Art. 2.


                       Ambito di applicazione


  1.  Il  presente decreto stabilisce, ai sensi degli articoli 20, 24
comma  4,  27,  28, 29, 30 e 32 del codice, le regole tecniche per la
generazione,   apposizione   e   verifica  delle  firme  elettroniche
qualificate   e   per   la  validazione  temporale,  nonche'  per  lo
svolgimento delle attivita' dei certificatori qualificati.
  2.   Le   disposizioni   di  cui  al  titolo  II  si  applicano  ai
certificatori  che  rilasciano al pubblico certificati qualificati in
conformita' al codice.
  3.  Ai  certificatori  accreditati  o che intendono accreditarsi ai
sensi  del codice, si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2,
anche le disposizioni di cui al titolo III.
  4.  I  certificatori  accreditati  rendono  disponibile  ai  propri
titolari   un   sistema   di   validazione  temporale  conforme  alle
disposizioni di cui al titolo IV.
  5.  Ai  prodotti  sviluppati  o commercializzati in uno degli Stati
membri  dell'Unione  europea  e  dello  spazio  economico  europeo in
conformita'  alle  norme  nazionali  di  recepimento  della direttiva
1999/93/CE  del  Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 13 del 19 gennaio
2000, e' consentito di circolare liberamente nel mercato interno.