio,  nell'anno  1987  abbiano
          prestato almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa,
          per   la  quale  siano  stati  versati  o  siano  dovuti  i
          contributi  per  la  assicurazione obbligatoria. I predetti
          lavoratori  hanno  diritto alla indennita' per un numero di
          giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque
          non  superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito
          delle    giornate    di   trattamento   di   disoccupazione
          eventualmente  goduto,  e  quello  delle giornate di lavoro
          prestate.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
          agevolare  l'incontro  fra domanda ed offerta di lavoro, in
          attuazione  dell'articolo  45,  comma  1, lettera a), della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144), cosi' come modificato e
          integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297:
             «Art.  1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni
          contenute nel presente decreto stabiliscono:
             a)   i   principi  fondamentali  per  l'esercizio  della
          potesta'   legislativa   delle  regioni  e  delle  province
          autonome  di  Trento e di Bolzano in materia di revisione e
          razionalizzazione  delle  procedure  di  collocamento,  nel
          rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto legislativo 23
          dicembre  1997,  n.  469,  in  funzione  del  miglioramento
          dell'incontro  tra  domanda  e  offerta  di lavoro e con la
          valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
             b)   i   principi   per  l'individuazione  dei  soggetti
          potenziali    destinatari    di    misure   di   promozione
          all'inserimento  nel  mercato  del  lavoro,  definendone le
          condizioni   di   disoccupazione   secondo   gli  indirizzi
          comunitari  intesi  a promuovere strategie preventive della
          disoccupazione  giovanile  e  della disoccupazione di lunga
          durata.
             2. Ad ogni effetto si intendono per:
             a)  «adolescenti»,  i  minori  di  eta'  compresa  fra i
          quindici  e  diciotto  anni,  che  non  siano piu' soggetti
          all'obbligo scolastico;
             b)  «giovani»,  i  soggetti di eta' superiore a diciotto
          anni  e  fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso
          di  un  diploma  universitario  di laurea, fino a ventinove
          anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
          conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
             c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto
          privo  di  lavoro,  che sia immediatamente disponibile allo
          svolgimento  ed  alla  ricerca  di una attivita' lavorativa
          secondo modalita' definite con i servizi competenti;
             d)  «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo aver
          perso  un  posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro
          autonomo,  siano  alla  ricerca di una nuova occupazione da
          piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
             e)  «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza aver
          precedentemente  svolto un'attivita' lavorativa, siano alla
          ricerca  di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu'
          di sei mesi se giovani;
             f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che, gia'
          precedentemente  occupate,  intendano rientrare nel mercato
          del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
             g)  «servizi  competenti», i centri per l'impiego di cui
          all'art.  4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23
          dicembre  1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o
          accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita'
          delle norme regionali e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 61 del
          decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
          delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e mercato del
          lavoro,  di  cui  alla  lege  14  febbraio  2003,  n. 30) e
          successive modificazioni:
             «1.  Ferma  restando  la  disciplina  per gli agenti e i
          rappresentanti  di  commercio, i rapporti di collaborazione
          coordinata  e  continuativa,  prevalentemente  personale  e
          senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3,
          del  codice di procedura civile devono essere riconducibili
          a  uno  o  piu'  progetti specifici o programmi di lavoro o
          fasi   di   esso  determinati  dal  committente  e  gestiti
          autonomamente  dal collaboratore in funzione del risultato,
          nel  rispetto  del  coordinamento con la organizzazione del
          committente  e  indipendentemente  dal  tempo impiegato per
          l'esecuzione della attivita' lavorativa.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 2 della
          legge   8   agosto   1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
             «26.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 212 dell'art. 1 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
             «212.  Ai  fini dell'obbligo previsto dall'art. 2, comma
          26,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari
          di  redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,  e  successive  modificazioni,  hanno  titolo  ad
          addebitare  ai  committenti,  con  effetto dal 26 settembre
          1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4
          per  cento  dei compensi lordi. Il versamento e' effettuato
          alle seguenti scadenze:
             a)  entro  il  31 maggio di ciascun anno, un acconto del
          contributo  dovuto,  nella  misura corrispondente al 40 per
          cento  dell'importo  dovuto  sui redditi di lavoro autonomo
          risultanti   dalla   dichiarazione   dei  redditi  relativa
          all'anno precedente;
             b)  entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del
          contributo  dovuto  nella  misura  corrispondente al 40 per
          cento  dell'importo  dovuto  sui redditi di lavoro autonomo
          risultante   dalla   dichiarazione   dei  redditi  relativa
          all'anno precedente;
             c)  entro  il  31  maggio  di ciascun anno, il saldo del
          contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
          ed il 31 dicembre dell'anno precedente.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 1 della
          legge  2  agosto  1990,  n.  233  (Riforma  dei trattamenti
          pensionistici dei lavoratori autonomi):
             «3.  Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
          dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
          comma  1  da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
          minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
          per  312  il  minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio
          dell'anno  cui  si riferiscono i contributi, per gli operai
          del  settore  artigianato  e  commercio dall'articolo 1 del
          decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26  settembre 1981, n. 537, e
          successive modificazioni ed integrazioni.».
             -   Si   riporta  il  testo  vigente  dell'art.  13  del
          decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale), convertito con modificazioni dalla
          legge  14  maggio  2005, n. 80, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.   13   (Disposizioni   in  materia  di  previdenza
          complementare,  per  il  potenziamento degli ammortizzatori
          sociali  e  degli  incentivi  al reimpiego nonche' conferma
          dell'indennizzabilita'  della  disoccupazione  nei  casi di
          sospensione  dell'attivita'  lavorativa).  -  1. Al fine di
          sostenere   l'apparato   produttivo   anche  attraverso  la
          graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di
          previdenza  complementare  previste  dall'art.  1, comma 2,
          della  legge  23  agosto  2004,  n. 243, e' autorizzata, ai
          sensi dell'art. 1, comma 42, della medesima legge, la spesa
          di  20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro
          per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di
          euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e
          506   milioni   di   euro   per   l'anno   2007,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche sociali, quanto a 14 milioni di
          euro  per  l'anno  2007,  mediante  utilizzo di parte delle
          maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dell'art. 7,
          comma  3,  quanto  a  10  milioni  di euro per l'anno 2007,
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  come  determinata  dalla  tabella  C  della  legge 30
          dicembre 2004, n. 311.
