Art. 26.


               Privatizzazione della societa' Tirrenia


  1.   Al   fine  di  consentire  l'attivazione  delle  procedure  di
privatizzazione della Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle
societa'  da  questa  controllate,  e la stipula delle convenzioni ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2009,  2010  e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da
parte   della   Commissione   Europea   della   compatibilita'  della
convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma
999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del comma 1, pari a 65
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2009,  2010 e 2011, si
provvede  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'articolo  61  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata
alla   realizzazione   di   infrastrutture   ai  sensi  dell'articolo
6-quinquies  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (( convertito,
con  modificazioni,  ))  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133, per un
importo,   al   fine   di   compensare  gli  effetti  in  termini  di
indebitamento  netto,  pari  a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a
130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
  3.  All'articolo  57  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ((
convertito,con  modificazioni,  )) dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  in  fine,  e'  aggiuntoil seguente periodo: «Le
disposizioni  di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1
gennaio 2010.»;
   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riportano i testi dei commi 998 e 999 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «998.   Ai   fini   di   completare   il   processo   di
          liberalizzazione  del settore del cabotaggio marittimo e di
          privatizzare   le   societa'   esercenti   i   servizi   di
          collegamento  ritenuti  essenziali  per le finalita' di cui
          all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
          articoli  1  e  8  della  legge  19  maggio 1975, n. 169, e
          successive  modificazioni,  nuove convenzioni, con scadenza
          in  data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate,
          nei  limiti  degli  stanziamenti di bilancio a legislazione
          vigente,  con dette societa' entro il 30 giugno 2007. A tal
          fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  50  milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2009».
             «999.  Le  nuove  convenzioni di cui al comma precedente
          sono  stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE,
          dal  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, e determinano le linee da
          servire,  le  procedure  e  i  tempi  di  liquidazione  del
          rimborso  degli  oneri  di  servizio pubblico, introducendo
          meccanismi  di  efficientamento volti a ridurre i costi del
          servizio  per  l'utenza,  nonche'  forme  di  flessibilita'
          tariffaria  non  distorsive  della  concorrenza.  Le  nuove
          convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la
          verifica   della   loro   compatibilita'   con   il  regime
          comunitario.  Nelle  more  degli  adempimenti comunitari si
          applicano    le    nuove    convenzioni    attualmente   in
          vigore”.
             -  Per  il testo dell'art. 61 della gia' citata legge n.
          289  del 2002 e per il testo dell'art. 6-quinquies del gia'
          citato   decreto   legge   n.  112  del  2008,  vedasi  nei
          riferimenti normativi all'art. 25.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  57 del gia' citato
          decreto-legge  n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  57.  (Servizi di Cabotaggio) - 1. Le funzioni e i
          compiti  di programmazione e di amministrazione relative ai
          servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
          svolgono  all'interno  di una Regione sono esercitati dalla
          Regione  interessata.  Per le Regioni a statuto speciale il
          conferimento  delle  funzioni  e  dei  compiti  avviene nel
          rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di
          cabotaggio  e'  regolata  da  contratti di servizio secondo
          quanto   previsto   dagliarticoli   17   e19   del  decreto
          legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,  e  successive
          modificazioni,   in   quanto  applicabili  al  settore.  Le
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano a
          decorrere dal 1° gennaio 2010.
             2.  Le  risorse  attualmente previste nel bilancio dello
          Stato  per  il  finanziamento  dei  contratti  di  servizio
          pubblico  di  cabotaggio  marittimo sono altresi' destinate
          alla  compartecipazione  dello  Stato  alla spesa sostenuta
          dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  e' disposta, nei limiti delle risorse disponibili
          a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali
          risorse. Al fine di assicurare la congruita' e l'efficienza
          della   spesa   statale,   le   Regioni,  per  accedere  al
          contributo,  stipulano  i  contratti e determinano oneri di
          servizio  pubblico  e  dinamiche  tariffarie  sulla base di
          criteri  comuni  stabiliti  dal CIPE, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
             3. (abrogato).
             4. (abrogato).
             5.  All'articolo  2,  comma 192, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, il secondo periodo e' soppresso».