Art. 2 Autonomia finanziaria 1. La Presidenza, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente decreto. 2. La Presidenza redige ed aggiorna periodicamente le guide pratiche in cui sono indicati, anche attraverso la predisposizione di moduli e schemi, le istruzioni relative alle procedure ed i criteri da seguire per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attivita' di gestione. Tali guide sono approvate dal Segretario generale, su proposta del Capo del Dipartimento o dell'Ufficio autonomo competente. 3. La Presidenza puo' contribuire, con proprie risorse ed entro i limiti delle disponibilita' annuali iscritte nel bilancio di previsione, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, che non abbiano finalita' di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza. La determinazione di contribuire finanziariamente al progetto e' assunta con provvedimento del Presidente.