             2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori
          sociali  e del sistema degli incentivi all'occupazione, per
          gli  anni  2005  e  2006, con decorrenza, in ogni caso, non
          anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto, sono adottati i seguenti interventi:
             a)  per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal
          1°   aprile   2005   al   31   dicembre   2006   la  durata
          dell'indennita'  ordinaria  di disoccupazione con requisiti
          normali,  di  cui  all'art.  19,  primo  comma,  del  regio
          decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  1939,  n.  1272, e
          successive  modificazioni,  e'  elevata  a sette mesi per i
          soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a
          dieci  mesi  per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica pari o
          superiore    a    cinquanta   anni.   La   percentuale   di
          commisurazione  alla retribuzione della predetta indennita'
          e'  elevata  al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed
          e'  fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi
          e  al  trenta  per  cento  per  gli  ulteriori  mesi. Resta
          confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa
          per  il  periodo  di  percezione del trattamento nel limite
          massimo  di  sei  mesi  per  i soggetti con eta' anagrafica
          inferiore  a  cinquanta  anni e di nove mesi per i soggetti
          con  eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli
          incrementi  di  misura e di durata di cui al presente comma
          non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
          ordinari  e  speciali,  ne'  all'indennita'  ordinaria  con
          requisiti   ridotti   di  cui  all'art.  7,  comma  3,  del
          decreto-legge   21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  20  maggio  1988,  n.  160.
          L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
          perdita   e   sospensione  dello  stato  di  disoccupazione
          disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra
          domanda  e  offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla
          presente  lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una
          speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005
          l'importo  di  307,55  milioni  di  euro  e per l'anno 2006
          l'importo di 427,23 milioni di euro;
             b)  all'art. 1, comma 155, primo periodo, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  le parole: «310 milioni di euro»
          sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»; dopo
          le  parole:  «entro  il  31 dicembre 2005» sono inserite le
          seguenti:  «e  per  gli  accordi  di  settore  entro  il 31
          dicembre  2006»;  dopo  le parole: «intervenuti entro il 30
          giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che recepiscono le
          intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;
             c)  gli  articoli  8,  commi 2 e 4, e 25, comma 9, della
          legge  23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore
          di  lavoro,  in  caso  di assunzione, o all'utilizzatore in
          caso   di  somministrazione,  di  lavoratori  collocati  in
          mobilita'  ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311.  Ai  lavoratori  posti  in  cassa
          integrazione  guadagni  straordinaria ai sensi del predetto
          articolo  1,  comma  155,  della  legge  n.  311  del 2004,
          dell'art.  1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
          249,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
          2004,  n.  291, ovvero, in caso di cessazione di attivita',
          dell'art.  1,  comma 5, della citata legge n. 223 del 1991,
          si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 8, comma 9,
          della  legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'art. 4, comma
          3,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino
          al   31   dicembre  2005  e  con  riferimento  ai  predetti
          lavoratori  l'applicazione  del  citato art. 4, comma 3, e'
          effettuata   indipendentemente  dai  limiti  connessi  alla
          fruizione  per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa
          ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
          e   senza   l'applicazione  ivi  prevista  delle  riduzioni
          connesse  con  l'entita'  dei  benefici,  nel  limite di 10
          milioni  di  euro  per  l'anno  2005 a carico del Fondo per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui
          alla  presente  lettera non si applicano con riferimento ai
          lavoratori  che siano stati collocati in cassa integrazione
          guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilita'
          nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o
          di  diverso  settore  di  attivita'  che,  al momento della
          sospensione  in cassa integrazione guadagni straordinaria o
          al  momento del licenziamento, presenti assetti proprietari
          sostanzialmente  coincidenti  con  quelli  dell'impresa che
          assume  o  utilizza,  ovvero  risulti  con  quest'ultima in
          rapporto di collegamento o controllo;
             d)  nel  limite  di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a
          carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
          7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
          fine  di  agevolare  i  processi  di mobilita' territoriale
          finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro privati ed
          al   mantenimento   dell'occupazione,   ai   lavoratori  in
          mobilita'   o   sospesi   in  cassa  integrazione  guadagni
          straordinaria,  che  accettino  una sede di lavoro distante
          piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, e' erogata
          una   somma   pari  a  una  mensilita'  dell'indennita'  di
          mobilita'  in  caso  di  contratto  a  tempo determinato di
          durata  superiore  a  dodici  mesi  o pari a tre mensilita'
          dell'indennita'  di  mobilita' in caso di contratto a tempo
          indeterminato  o determinato di durata superiore a diciotto
          mesi. Nel caso del distacco di cui all'art. 8, comma 3, del
          citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro
          distante  piu'  di cento chilometri dal luogo di residenza,
          al  lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle
          risorse finanziarie di cui al primo periodo, una somma pari
          a  una  mensilita'  dell'indennita' di mobilita' in caso di
          distacco  di  durata  superiore  a dodici mesi o pari a tre
          mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco
          di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono definite le relative modalita' attuative.
             3.  Per le finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e
          d),  il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7,
          del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e'
          incrementato  di  170  milioni  di euro per l'anno 2005. Il
          predetto  Fondo e' altresi' incrementato di 1,35 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2007.
             4.  All'art.  1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          «Per  l'anno  2005  la  dotazione  finanziaria del predetto
          Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.»;
             b)  al  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente
          periodo:  «Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
          politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
          delle  iniziative  per  l'occupazione  della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  tenuto  conto  dei  fenomeni  di
          repentina  crisi  occupazionale  in essere, sono indicati i
          criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
          riferimento   alle   aree   territoriali   ed   ai  settori
          industriali  in  crisi,  nonche' i criteri di selezione dei
          soggetti  a  cui e' attribuita la gestione dei programmi di
          sviluppo locale connessi.».
             5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2, 3 e 4, pari a
          487,55 milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di
          euro  per  l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro
          per  l'anno  2005, 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e
          0,35   milioni   di   euro   per   l'anno   2007   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali; quanto a
          23,5  milioni  di  euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro
          per  l'anno  2006  e  un  milione  di euro per l'anno 2007,
          mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori
          entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 10, comma 2, e,
          per  gli  anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori
          entrate di cui all'art. 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di
          euro   per   ciascuno  degli  anni  2005  e  2006  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di
          cui  all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
          determinata  dalla  tabella C della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311.
