Art. 22.


                     Estensione delle competenze
                   della Cassa Depositi e Prestiti


  ((  1.  All'articolo  5,  comma 7, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla )) legge
24  novembre  2003,  n.  326,  dopo  le  parole «dalla garanzia dello
Stato.»  sono  aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla
presente lettera, e' consentito anche per il compimento di ogni altra
operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP  S.p.A.,  nei  confronti  dei medesimi soggetti di cui al periodo
precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilita'
economico-finanziaria   di   ciascuna  operazione.  Dette  operazioni
potranno  essere  effettuate  anche  in  deroga a quanto previsto dal
comma 11, lettera b).».
  ((  2.  All'articolo  5,  comma  11, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  )) legge 24
novembre  2003,  n.  326, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente
lettera   e):   «i  criteri  generali  per  la  individuazione  delle
operazioni  promosse  dai  soggetti  di  cui  al comma 7, lettera a),
ammissibili a finanziamento».
  3.  Ai fini della costituzione della Societa' di Gestione di cui al
(( decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, ))
emanato  ai  sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 ((
giugno  ))  2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  del  Tesoro  e'  autorizzato  a compiere qualsiasi atto
necessario  per  la  costituzione  della  societa',  ivi  compresa la
sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale
iniziale  della  stessa  Societa',  pari  a euro 48 mila. Al relativo
onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
«Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri. Al conferimento delle
somme  della quota di capitale della predetta societa' da effettuarsi
all'atto della costituzione provvede la societa' Fintecna S.p.A., con
successivo  rimborso  da  parte  del  Ministero dell'economia e delle
finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  7 dell'art. 5 del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),   convertito  con
          modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
               a)  lo  Stato,  le  regioni, gli enti locali, gli enti
          pubblici  e  gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
          fondi  rimborsabili  sotto  forma  di libretti di risparmio
          postale  e  di  buoni  fruttiferi  postali, assistiti dalla
          garanzia   dello   Stato  e  distribuiti  attraverso  Poste
          italiane  S.p.A.  o  societa'  da essa controllate, e fondi
          provenienti  dall'emissione  di  titoli, dall'assunzione di
          finanziamenti   e  da  altre  operazioni  finanziarie,  che
          possono   essere  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato.
          L'utilizzo  dei  fondi  di  cui  alla  presente lettera, e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di  interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
          CDP  S.p.A.,  nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
          periodo  precedente  o  dai medesimi promossa, tenuto conto
          della   sostenibilita'  economico-finanziaria  di  ciascuna
          operazione.  Dette  operazioni  potranno  essere effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
               b)  le  opere,  gli  impianti,  le reti e le dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche,  utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
          titoli,   dall'assunzione   di  finanziamenti  e  da  altre
          operazioni  finanziarie,  senza  garanzia dello Stato e con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi   e'  effettuata  esclusivamente  presso  investitori
          istituzionali».
             -  Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 5 del gia'
          citato decreto-legge n. 269 del 2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «11.  Per l'attivita' della gestione separata di cui al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare:
               a)  i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni
          generali  ed  economiche dei libretti di risparmio postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e   delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti  dalla
          garanzia dello Stato;
               b)  i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni
          generali  ed  economiche  degli  impieghi, nel rispetto dei
          principi  di  accessibilita',  uniformita'  di trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione;
               c)  le  norme  in materia di trasparenza, pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche;
               d)   i   criteri   di  gestione  delle  partecipazioni
          assegnate ai sensi del comma 3;
               e)  i  criteri  generali  per  la individuazione delle
          operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
          a), ammissibili a finanziamento».
             -  Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008:
              «2.  Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro
          tempore,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico della
          finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
          Governo  per l'attivita' preparatoria urgente. Entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il presidente della regione Lombardia e
          sentiti  i  rappresentanti  degli  enti locali interessati,
          sono   istituiti   gli  organismi  per  la  gestione  delle
          attivita',    compresa   la   previsione   di   un   tavolo
          istituzionale  per  il governo complessivo degli interventi
          regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
          regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
          ripartizione    e    le   modalita'   di   erogazione   dei
          finanziamenti».