Art. 4 
 
 
Modernizzazione   dei   pagamenti    effettuati    dalle    Pubbliche
                           Amministrazioni 
 
  1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza  nei  pagamenti  e  nei
rimborsi  dei  tributi  effettuati  da  parte  di  enti  e  pubbliche
amministrazioni a cittadini e utenti, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale  per
pagamenti su carte elettroniche  istituzionali,  inclusa  la  tessera
sanitaria. 
  2. Ai fini dell'attuazione  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti: 
    a) individua gli (( standard )) tecnici del servizio di pagamento
e le modalita' con cui i  soggetti  pubblici  distributori  di  carte
elettroniche istituzionali possono avvalersene; 
    b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato  sulla
base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio  offerto  ai
cittadini; 
    c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da parte  dei
soggetti pubblici, anche  diversi  dal  soggetto  distributore  delle
carte, che intendono offrire  ai  propri  utenti  tale  modalita'  di
erogazione di pagamenti; 
    d)  stabilisce  ((  nel  20  per  cento  delle   commissioni   di
interscambio conseguite dal gestore del  servizio  per  ))  pagamenti
diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a  carico
del gestore finanziario del servizio; 
    e) disciplina  le  modalita'  di  certificazione  degli  avvenuti
pagamenti; 
    f) stabilisce le modalita' di monitoraggio  del  servizio  e  dei
flussi di pagamento. 
  3. Il corrispettivo di cui al  comma  2,  lettera  d),  e'  versato
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnato,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  tra  i  soggetti
pubblici distributori delle carte elettroniche, i  soggetti  pubblici
erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  4. Per le spese attuative di cui al presente articolo  si  provvede
nei limiti delle  entrate  di  cui  al  comma  3,  con  la  quota  di
competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  (( 4-bis. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano,  a  decorrere
dal 1o gennaio 2011, le disposizioni  di  cui  all'articolo  383  del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
  4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di  cui  all'articolo
2, comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  con  i  nuovi
criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1o gennaio
2011  le  competenze  fisse  ed   accessorie   al   personale   delle
amministrazioni centrali dello Stato sono  imputate  alla  competenza
del  bilancio  dell'anno  finanziario  in  cui  vengono  disposti   i
pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla  fine  di  ogni
esercizio relativamente  alle  competenze  accessorie,  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo. 
  4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse  ed  accessorie  dei
pubblici dipendenti, effettuati  mediante  utilizzo  delle  procedure
informatiche e  dei  servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale  e
dei servizi, sono  emessi  con  il  solo  riferimento  ai  pertinenti
capitoli di bilancio e  successivamente,  a  pagamento  avvenuto,  ne
viene disposta  l'imputazione  agli  specifici  articoli  in  cui  si
ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco  previsto
dall'articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  i
capitoli con l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze
fisse. Non possono essere disposte  variazioni  compensative  tra  le
dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli
in cui si ripartisce il capitolo. 
  4-quinquies. Gli importi relativi  ai  pagamenti  delle  competenze
fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure  informatiche  e
dei  servizi  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento  dell'Amministrazione  generale  del  personale  e   dei
servizi, e non andati a  buon  fine,  sono  versati  dalla  tesoreria
statale all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione  allo  specifico  piano  gestionale   dei   pertinenti
capitoli  di  spesa,  al  fine  della  riemissione  con  le  medesime
modalita' dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti
sono stabilite con il decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  4-sexies. All'inizio di ogni anno, le  amministrazioni  di  cui  al
comma 4-bis stabiliscono, con decreto del  Ministro  competente,  una
dotazione finanziaria per ogni struttura periferica,  sia  decentrata
che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti  le  competenze
accessorie al personale, entro i cui  limiti  le  medesime  strutture
periferiche programmano le attivita'.  La  predetta  dotazione  viene
successivamente  definita,  nel  rispetto  dei  citati   limiti,   in
relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in
sede di contrattazione collettiva integrativa. 
  4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  2,  comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il
pagamento  delle  competenze  accessorie   spettanti   al   personale
scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di  pagamento  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31  ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002
ed e' disposto congiuntamente al pagamento  delle  competenze  fisse,
fatta  eccezione  per  il  personale  supplente  breve  nominato  dai
dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori  dei  casi
di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7  settembre  2007,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  ottobre  2007,
n. 176, continuano ad  essere  pagate  a  carico  dei  bilanci  delle
scuole. 
  4-octies.    Con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  all'inizio  di  ogni  anno  viene
stabilita  per  ciascuna   istituzione   scolastica   una   dotazione
finanziaria a valere sugli  stanziamenti  concernenti  le  competenze
accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed  iscritti
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro  i  cui  limiti  le  medesime
istituzioni  programmano  le  conseguenti  attivita'.   La   predetta
dotazione viene successivamente definita, nel rispetto  dei  predetti
limiti, in relazione ai criteri  stabiliti  dagli  accordi  sindacali
intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa. 
  4-novies.    Con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  potranno  essere  disposte  eventuali
modifiche al regolamento riguardante  le  istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativa-contabile delle  istituzioni  scolastiche,  a
seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e  4-octies
del presente articolo. 