             6.   L'INPS   provvede  al  monitoraggio  degli  effetti
          derivanti  dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma
          2,  comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle
          politiche  sociali  ed  al  Ministero dell'economia e delle
          finanze,  anche  ai fini dell'adozione, per quanto concerne
          gli  interventi  previsti  al  comma  2,  lettera  a),  dei
          provvedimenti  correttivi  di cui all'art. 11-ter, comma 7,
          della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni,  ovvero  delle misure correttive da assumere
          ai  sensi  dell'art.  11, comma 3, lettera i-quater), della
          medesima   legge.  Limitatamente  al  periodo  strettamente
          necessario    all'adozione   dei   predetti   provvedimenti
          correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
          previsioni  a  legislazione  vigente  si  provvede mediante
          corrispondente  rideterminazione, da effettuare con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          degli  interventi  posti a carico del Fondo di cui all'art.
          1,  comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.
             7. (soppresso).
             8. (soppresso).
             9. (soppresso).
             10. (soppresso).
             11. (soppresso).
             12. (soppresso).
             13. All'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
          successive   modificazioni,   sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
             a)  al  comma  1,  il  sesto  periodo  e' sostituito dai
          seguenti:  «I  piani  aziendali,  territoriali o settoriali
          sono  stabiliti  sentite  le regioni e le province autonome
          territorialmente  interessate. I progetti relativi ai piani
          individuali  ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
          medesimi  sono  trasmessi  alle  regioni  ed  alle province
          autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano
          tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.»;
             b)  al  comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle
          regioni»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  quattro
          rappresentanti delle regioni».
             13-bis.  All'articolo  49  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  dopo  il comma 5 e' aggiunto il
          seguente:
             «5-bis   Fino  all'approvazione  della  legge  regionale
          prevista  dal  comma  5,  la  disciplina dell'apprendistato
          professionalizzante  e'  rimessa  ai  contratti  collettivi
          nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori
          e    prestatori    di    lavoro    comparativamente    piu'
          rappresentative sul piano nazionale.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  della legge 21
          dicembre   1978,   n.   845  (Legge-quadro  in  materia  di
          formazione professionale.):
             «Art.  25  (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di  cui  all'articolo  precedente,  e' istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
             Per  la  costituzione  del  Fondo  di  rotazione, la cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
             A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
          1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
          dell'art.  20  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
             1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
             2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
             3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
             4) dal 4,30 al 4 per cento;
             5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
             Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge  3  giugno  1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
             I   due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contribuitivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
             La  parte  di  disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
             Alla   copertura   dell'onere   di  lire  100  miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Le  somme  di  cui  ai  commi  precedenti affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  «Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          consiglio  delle  Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977».».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  118 della legge 23
          dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2001),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge al comma 17 del presente articolo:
             «Art.   118   (Interventi   in   materia  di  formazione
          professionale  nonche'  disposizioni di attivita' svolte in
          fondi  comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine
          di  promuovere, in coerenza con la programmazione regionale
          e  con  le  funzioni  di indirizzo attribuite in materia al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo
          della  formazione  professionale  continua, in un'ottica di
          competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
          dei  lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario  e  dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
          6,  fondi  paritetici  interprofessionali  nazionali per la
          formazione   continua,  nel  presente  articolo  denominati
          «fondi».   Gli  accordi  interconfederali  stipulati  dalle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono  prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di  un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I fondi
          relativi  ai  dirigenti  possono essere costituiti mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative,  oppure  come apposita sezione all'interno
          dei  fondi  interprofessionali  nazionali.  I fondi, previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente.  I fondi possono finanziare in tutto o in
          parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
          individuali   concordati  tra  le  parti  sociali,  nonche'
          eventuali  ulteriori  iniziative  propedeutiche  e comunque
          direttamente  connesse  a  detti  piani  concordate  tra le
          parti.  I  piani  aziendali, territoriali o settoriali sono
          stabiliti   sentite  le  regioni  e  le  province  autonome
          territorialmente  interessate. I progetti relativi ai piani
          individuali  ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
          medesimi  sono  trasmessi  alle  regioni  ed  alle province
          autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano
          tenere  conto  nell'ambito delle rispettive programmazioni.
          Ai  fondi  afferiscono,  secondo  le disposizioni di cui al
          presente  articolo,  le  risorse  derivanti dal gettito del
          contributo   integrativo  stabilito  dall'art.  25,  quarto
          comma,  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
          modificazioni,  relative ai datori di lavoro che aderiscono
          a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
          presente  comma,  i  fondi  si  attengono al criterio della
          redistribuzione   delle   risorse   versate  dalle  aziende
          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
             2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di
          autorizzazione  da  parte  del Ministero del lavoro e delle
          politiche  sociali,  previa verifica della conformita' alle
          finalita'  di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
          organi   e  delle  strutture  di  funzionamento  dei  fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del  lavoro  e delle politiche sociali esercita altresi' la
          vigilanza  ed  il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
          caso  di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche  sociali  puo'  disporne  la
          sospensione  dell'operativita' o il commissariamento. Entro
          tre  anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali   effettuera'  una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente   del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato  dal
          Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
          stesso  Ministero  e'  istituito, con decreto ministeriale,
          senza  oneri  aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
          l'«Osservatorio  per la formazione continua» con il compito
          di   elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso  la
          predisposizione  di  linee-guida  e  di  esprimere pareri e
          valutazioni  in  ordine  alle  attivita'  svolte dai fondi,
          anche   in   relazione   all'applicazione   delle  suddette
          linee-guida.   Tale   Osservatorio   e'   composto  da  due
          rappresentanti  del  Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,   dal   consigliere   di   parita'  componente  la
          Commissione    centrale    per    l'impiego,   da   quattro
          rappresentanti  delle  regioni  designati  dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, nonche' da un
          rappresentante   di  ciascuna  delle  confederazioni  delle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e delle
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale. Tale Osservatorio si
          avvale   dell'assistenza   tecnica   dell'Istituto  per  lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL).  Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
             3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano
          il  versamento  del contributo integrativo, di cui all'art.
