Art. 2 
 
 
                        Autonomia finanziaria 
 
  1.  La  Presidenza,  in  attuazione  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo,  provvede  autonomamente  alla  gestione  delle  risorse
finanziarie necessarie ai propri  fini  istituzionali  in  base  alle
norme del presente decreto. 
  2.  La  Presidenza  redige  ed  aggiorna  periodicamente  le  guide
pratiche in cui sono indicati, anche attraverso la predisposizione di
moduli e schemi, le istruzioni relative alle procedure ed  i  criteri
da seguire per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attivita'
di gestione. Tali guide sono approvate dal  Segretario  generale,  su
proposta  del  Capo  del   Dipartimento   o   dell'Ufficio   autonomo
competente. 
  3. La Presidenza puo' contribuire, con proprie risorse ed  entro  i
limiti  delle  disponibilita'  annuali  iscritte  nel   bilancio   di
previsione, al rimborso parziale delle spese  sostenute  da  soggetti
pubblici o privati, che  non  abbiano  finalita'  di  lucro,  per  la
realizzazione di progetti culturali o sociali di alta  rilevanza.  La
determinazione di contribuire finanziariamente al progetto e' assunta
con provvedimento del Presidente.