Art. 7 
 
 
                Struttura del bilancio di previsione 
 
   1. Il bilancio di previsione espone le entrate e  le  spese  della
Presidenza secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009,
n. 196. 
  2. Il bilancio di previsione e' ripartito in missioni e  programmi,
determinati per aree omogenee di attivita', affidati a ciascun centro
di  responsabilita'.  Il  bilancio  e'  accompagnato  da   una   nota
integrativa che per la spesa si compone di due sezioni: 
    a) la prima espone il quadro di riferimento in cui la  Presidenza
opera ed i criteri seguiti per la formulazione delle  previsioni;  b)
la seconda illustra il contenuto di ciascun programma di spesa  e  le
corrispondenti  risorse  finanziarie.  La   nota   integrativa   puo'
indicare, altresi', le misure adottate a  seguito  delle  valutazioni
della Corte dei conti ad esito del controllo di  cui  alla  legge  14
gennaio1994, n° 20 e successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Ai
fini della gestione, ciascun programma e' disaggregato in capitoli. 
  3.  I  centri  di  responsabilita'  corrispondono  al  Segretariato
generale  ed  a  ciascuna  struttura  affidata  ai  Ministri  ed   ai
Sottosegretari di Stato. 
  4. Le entrate sono classificate in: 
    a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato; 
    b) entrate eventuali e diverse; 
    c) avanzo presunto; 
    d) entrate per partite di giro. 
  5. Le spese sono classificate in: 
    a) spese correnti; 
    b) spese in conto capitale; 
    c) spese per partite di giro. 
  6. Le spese sono ripartite in: 
    a) missioni; 
    b)  programmi,  suddivisi  in   macroaggregati   per   spese   di
funzionamento, per interventi e trattamenti  di  quiescenza  e  altri
trattamenti integrativi o sostitutivi di  questi  ultimi,  per  oneri
comuni di parte corrente e per investimenti; 
    c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. 
  7. Le spese non possono superare complessivamente le entrate. 
  8. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare  esatta
corrispondenza. 
  9.  Le  partite  di  giro  corrispondenti  al  fondo  di  cassa   a
disposizione di ogni centro di responsabilita' possono essere  dotate
di uno stanziamento non superiore a 20.000 euro, salvo i casi in cui,
per  comprovate  esigenze  valutate  ed  approvate   dal   Segretario
generale, sia necessario prevedere importi superiori. Il  fondo  puo'
essere reintegrato con le modalita' dell'articolo 27.