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta
          dedotti  i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal
          datore  di  lavoro. L'adesione ai fondi e' fissata entro il
          31  ottobre  di  ogni  anno,  con  effetti  dal  1° gennaio
          successivo;  le  successive  adesioni  o  disdette  avranno
          effetto  dal  1°  gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31
          gennaio  di  ogni  anno,  a decorrere dal 2005, comunica al
          Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e ai fondi
          la  previsione,  sulla  base  delle adesioni pervenute, del
          gettito  del  contributo  integrativo,  di  cui all'art. 25
          della  legge  n.  845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo  ai  datori  di  lavoro  aderenti  ai fondi stessi
          nonche'  di  quello  relativo  agli altri datori di lavoro,
          obbligati  al  versamento di detto contributo, destinato al
          Fondo  per  la  formazione professionale e per l'accesso al
          Fondo  sociale  europeo  (FSE), di cui all'art. 9, comma 5,
          del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236. Lo
          stesso  Istituto  provvede  a  disciplinare le modalita' di
          adesione  ai  fondi  interprofessionali  e di trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche'  a  fornire,  tempestivamente e con regolarita', ai
          fondi  stessi,  tutte le informazioni relative alle imprese
          aderenti  e  ai  contributi integrativi da esse versati. Al
          fine  di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento delle
          finalita'   istituzionali   del  Fondo  per  la  formazione
          professionale  e  per  l'accesso al FSE, di cui all'art. 9,
          comma   5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  rimane  fermo quanto previsto dal secondo periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144.
             4.  Nei  confronti  del  contributo versato ai sensi del
          comma  3,  trovano  applicazione  le disposizioni di cui al
          quarto  comma  dell'art.  25  della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni.
             5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono
          ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il  contributo
          integrativo  di  cui  al  quarto  comma  dell'art. 25 della
          citata  legge  n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          secondo le modalita' vigenti prima della data di entrata in
          vigore della presente legge.
             6.  Ciascun  fondo  e'  istituito, sulla base di accordi
          interconfederali  stipulati  dalle organizzazioni sindacali
          dei   datori   di  lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
             a)  come  soggetto  giuridico  di  natura associativa ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile;
             b)  come  soggetto  dotato  di personalita' giuridica ai
          sensi  degli  articoli  1  e  9  del  regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
          n.  361,  concessa  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali.
             7.  [I  fondi,  previo  accordo tra le parti, si possono
          articolare regionalmente o territorialmente].
             8.  In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
          il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
          omesso   e   le  relative  sanzioni,  che  vengono  versate
          dall'INPS al fondo prescelto.
             9.   Con   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale  sono  determinati,  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  modalita',  termini e condizioni per il concorso al
          finanziamento  di  progetti  di  ristrutturazione elaborati
          dagli  enti  di  formazione entro il limite massimo di lire
          100  miliardi  per  l'anno  2001, nell'ambito delle risorse
          preordinate  allo  scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n.  236.  Le  disponibilita'  sono ripartite su base
          regionale  in  riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei
          lavoratori  interessati  dai  processi di ristrutturazione,
          con   priorita'   per   i   progetti   di  ristrutturazione
          finalizzati   a   conseguire   i   requisiti  previsti  per
          l'accreditamento   delle   strutture   formative  ai  sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
          modifiche.
             10.  A  decorrere  dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
          cento  la  quota  del  gettito  complessivo da destinare ai
          fondi  a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti dal
          contributo  integrativo  di  cui all'art. 25 della legge 21
          dicembre   1978,   n.   845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo  medesimo.  Tale  quota e' stabilita al 30 per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
             11.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed i
          criteri  di  destinazione al finanziamento degli interventi
          di  cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  dell'importo  aggiuntivo  di lire 25 miliardi per
          l'anno 2001.
             12.  Gli  importi  previsti  per  gli  anni  1999 e 2000
          dall'art.  66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          sono:
             a)  per  il  75  per  cento assegnati al Fondo di cui al
          citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
          in   via   prioritaria,   i   piani   formativi  aziendali,
          territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
             b)  per  il restante 25 per cento accantonati per essere
          destinati  ai  fondi, a seguito della loro istituzione. Con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          sono  determinati  i  termini  ed i criteri di attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
             13.  Per  le  annualita'  di  cui  al  comma  12, l'INPS
          continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
          comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
          rotazione  per  l'attuazione delle politiche comunitarie di
          cui  all'art.  5  della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il
          versamento  stabilito  dall'art.  9,  comma  5,  del citato
          decreto-legge    n.   148   del   1993,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
          al medesimo comma.
             14.  Nell'esecuzione  di programmi o di attivita', i cui
          oneri  ricadono  su  fondi comunitari, gli enti pubblici di
          ricerca  sono  autorizzati  a  procedere ad assunzioni o ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi. La presente disposizione si applica anche ai
          programmi  o  alle attivita' di assistenza tecnica in corso
          di  svolgimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle
          risorse  del  Fondo  sociale  europeo,  amministrate  negli
          esercizi    antecedenti   la   programmazione   comunitaria
          1989-1993  dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del  Fondo  di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
          21  dicembre  1978,  n.  845,  e  successive modificazioni,
          possono  essere destinati alla copertura di oneri derivanti
          dalla  responsabilita'  sussidiaria  dello  Stato membro ai
          sensi della normativa comunitaria in materia.
             16.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con  proprio  decreto, destina nell'ambito delle risorse di
          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999,  n.  144,  una  quota  fino  a lire 200 miliardi, per
          l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003,  2004,  2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per
          ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,  per  le attivita' di
          formazione   nell'esercizio   dell'apprendistato  anche  se
          svolte  oltre  il compimento del diciottesimo anno di eta',
          secondo  le  modalita'  di  cui  all'art. 16 della legge 24
          giugno 1997, n. 196.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 72 dell'art. 1 della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
             «72.  A decorrere dal 1° gennaio 1996, i due terzi delle
          maggiori   entrate   derivanti   dall'aumento  contributivo
          disposto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
          e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo
          di  rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie,
          istituito  dall'art.  5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
          per  essere  destinati  al cofinanziamento degli interventi
          del  Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalita' da
          stabilire  con  apposito decreto del Ministro del tesoro di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del gia' citato
          decreto   legislativo   n.   276  del  2003,  e  successive
          modificazioni:
             «Art.  12  (Fondi per la formazione e l'integrazione del
          reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
          di  lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
          un  contributo  pari  al  4  per  cento  della retribuzione
          corrisposta  ai  lavoratori  assunti  con contratto a tempo
          determinato     per    l'esercizio    di    attivita'    di
          somministrazione.  Le risorse sono destinate per interventi
          a  favore  dei  lavoratori  assunti  con  contratto a tempo
          determinato  intesi,  in particolare, a promuovere percorsi
          di  qualificazione  e riqualificazione anche in funzione di
          continuita'   di   occasioni   di  impiego  e  a  prevedere
          specifiche misure di carattere previdenziale.
