(( Art. 19-bis


Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria
                              giovanile


  1.  All'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 72 e' sostituito dal seguente:
  «72.  Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  di  eta'  inferiore a
trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire
alle  esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta,
ovvero  per  sviluppare  attivita'  innovative  e imprenditoriali, e'
istituito,   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della gioventu', il Fondo di sostegno per l'occupazione
e l'imprenditoria giovanile»;
  b)  al  comma  73,  le  parole:  «dei  Fondi» sono sostituite dalle
seguenti: «del Fondo»;
  c) il comma 74 e' sostituito dal seguente:
  «74.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
del  Ministro con delega per la gioventu', di concerto con i Ministri
dell'economia  e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare
entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  disposizione,  sono  disciplinate le modalita' operative di
funzionamento del Fondo di cui al comma 72». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo del comma 73 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 247 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «73.  La complessiva dotazione iniziale del Fondo di cui
          al comma 72 e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008».