Art. 12 
 
 
                          Fondo di riserva 
 
  1. Nel bilancio di previsione e'  istituito  il  fondo  di  riserva
destinato, nel corso dell'esercizio  finanziario,  all'aumento  degli
stanziamenti di altri  capitoli  di  spesa,  nonche'  alle  dotazioni
finanziarie di capitoli di nuova  istituzione.  Da  tale  fondo  sono
disposti prelevamenti con decreto del  Presidente,  su  proposta  del
Segretario generale. 
  2. Sul fondo di riserva, ai fini di  una  migliore  programmazione,
con  decreto  del  Segretario  generale,  possono  essere  costituiti
accantonamenti provvisori su singoli piani gestionali anche per: 
    a) interventi di natura straordinaria; 
    b) interventi di cui si sia verificata l'indifferibilita'; 
    c) integrazione degli stanziamenti  relativi  alle  strutture  di
missione; 
    d) anticipazioni sui fondi in corso di assegnazione. 
  3. Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.