             2.  I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro  sono  altresi'  tenuti a versare ai fondi di cui al
          comma   4   un   contributo  pari  al  4  per  cento  della
          retribuzione   corrisposta   ai   lavoratori   assunti  con
          contratto  a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
          a:
             a)    iniziative    comuni   finalizzate   a   garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
             b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo
          della  somministrazione  di lavoro e la sua efficacia anche
          in  termini  di  promozione  della emersione del lavoro non
          regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
             c)  iniziative  per l'inserimento o il reinserimento nel
          mercato  del  lavoro  di  lavoratori  svantaggiati anche in
          regime di accreditamento con le regioni;
             d)  per  la  promozione  di percorsi di qualificazione e
          riqualificazione professionale.
             3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
          attuati  nel  quadro  di  politiche stabilite nel contratto
          collettivo  nazionale  delle imprese di somministrazione di
          lavoro  ovvero,  in  mancanza,  stabilite  con  decreto del
          Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali, sentite le
          associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei prestatori di
          lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
             4.  I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo  bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
          bilaterale,  dalle parti stipulanti il contratto collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
             a)  come  soggetto  giuridico  di  natura associativa ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile;
             b)  come  soggetto  dotato  di personalita' giuridica ai
          sensi  dell'art.  12 del codice civile con procedimento per
          il  riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
          del  lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2,
          comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
             5.  I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,  previa  verifica  della congruita', rispetto alle
          finalita'  istituzionali  previste  ai  commi  l  e  2, dei
          criteri  di gestione e delle strutture di funzionamento del
          fondo    stesso,    con    particolare   riferimento   alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero  del lavoro e delle politiche sociali esercita la
          vigilanza sulla gestione dei fondi.
             6.  Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
          1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
             7.  I  contributi  versati  ai  sensi dei commi 1 e 2 si
          intendono  soggetti  alla disciplina di cui all'art. 26-bis
          della legge 24 giugno 1997, n. 196.
             8.  In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di  cui  ai  commi  1  e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
          corrispondere,  oltre  al contributo omesso e alle relative
          sanzioni,  una  somma, a titolo di sanzione amministrativa,
          di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
          delle  sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui
          al comma 4.
             9.  Trascorsi  dodici  mesi  dalla entrata in vigore del
          presente  decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali  con  proprio  decreto, sentite le associazioni dei
          datori  e  dei  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative   sul   piano   nazionale  puo'  ridurre  i
          contributi  di  cui  ai  commi 1 e 2 in relazione alla loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi.».
             -  Il  regolamento (CE) n. 800/2008 recante «Regolamento
          della  Commissione  che  dichiara alcune categorie di aiuti
          compatibili  con  il  mercato  comune in applicazione degli
          articoli  87  e  88  del  trattato (regolamento generale di
          esenzione  per  categoria)»  e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
          agosto 2008, n. L 214.
             -  Si  riporta  il testo del comma 521 dell'art. 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008), e successive modificazioni:
             «521.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 470 milioni di
          euro,  di  cui  20  milioni  per  il  settore agricolo e 10
          milioni per il comparto della pesca, a carico del Fondo per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, puo' disporre, entro il 31
          dicembre   2008,   in   deroga   alla   vigente  normativa,
          concessioni,  anche  senza  soluzione  di  continuita', dei
          trattamenti  di  cassa integrazione guadagni straordinaria,
          di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale, nel caso di
          programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale,
          anche  con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad aree
          regionali,   ovvero  miranti  al  reimpiego  di  lavoratori
          coinvolti  in detti programmi definiti in specifici accordi
          in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che
          recepiscono  le  intese gia' stipulate in sede territoriale
          ed  inviate  al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale  entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse
          finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
          ai  sensi  dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  possono  essere prorogati, con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, qualora i
          piani   di   gestione  delle  eccedenze  gia'  definiti  in
          specifici  accordi  in  sede governativa abbiano comportato
          una  riduzione  nella  misura  almeno  del 10 per cento del
          numero  dei  destinatari  dei  trattamenti  scaduti  il  31
          dicembre 2007.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1-quinquies  del
          decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in
          materia  di politiche del lavoro e sociali) convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2004,  n. 291, e
          successive modificazioni:
             «Art.1-quinquies.  -  1.  Il lavoratore sospeso in cassa
          integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli
          1  e  3  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, e successive
          modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo del comma
          1   dell'art.   1-bis  del  presente  decreto,  decade  dal
          trattamento  qualora  rifiuti di essere avviato ad un corso
          di  formazione  o  di  riqualificazione  o non lo frequenti
          regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di
          mobilita',  la  cui  iscrizione  nelle  relative  liste sia
          finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di
          disoccupazione  speciale,  di  indennita' o sussidi, la cui
          corresponsione  e' collegata allo stato di disoccupazione o
          inoccupazione,    del    trattamento    straordinario    di
          integrazione  salariale  concesso  ai  sensi  del  comma  1
          dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o
          prorogati  ai  sensi  di  normative speciali in deroga alla
          vigente  legislazione,  decade  dai  trattamenti  medesimi,
          anche  nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso
          al  trattamento  con  decorrenza  anteriore  alla  data  di
          entrata  in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti
          di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento
          nel  mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o
          di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non
          accetti  l'offerta  di  un  lavoro inquadrato in un livello
          retributivo  non  inferiore  del  20  per  cento rispetto a
          quello  delle  mansioni  di provenienza. Le disposizioni di
          cui  al  presente  comma  si  applicano quando le attivita'
          lavorative  o  di  formazione ovvero di riqualificazione si
          svolgono  in  un  luogo che non dista piu' di 50 chilometri
          dalla  residenza  del  lavoratore  o comunque raggiungibile
          mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
             1-bis.  Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della
          attivita'  formativa,  le  agenzie  per  il lavoro ovvero i
          datori  di  lavoro  comunicano  direttamente all'Inps e, in
          caso    di    mobilita',    al   servizio   per   l'impiego
          territorialmente  competente  ai  fini  della cancellazione
          dalle  liste,  i nominativi dei soggetti che possono essere
          ritenuti  decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito
          di  detta  comunicazione  l'Inps  dichiara la decadenza dai
          medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
             1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso
          ricorso  entro  quaranta  giorni alle direzioni provinciali
          del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via
          definitiva,  nei  trenta  giorni  successivi  alla  data di
          presentazione  del  ricorso.  La  decisione  del ricorso e'
          comunicata all'Inps e, nel caso di mobilita', al competente
          servizio per l'impiego.
