Art. 3. 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. L'Universita' sviluppa e  diffonde  la  cultura,  le  scienze  e
l'istruzione superiore  attraverso  le  attivita'  di  ricerca  e  di
insegnamento  e  la  collaborazione   scientifica   con   istituzioni
italiane,  comunitarie  ed  estere  nonche'  con  le   organizzazioni
professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni  del
territorio. Riconosce  il  ruolo  fondamentale  della  ricerca  e  ne
promuove lo svolgimento, favorendo  la  collaborazione  degli  organi
dell'Universita' con le altre istituzioni  universitarie  e  di  alta
cultura italiane, comunitarie e straniere. 
  2. L'Universita' persegue i propri fini  istituzionali  con  azione
ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle  liberta'  e
dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera,
i  docenti,  il  personale  amministrativo  e  gli  studenti  per  il
conseguimento delle proprie  finalita'  anche  nei  rapporti  con  le
istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali. 
  3.  L'Universita'  garantisce  ai   docenti   ed   ai   ricercatori
l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento  della  ricerca,
anche in  ordine  agli  orientamenti  tematici  e  alle  metodologie.
Garantisce,  altresi',  un  insegnamento  libero  da  ogni  forma  di
condizionamento  o  limite  nella  scelta  dei  contenuti   e   delle
metodologie dell'attivita' didattica. 
  4. L'Universita' promuove le condizioni che  rendono  effettivo  il
diritto  allo  studio  in  attuazione  dei  precetti  costituzionali.
Organizza servizi di tutorato finalizzati ad  orientare  e  assistere
gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita'  formative
autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli  scambi
culturali, dello sport e del tempo libero.