Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
    a)  per  «Ministero»  si  intende  il  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
    b) per «acquirente» si intende un soggetto abilitato  ad  operare
al mercato regolamentato delle capacita' - PSV; 
    c) per «Autorita'» si intende l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; 
    d) per «GME» si intende il Gestore  dei  mercati  energetici,  la
societa' per azioni cui e' affidata la gestione economica del mercato
elettrico, ai sensi dell'art. 5  del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai
sensi dell'art. 30 della legge n. 99/2009; 
    e) per «importatore» si intende  il  soggetto  cui  il  Ministero
dello   sviluppo    economico    ha    rilasciato    l'autorizzazione
all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.  164/2000  e
che  e'  tenuto  ad  offrire  quote  di  importazione  ai  sensi  del
decreto-legge n. 7/2007; 
    f) per «operatore» si  intende  sia  l'importatore  di  cui  alla
lettera e), sia il soggetto acquirente di cui  alla  lettera  b)  che
offrono e acquistano gas tramite la piattaforma del GME; 
    g) per «PSV» si intende il Sistema per scambi/cessioni di gas  al
Punto di scambio virtuale - modulo PSV,  di  cui  alla  deliberazione
dell'Autorita' n. 22/04, organizzato e gestito dall'impresa  maggiore
di trasporto. 
  2. Si applicano le ulteriori definizioni dell'art.  2  del  decreto
legislativo n. 164/2000 e dei suoi decreti  applicativi,  nonche'  le
definizioni  di  cui  alla  delibera  dell'Autorita'  n.   22/04,come
successivamente modificata ed integrata.