             1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis
          e'  valutata  ai fini della verifica del corretto andamento
          dell'attivita'  svolta da parte delle agenzie per il lavoro
          ai  sensi  dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276.
             1-quinquies.  Il  regime delle decadenze di cui ai commi
          da  1  a  1-quater  del  presente  articolo  si  applica ai
          lavoratori  destinatari degli ammortizzatori sociali di cui
          all'art.  1-bis,  comma  1,  del  presente decreto. Ai fini
          dell'erogazione  dei  trattamenti, i lavoratori beneficiari
          sono  tenuti  a  sottoscrivere  apposito  patto di servizio
          presso  i  competenti  Centri  per  l'impiego  o  presso le
          Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 luglio
          1991,  m.  223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione,
          mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive  della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
             «Art.  7  (Indennita'  di  mobilita'). - 1. I lavoratori
          collocati  in  mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
          diritto  ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno  compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
          misura  percentuale,  di  seguito indicata, del trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
             a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
             b)  dal  tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
          cento.
             2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo  unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          per  i  lavoratori  che  hanno compiuto i quaranta anni e a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
             a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
             b)  dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
          cento.
             3.  L'indennita'  di  mobilita' e' adeguata, con effetto
          dal  1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
          della  indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
          Essa  non e' comunque corrisposta successivamente alla data
          del  compimento  dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
          data  non  e'  ancora  maturato il diritto alla pensione di
          vecchiaia,  successivamente  alla  data in cui tale diritto
          viene a maturazione.
             4.  L'indennita'  di  mobilita' non puo' comunque essere
          corrisposta   per   un   periodo  superiore  all'anzianita'
          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
             5.  I  lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure  indicate  nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori  in  mobilita'  delle aree di cui al comma 2 che
          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
          aumentata   di   un  importo  pari  a  quindici  mensilita'
          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non
          superiore  al  numero  dei  mesi mancanti al compimento dei
          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1,  e'  elevato  in misura pari al periodo trascorso tra la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro  collocamento  in  mobilita'.  Le  somme corrisposte a
          titolo  di  anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
          cumulabili  con  il  beneficio di cui all'art. 17, legge 27
          febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  sono  determinate le modalita' e le condizioni per
          la  corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita',
          le  modalita'  per  la  restituzione  nel  caso  in  cui il
          lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
          corresponsione,   assuma   una   occupazione   alle  altrui
          dipendenze  nel  settore  privato  o  in  quello  pubblico,
          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
             6.  Nelle  aree  di  cui  al comma 2 nonche' nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita'  entro  la  data  del  31  dicembre  1992 che, al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
             7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa'  di  Gestione  e Partecipazioni Industriali S.p.A.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.A.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'   di   mobilita'   non  puo'  comunque  essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
             8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce  ogni altra
          prestazione  di  disoccupazione  nonche'  le  indennita' di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
             9.  I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad  esclusione  di  quelli  per  i  quali  si fa luogo alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti  d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura   della   pensione  stessa.  Per  detti  periodi  il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione  cui  e' riferito il trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme
          occorrenti  per la copertura della contribuzione figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti.
             10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'  di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art.   2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
             11.  I  datori  di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
          rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa che
          disciplina   l'intervento   straordinario  di  integrazione
          salariale,  versano alla gestione di cui all'art. 37, legge
          9  marzo  1989,  n. 88, un contributo transitorio calcolato
          con   riferimento   alle   retribuzioni   assoggettate   al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro  la  disoccupazione  involontaria,  in misura pari a
          0,35  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
          di  paga  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge  e  fino  al periodo di paga in corso al 31
          dicembre  1991  ed  in misura pari a 0,43 punti di aliquota
          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di  paga  in  corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono
          esonerati,   per   i   periodi   corrispondenti   e  per  i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento  del  contributo  di  cui  all'art. 22, legge 11
          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
             12.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          regolata  dalla  normativa  che  disciplina l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.
             13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente
          articolo  e' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza
          dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al
          comma  11  e  all'art.  4, comma 3, sono dovuti al predetto
          Istituto.  Ad  esso vanno inviate le comunicazioni relative
          alle  procedure  previste dall'art. 4, comma 10, nonche' le
          comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
             14.  E'  abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
          n. 1115, e successive modificazioni.
             15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei
          primi  tre  anni  successivi  a quello di entrata in vigore
          della  presente  legge, il Ministro del tesoro, di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          adegua  i  contributi  di  cui  al  presente articolo nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni.».
             -  Si  riporta il testo del primo comma dell'art. 19 del
          regio  decreto  14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle
          disposizioni    sulle    assicurazioni   obbligatorie   per
          l'invalidita'  e  la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
          disoccupazione       involontaria,      e      sostituzione
          dell'assicurazione  per  la  maternita' con l'assicurazione
          obbligatoria  per la nuzialita' e la natalita') convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272:
             «1.   -  In  caso  di  disoccupazione  involontaria  per
          mancanza  di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere
          almeno  due  anni  di  assicurazione  e  almeno  un anno di
          contribuzione  nel  biennio precedente l'inizio del periodo
          di  disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera
          fissata   in   relazione  all'importo  del  contributo  per
          l'assicurazione  disoccupazione versati nell'ultimo anno di
          contribuzione precedente la domanda di prestazione.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 25 dell'art. 1 della
          legge  24  dicembre  2007,  n. 247 (Norme di attuazione del
          Protocollo  del  23  luglio  2007  su  previdenza, lavoro e
          competitivita'   per   favorire  l'equita'  e  la  crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale):
             «25.  Per  i  trattamenti di disoccupazione in pagamento
          dal  1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di
          disoccupazione  con  requisiti normali, di cui all'art. 19,
          primo  comma,  del  regio  decreto-legge 14 aprile 1939, n.
