Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto: a) per «Ministero» si intende il Ministero dello sviluppo economico; b) per «acquirente» si intende un soggetto abilitato ad operare al mercato regolamentato delle capacita' - PSV; c) per «Autorita'» si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; d) per «GME» si intende il Gestore dei mercati energetici, la societa' per azioni cui e' affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 99/2009; e) per «importatore» si intende il soggetto cui il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000 e che e' tenuto ad offrire quote di importazione ai sensi del decreto-legge n. 7/2007; f) per «operatore» si intende sia l'importatore di cui alla lettera e), sia il soggetto acquirente di cui alla lettera b) che offrono e acquistano gas tramite la piattaforma del GME; g) per «PSV» si intende il Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di scambio virtuale - modulo PSV, di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 22/04, organizzato e gestito dall'impresa maggiore di trasporto. 2. Si applicano le ulteriori definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo n. 164/2000 e dei suoi decreti applicativi, nonche' le definizioni di cui alla delibera dell'Autorita' n. 22/04,come successivamente modificata ed integrata.