Art. 7 Struttura del bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese della Presidenza secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Il bilancio di previsione e' ripartito in missioni e programmi, determinati per aree omogenee di attivita', affidati a ciascun centro di responsabilita'. Il bilancio e' accompagnato da una nota integrativa che per la spesa si compone di due sezioni: a) la prima espone il quadro di riferimento in cui la Presidenza opera ed i criteri seguiti per la formulazione delle previsioni; b) la seconda illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e le corrispondenti risorse finanziarie. La nota integrativa puo' indicare, altresi', le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti ad esito del controllo di cui alla legge 14 gennaio1994, n° 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della gestione, ciascun programma e' disaggregato in capitoli. 3. I centri di responsabilita' corrispondono al Segretariato generale ed a ciascuna struttura affidata ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato. 4. Le entrate sono classificate in: a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato; b) entrate eventuali e diverse; c) avanzo presunto; d) entrate per partite di giro. 5. Le spese sono classificate in: a) spese correnti; b) spese in conto capitale; c) spese per partite di giro. 6. Le spese sono ripartite in: a) missioni; b) programmi, suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi e trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri comuni di parte corrente e per investimenti; c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. 7. Le spese non possono superare complessivamente le entrate. 8. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta corrispondenza. 9. Le partite di giro corrispondenti al fondo di cassa a disposizione di ogni centro di responsabilita' possono essere dotate di uno stanziamento non superiore a 20.000 euro, salvo i casi in cui, per comprovate esigenze valutate ed approvate dal Segretario generale, sia necessario prevedere importi superiori. Il fondo puo' essere reintegrato con le modalita' dell'articolo 27.