IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni,  recante il codice dell'amministrazione digitale e, in
particolare, la sezione II, che disciplina le firme elettroniche ed i
certificatori, e l'art. 71, comma 1;
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni,  recante  codice  in  materia  di  protezione dei dati
personali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13
gennaio  2004,  recante  le  regole  tecniche  per  la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione,  anche  temporale, dei documenti informatici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008,  con  il  quale  l'on.  prof. Renato Brunetta e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2008,  con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato   conferito   l'incarico  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 13
giugno  2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in  materia pubblica amministrazione ed innovazione al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;
  Acquisito  il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica
nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al  decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 13 novembre 2008;
  Espletata  la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22  giugno  1998,  modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata con decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                             Definizioni


  1.   Ai  fini  delle  presenti  regole  tecniche  si  applicano  le
definizioni  contenute  nell'art.  1  del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Si intende, inoltre, per:
   a)  codice:  il  codice  dell'amministrazione  digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   b)   chiavi:  la  coppia  di  chiavi  asimmetriche  come  definite
all'articolo 1, comma 1, lettere h) e i), del codice;
   c)  CNIPA:  il  centro  nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
   d) compromissione della chiave privata: la sopravvenuta assenza di
affidabilita'   nelle   caratteristiche  di  sicurezza  della  chiave
crittografica privata;
   e)  dati  per  la  creazione  della  firma:  l'insieme  dei codici
personali  e  delle  chiavi  crittografiche  private,  utilizzate dal
firmatario per creare una firma elettronica;
   f)  evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che
puo' essere elaborata da una procedura informatica;
   g) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire
da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di
fatto  impossibile,  a  partire  da  questa,  ricostruire  l'evidenza
informatica  originaria  e  generare  impronte  uguali  a  partire da
evidenze informatiche differenti;
   h)  impronta  di una sequenza di simboli binari (bit): la sequenza
di  simboli  binari  (bit) di lunghezza predefinita generata mediante
l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;
   i)  marca  temporale:  il  riferimento  temporale  che consente la
validazione temporale;
    l)  registro  dei  certificati:  la  combinazione  di  uno o piu'
archivi  informatici,  tenuto  dal  certificatore, contenente tutti i
certificati emessi;
    m)  riferimento  temporale:  informazione,  contenente  la data e
l'ora, che viene associata ad uno o piu' documenti informatici.