Art. 6 
 
 
                Formazione del bilancio di previsione 
 
   1. I titolari dei centri di responsabilita' e di spesa  comunicano
entro il 20 ottobre all'Ufficio, in coerenza con la direttiva di  cui
all'articolo 3, comma 2, gli  obiettivi  articolati  per  progetti  e
funzioni,  il  quadro  delle  necessarie  risorse  finanziarie  e  la
valutazione di massima sull'attendibilita' delle stesse. 
  2. L'Ufficio  elabora,  sulla  base  della  direttiva  annuale  del
Segretario generale, il progetto di bilancio che esplicita: 
    a) i progetti e le funzioni previste per le strutture individuate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
    b) le previsioni finanziarie complessive del bilancio  annuale  e
pluriennale. 
  3.  L'Ufficio  trasmette,  entro  il  30  novembre,  al  Segretario
generale il progetto di bilancio redatto sulla base  del  disegno  di
legge del bilancio dello Stato presentato alle Camere e tenuto  conto
delle eventuali note di variazione al momento  intervenute.  Entro  i
successivi 10 giorni,  e  comunque  non  oltre  il  15  dicembre,  il
Segretario generale, sentita la  Conferenza  dei  capi  dipartimento,
sottopone il progetto di bilancio al Presidente per l'approvazione. 
  4. Il Segretario generale comunica il  bilancio  di  previsione  ai
Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione. 
  5. Il  Presidente  provvede,  con  proprio  decreto,  ad  apportare
variazioni al bilancio della Presidenza, qualora le stesse si rendano
necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio dello  Stato.  Le
eventuali riduzioni apportate al Fondo  per  il  funzionamento  della
Presidenza di norma  sono  ripartite  proporzionalmente  su  tutti  i
Centri di responsabilita'. 
  6. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato,
il Segretario generale trasmette  il  bilancio  di  previsione  della
Presidenza al Ministero della giustizia, per la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  7. Il Presidente puo' autorizzare con proprio  decreto  l'esercizio
provvisorio, nei limiti e con le modalita' previste per  il  bilancio
dello Stato.