  4-decies. Le maggiori  entrate  derivanti  dai  commi  da  4-bis  a
4-novies, al netto di quanto previsto all'articolo 55,  comma  7-bis,
lettera c), concorrono a  costituire  la  dotazione  finanziaria  nei
limiti della quale sono attuate le disposizioni di  cui  all'articolo
42. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del comma 197 dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              «197. Allo  scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 383 del  regio  decreto
          23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento  per  l'amministrazione
          del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato): 
              «Art. 383. Oli impiegati di  un  medesimo  ufficio,  di
          ruolo e non di ruolo, possono, con la  loro  dichiarazione,
          delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di  ruolo,
          a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi,  assegni
          fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo. 
              Ove gli impiegati di un medesimo  ufficio  siano  tutti
          non di ruolo la delega di  cui  al  precedente  comma  puo'
          essere rilasciata ad uno di loro. 
              Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni  di
          consegnatari-cassieri,  la  delega  deve  essere  ad   essi
          esclusivamente rilasciata. 
              Tuttavia,   qualora    particolari    circostanze    lo
          consiglino, i  capi  uffici  potranno,  con  loro  motivata
          decisione, autorizzare il rilascio della  delega  ad  altro
          funzionario. 
              La  dichiarazione  sottoscritta  dagli   impiegati   ed
          autenticata dal capo dell'ufficio con la  propria  firma  e
          col suggello d'ufficio e'  mandata  all'ufficio  ordinatore
          della spesa che, fattane annotazione negli appositi  conti,
          la allega al corrispondente ordine o all'ordine da  servire
          per il pagamento della prima  rata  dovuta  dopo  la  fatta
          delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e
          dare quietanza. 
              Negli ordini successivi e' fatta menzione di quello cui
          fu unito l'atto di delega. 
              In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto
          e sesto, nel caso in  cui  gli  ordini  di  pagamento  sono
          emessi con il sistema meccanografico, le  dichiarazioni  di
          delega sono acquisite agli  atti  degli  uffici  ordinatori
          della spesa, in apposita raccolta. 
              Finche' dura nella persona incaricata  la  facolta'  di
          riscuotere, essa sola puo' dare quietanza per tutti  coloro
          dai quali e' stata delegata. Nel caso  pero'  di  accertata
          assenza od impedimento, possono i  titolari  riscuotere  le
          somme per ciascuno di essi rispettivamente  indicate  nella
          nota. 
              Analoga  facolta'  e'  accordata  agli   impiegati   in
          disponibilita'  e  in  aspettativa,   agli   ufficiali   in
          posizione  ausiliaria,  ai  pensionati  e  ai   danneggiati
          politici  che  godono  assegni  vitalizi,  quando  prestino
          servizio presso uffici pubblici.». 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante  «Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica» e' pubblicata nella  Gazz.
          Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 26  della  gia'  citata
          legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 26 (Fondo di riserva per le spese  obbligatorie).
          - 1. Nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un "fondo di riserva per le  spese  obbligatorie"
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia  di  cassa  dei  competenti
          capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
          di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  allegato  l'elenco  dei
          capitoli di cui al comma  2,  da  approvare,  con  apposito
          articolo, con la legge del bilancio.». 
              - Si riporta il testo del comma 601 dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio»  destinati  ad  integrare  i  fondi  stessi.  Con
          decreto  del  Ministro  della  pubblica   istruzione   sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente comma. Al fine di avere la completa  conoscenza
          delle  spese  effettuate   da   parte   delle   istituzioni
          scolastiche a valere sulle  risorse  finanziarie  derivanti
          dalla costituzione dei predetti fondi, il  Ministero  della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  2  del
          decreto-legge  7  settembre  2007,  n.  147   (Disposizioni
          urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno
          scolastico  2007-2008  ed  in  materia  di   concorsi   per
          ricercatori  universitari),  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176: 
              «5. A decorrere  dall'anno  scolastico  2007/2008,  gli
          oneri relativi alle  retribuzioni  spettanti  al  personale
          della scuola nominato in sostituzione del personale assente
          per motivi  di  maternita',  nonche'  quello  nominato  per
          supplenze brevi e che si trova in congedo di maternita'  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  26
          marzo  2001,  n.  151,  nonche'  alle  indennita'  di   cui
          all'articolo 24 del medesimo testo unico, sono imputati  ai
          capitoli di spesa iscritti nello stato  di  previsione  del
          Ministero della pubblica istruzione  concernenti  le  spese
          per le supplenze a tempo determinato del personale docente,
          educativo, amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  ed  ai
          corrispondenti capitoli  relativi  all'IRAP  e  agli  oneri
          sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono  integrati
          degli importi complessivi di euro  66  milioni  per  l'anno
          2007 e di euro 198  milioni  a  decorrere  dall'anno  2008,
          riducendo allo  scopo  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza
          alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di  spesa
          fissa, delle retribuzioni e  delle  indennita'  di  cui  al
          presente comma  e'  attribuita  al  Servizio  centrale  del
          Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e
          delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alle
          occorrenti variazioni di bilancio.».