          636,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio
          1939,  n.  1272,  e  successive modificazioni, e' elevata a
          otto  mesi  per  i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
          cinquanta  anni  e  a  dodici  mesi per i soggetti con eta'
          anagrafica   pari   o   superiore   a  cinquanta  anni.  E'
          riconosciuta   la  contribuzione  figurativa  per  l'intero
          periodo  di  percezione  del trattamento nel limite massimo
          delle   durate  legali  previste  dal  presente  comma.  La
          percentuale   di  commisurazione  alla  retribuzione  della
          predetta  indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi
          sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due
          mesi  e  al  40  per  cento  per  gli  ulteriori  mesi. Gli
          incrementi  di  misura e di durata di cui al presente comma
          non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
          ordinari  e  speciali,  ne'  all'indennita'  ordinaria  con
          requisiti   ridotti   di  cui  all'art.  7,  comma  3,  del
          decreto-legge   21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  20  maggio  1988,  n.  160.
          L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
          perdita   e   sospensione  dello  stato  di  disoccupazione
          disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra
          domanda e offerta di lavoro.».
             - Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 17 della
          legge  28  gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
          in materia portuale), e successive modificazioni:
             «2.  Le  autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'   marittime,   autorizzano   l'erogazione   delle
          prestazioni  di  cui al comma 1 da parte di una impresa, la
          cui  attivita'  deve  essere  esclusivamente  rivolta  alla
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  per  l'esecuzione  delle
          operazioni  e  dei servizi portuali, da individuare secondo
          una   procedura   accessibile   ad   imprese   italiane   e
          comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere  dotata di
          adeguato   personale   e   risorse  proprie  con  specifica
          caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
          operazioni  portuali,  non  deve  esercitare direttamente o
          indirettamente  le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
          le  attivita'  svolte  dalle  societa'  di cui all'art. 21,
          comma  1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
          o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
          16,  18  e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
          partecipazioni  anche di minoranza in una o piu' imprese di
          cui  agli  articoli  16,  18  e  21,  comma  1, lettera a),
          impegnandosi,   in   caso  contrario,  a  dismettere  dette
          attivita'    e    partecipazioni    prima    del   rilascio
          dell'autorizzazione.».
             «5.  Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
          e  3,  le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
          agenzie  promosse  dalle  autorita' portuali o, laddove non
          istituite,   dalle   autorita'   marittime  e  soggette  al
          controllo  delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
          organo  direttivo  composto da rappresentanti delle imprese
          di  cui  agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
          fini  delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
          i  lavoratori  impiegati  presso le imprese di cui all'art.
          21,  comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
          Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
          di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  sono  adottate  le  norme per l'istituzione ed il
          funzionamento dell'agenzia.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 21 della
          succitata legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni:
             «1.  Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo
          1995  debbono costituirsi in una o piu' societa' di seguito
          indicate:
             a)  in  una  societa'  secondo i tipi previsti nel libro
          quinto,  titoli  V e VI, del codice civile, per l'esercizio
          in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
             b)  in  una  societa'  o  una cooperativa secondo i tipi
          previsti  nel  libro  quinto,  titoli  V  e  VI, del codice
          civile,  per  la  fornitura di servizi, nonche', fino al 31
          dicembre   1996,  mere  prestazioni  di  lavoro  in  deroga
          all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
             c)  in  una  societa'  secondo i tipi previsti nel libro
          quinto,  titoli  V e VI, del codice civile, avente lo scopo
          della  mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
          alle compagnie e gruppi portuali disciolti.».
             -  Si  riporta  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del
          decreto-legge  20  gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di  sostegno  al  reddito,  di  incentivazione
          all'occupazione  e di carattere previdenziale), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  20  marzo 1998, n. 52, e
          successive   modificazioni,  cosi'  come  modificati  dalla
          presente legge:
             «Art.   1   (Disposizioni  in  materia  di  sostegno  al
          reddito).  -  1.  Il termine previsto dalle disposizioni di
          cui  all'art.  4,  comma  17,  del decreto-legge 1° ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre  1996,  n.  608,  relative  alla  possibilita'  di
          iscrizione   nelle   liste   di  mobilita'  dei  lavoratori
          licenziati  da  imprese che occupano anche meno di quindici
          dipendenti  per  giustificato  motivo  oggettivo connesso a
          riduzione,  trasformazione  o  cessazione di attivita' o di
          lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
          sociali  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2009 ai fini
          dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
          medesime,  nel  limite complessivo massimo di 9 miliardi di
          lire  per  l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
          degli  anni  1999,  2000  e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il
          2006  nonche'  di  37  milioni  di euro per il 2007 e di 45
          milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni 2008 e 2009 a
          carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
          7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. A
          tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          rimborsa  i  relativi  oneri  all'Istituto  nazionale della
          previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.
