IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui e' stato istituito il Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche; Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il vigente Statuto di autonomia di Ateneo; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 gennaio 2010 recante modifiche al predetto Statuto; Vista la nota prot. n. 20 del 29 aprile 2010 con cui la proposta di modifiche statutarie e' stata trasmessa al Ministero dell'Universita' e della ricerca; Vistala nota ministeriale di risposta prot. n. 1825 del 20 maggio 2010; Decreta: Art. 1 Lo statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito: Art. 1. Istituzione 1. E' istituita in Roma la Libera universita' degli studi per l'innovazione e le organizzazioni (in breve LUSPIO). 2. L'Universita' appartiene alla categoria degli Istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto. 3. L'Universita' e' promossa dall'Istituto di studi Politici «S. Pio V» che ne assicura il funzionamento ordinario.