L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16
aprile 2009;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
  Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle
campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali  e  referendarie  e  per  la comunicazione politica», come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
  Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che  emana  il  Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6
novembre 2003, n. 313;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;
  Vista  la  legge  24  gennaio  1979,  n.  18, recante «Elezione dei
rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento  europeo»,  e  successive
modificazioni, in ultimo la legge 20 febbraio 2009, n. 10;
  Vista la legge 25 marzo 2009, n. 26, recante «Conversione in legge,
con  modificazioni,  del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante
disposizioni   urgenti   per  lo  svolgimento  nell'anno  2009  delle
consultazioni elettorali e referendarie»;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione  dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge
5 novembre 2004, n. 261;
  Rilevato  che  con  decreto  del Presidente della Repubblica del 1°
aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 78 del 3 aprile 2009 sono stati convocati per i giorni 6
e  7  giugno  2009  i comizi elettorali per l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione  dei  Commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:


                               Art. 1.

                 Finalita' e ambito di applicazione


  1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione
della  legge  22  febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di  informazione,  finalizzate a dare concreta attuazione ai principi
del      pluralismo,      dell'imparzialita',      dell'indipendenza,
dell'obiettivita'  e  della  completezza  del sistema radiotelevisivo
nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4
e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si riferiscono alle
consultazioni  per  l'elezione  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009. Esse si
applicano  su  tutto  il  territorio  nazionale  nei  confronti delle
emittenti  che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e
sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della  campagna  elettorale  di  cui alla presente delibera con altre
consultazioni   elettorali  amministrative  o  referendarie,  saranno
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.