Art. 12 Fondo di riserva 1. Nel bilancio di previsione e' istituito il fondo di riserva destinato, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, nonche' alle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Da tale fondo sono disposti prelevamenti con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale. 2. Sul fondo di riserva, ai fini di una migliore programmazione, con decreto del Segretario generale, possono essere costituiti accantonamenti provvisori su singoli piani gestionali anche per: a) interventi di natura straordinaria; b) interventi di cui si sia verificata l'indifferibilita'; c) integrazione degli stanziamenti relativi alle strutture di missione; d) anticipazioni sui fondi in corso di assegnazione. 3. Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.