IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n. 7, recante «Misure
urgenti   per   la   tutela  dei  consumatori,  la  promozione  della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione  di  autoveicoli»,  convertito, con modificazioni, nella
legge 2 aprile 2007, n. 40;
  Visto  in particolare l'art. 9, comma 7, secondo periodo del citato
decreto-legge  n.  7  del  2007  ai  sensi  del quale con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e
le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  di concerto con i
Ministri  dello  sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, ai sensi dell'art. 71 del
codice  dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo  2005,  n.  82, e successive modificazioni, sono individuate le
regole   tecniche   per   l'attuazione   delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  in  questione,  le  modalita' di presentazione da parte
degli  interessati  e quelle per l'immediato trasferimento telematico
dei  dati  tra  le  Amministrazioni  interessate,  anche  ai fini dei
necessari controlli;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni,  recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in
particolare, l'art. 71;
  Visto  il  decreto  del Ministro dello sviluppo economico in data 2
novembre  2007  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 296 del 21
dicembre  2007 con cui e' stato approvato il modello di comunicazione
unica  previsto  dal  citato  art.  9,  comma  7,  primo periodo, del
decreto-legge n. 7 del 2007;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno
2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, on. prof. Renato Brunetta;
  Acquisito  il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, nella seduta del 28 febbraio
2008;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Di  concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia
e  delle  finanze,  e  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche
sociali;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                       Ambito di applicazione


  1.  Il  presente  decreto stabilisce gli adempimenti amministrativi
previsti  per  l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  e  ai fini
previdenziali, assistenziali, fiscali di cui all'art. 9, comma 2, del
decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 aprile 2007, n. 40.
  2.  Al  fine  di  garantire  il  necessario  coordinamento  con  la
disciplina  regionale  in  materia,  nel  rispetto  delle esigenze di
coordinamento informativo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
r),  della  Costituzione,  l'applicazione  del  presente decreto alle
imprese  artigiane  e'  definito di intesa con le singole regioni, in
modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate
per  la  comunicazione  unica  al  registro delle imprese. Nelle more
dell'adozione  delle  intese  di cui al periodo precedente le regioni
continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.
  3.  Il  presente  decreto  definisce  le  regole  tecniche  per  le
modalita'  di  presentazione della comunicazione unica da parte degli
interessati  e  quelle  per  l'immediato trasferimento telematico dei
dati  tra le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 9, comma
7,  del  decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del
2007.