Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «decreto-legge n. 7 del 2007», il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40; b) «decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995», il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; c) «Codice dell'amministrazione digitale», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni; d) «decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005», il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) «decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972», il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) «decreto 2 novembre 2005», il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata; g) «decreto-legge n. 269 del 2003», il decreto-legge 3 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; h) «decreto interministeriale 12 maggio 2004», il decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni; i) «decreto della modulistica», il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 con cui e' stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007; l) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, prevista dall'art. 9, decreto-legge n. 7 del 2007; e la «Comunicazione unica su supporto informatico» come insieme dei file informatici previsti dal decreto della modulistica trascritti su supporto magnetico/ottico rimovibile; m) «R.E.A.»: il repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995; n) «PEC», la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005; o) «Sito», il sito internet individuato dalle camere di commercio per i servizi previsti per la Comunicazione unica; p) «W3C», World Wide Web Consortium, consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete internet; q) «XML», eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C; r) «Schema XML», documento XML che definisce la struttura di documenti XML elencando quali elementi (nome, tipo di dato, attributi), in che ordine e in che gerarchia devono comparire, in base alle specifiche definite dal W3C; s) «Web Services», insieme di standard di comunicazione in rete tra applicazioni informatiche, definito dal W3C; t) «WSDL», Web Service Definition Language, linguaggio XML di definizione di un servizio informatico di tipo Web Service, definito dal W3C; u) «Web Browser», un'applicazione informatica che permette all'utente di navigare i contenuti dei siti della rete internet, definito in base agli standard del W3C; v) «firma digitale», la firma digitale prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale; z) «validazione temporale», la validazione temporale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale; aa) «casella dell'impresa», la casella di PEC utilizzata ai fini del procedimento di Comunicazione unica; ab) «Sistema pubblico di connettivita'», il sistema previsto dal Codice dell'amministrazione digitale; ac) «Documento informatico» il documento previsto ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale; ad) «HTTPS», il protocollo informatico definito dalla specifica pubblica RFC 2818.