             2.  Le  disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, come
          modificato  dall'art.  4,  comma  2,  del  decreto-legge 16
          maggio  1994,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al
          31  dicembre  2009.  Alle  finalita'  del presente comma si
          provvede  nei  limiti delle risorse finanziarie preordinate
          allo  scopo  nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
          al  comma  1,  e  comunque  entro  il  limite massimo di 30
          miliardi di lire.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto-legge n. 249 del 2004:
             «1.  Nel  limite di spesa di 43 milioni di euro a carico
          del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso
          di  cessazione  dell'attivita'  dell'intera  azienda, di un
          settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di
          essi,   il   trattamento   straordinario   di  integrazione
          salariale  per crisi aziendale puo' essere prorogato, sulla
          base  di  specifici  accordi  in  sede  governativa, per un
          periodo  fino  a  dodici  mesi  nel  caso di programmi, che
          comprendono  la formazione ove necessaria, finalizzati alla
          ricollocazione  dei  lavoratori,  qualora  il Ministero del
          lavoro  e  delle politiche sociali accerti nei primi dodici
          mesi   il  concreto  avvio  del  piano  di  gestione  delle
          eccedenze  occupazionali.  A  tale  finalita'  il Fondo per
          l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno
          2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
          triennale  2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2004,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle
          politiche   sociali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 29 dell'art. 81 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «29.   E'  istituito  un  Fondo  speciale  destinato  al
          soddisfacimento  delle  esigenze prioritariamente di natura
          alimentare  e successivamente anche energetiche e sanitarie
          dei cittadini meno abbienti.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 5 agosto
          1981,   n.   416   (Disciplina  delle  imprese  editrici  e
          provvidenze  per  l'editoria),  e successive modificazioni,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori
          di   cui  ai  precedenti  articoli,  con  l'esclusione  dei
          giornalisti  dipendenti  delle imprese editrici di giornali
          periodici,  e'  data  facolta'  di  optare,  entro sessanta
          giorni  dall'ammissione  al  trattamento di cui all'art. 35
          ovvero,  nel periodo di godimento del trattamento medesimo,
          entro  sessanta  giorni  dal  maturare  delle condizioni di
          anzianita'   contributiva   richiesta,   per   i   seguenti
          trattamenti:
             a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero
          di   unita'  ammesse  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale: trattamento di pensione per coloro che
          possano    far    valere   nella   assicurazione   generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno   384  contributi  mensili  ovvero  1664  contributi
          settimanali  di  cui,  rispettivamente,  alle tabelle A e B
          allegate  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27
          aprile   1968,   n.   488,   sulla   base   dell'anzianita'
          contributiva  aumentata  di  un  periodo  pari  a 3 anni; i
          periodi   di   sospensione   per  i  quali  e'  ammesso  il
          trattamento  di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti
          utili  d'ufficio  secondo  quanto  previsto  dalla presente
          lettera;   l'anzianita'   contributiva  non  puo'  comunque
          risultare superiore a 35 anni;
             b)  per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
          dipendenti  dalle imprese editrici di giornali quotidiani e
          di  agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente
          al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze, sulla base delle
          risorse  finanziarie  disponibili  e  per  i  soli  casi di
          ristrutturazione  o  riorganizzazione  in presenza di crisi
          aziendale:   anticipata   liquidazione  della  pensione  di
          vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
          siano  stati  maturati  almeno  diciotto anni di anzianita'
          contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
          del  requisito  contributivo  previsto  dal  secondo  comma
          dell'articolo  4  del  regolamento  adottato  dall'INPGI  e
          approvato  con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di
          cui  e'  data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234
          del 6 ottobre 1995.
             «1-bis.  L'onere  annuale  sostenuto  dall'INPGI  per  i
          trattamenti  di  pensione  anticipata, pari a 10 milioni di
          euro  annui  a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1,
          lettera  b),  e'  posto  a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute   e   delle   politiche  sociali  la  documentazione
          necessaria  al  fine  di  ottenere  il rimborso degli oneri
          fiscalizzati.   Al   compimento   dell'eta'   prevista  per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da  parte  dei  beneficiari dei trattamenti di cui al primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo  di  cinque  annualita',  che  rimane  a carico del
          bilancio dello Stato».
             2.  L'integrazione  contributiva  a carico dell'INPGI di
          cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
          cinque  anni.  Per  i  giornalisti  che  abbiano compiuto i
          sessanta   anni   di  eta',  l'anzianita'  contributiva  e'
          maggiorata  di un periodo non superiore alla differenza fra
          i   sessantacinque   anni   di  eta'  e  l'eta'  anagrafica
          raggiunta,  ferma  restando  la non superabilita' del tetto
          massimo  di  360  contributi  mensili.  Non  sono ammessi a
          fruire  dei  benefici  i  giornalisti  che  risultino  gia'
          titolari  di  pensione a carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria   o   di   forme  sostitutive,  esonerative  o
          esclusive   della   medesima.   I  contributi  assicurativi
          riferiti  a  periodi  lavorativi  successivi all'anticipata
          liquidazione  della  pensione di vecchiaia sono riassorbiti
          dall'INPGI   fino   alla  concorrenza  della  maggiorazione
          contributiva riconosciuta al giornalista.
             3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
          dell'industria  corrisponde alla gestione pensionistica una
          somma   pari   all'importo   risultante   dall'applicazione
          dell'aliquota   contributiva  in  vigore  per  la  gestione
          medesima  sull'importo  che  si ottiene moltiplicando per i
          mesi  di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione
          percepita  da  ogni  lavoratore  interessato  rapportati al
          mese.   I   contributi  versati  dalla  Cassa  integrazione
          guadagni  sono  iscritti  per  due terzi nella contabilita'
          separata  relativa  agli  interventi  straordinari e per il
          rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
             4.  Agli  effetti del cumulo del trattamento di pensione
          di   cui  al  presente  articolo  con  la  retribuzione  si
          applicano le norme relative alla pensione di anzianita'.
             5.  Il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  presente
          articolo  non  e'  compatibile  con le prestazioni a carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione.».
             - Si riporta il testo dell'art. 38 della succitata legge
          n.  416  del  1982,  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge:
             «Art.   38   (INPGI).   -  1.  L'Istituto  nazionale  di
          previdenza  dei  giornalisti  italiani  «Giovanni Amendola»
          (INPGI),  ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9
          novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce
          in   regime   di  sostitutivita'  le  forme  di  previdenza
          obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e
          praticanti  e provvede, altresi', ad analoga gestione anche
          in  favore  dei  giornalisti pubblicisti di cui all'art. 1,
          commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
          titolari  di  un  rapporto  di lavoro subordinato di natura
          giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per
          il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale
          della previdenza sociale. Resta confermata per il personale
          pubblicista  l'applicazione  delle  vigenti disposizioni in
          materia  di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi
          contributivi.
             2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
             a)   il   trattamento   straordinario   di  integrazione
          salariale previsto dall'articolo 35;
             b) (abrogata).
             3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma
          2 sono a totale carico dell'INPGI.
             4.  Le  forme  previdenziali  gestite  dall'INPGI devono
          essere coordinate con le norme che regolano il regime delle
          prestazioni  e  dei  contributi  delle  forme di previdenza
          sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.».