Art. 8 
 
 
                       Variazioni di bilancio. 
 
  1. Le variazioni di bilancio sono disposte con decreto motivato del
Presidente, su proposta del Segretario generale. 
  2. Il  Segretario  generale  nell'ambito  del  relativo  centro  di
responsabilita', su  proposta  del  responsabile  della  spesa,  puo'
disporre   variazioni   compensative   tra   capitoli    di    natura
discrezionale. 
  3. I Ministri ed i Sottosegretari, su proposta dei rispettivi  capi
dipartimento, possono disporre variazioni compensative  tra  capitoli
di natura discrezionale. 
  4. Non sono consentite variazioni compensative  che  comportino  il
trasferimento di risorse finanziarie dalle spese in conto capitale  a
quelle di parte corrente. 
  5. Qualora disposizioni legislative prevedano  limiti  per  singole
categorie di spesa da cui derivino risparmi contabilizzati nei  saldi
del bilancio dello Stato, il Segretario  generale,  su  proposta  del
capo dell'Ufficio, puo' valutare la possibilita'  di  garantire  tali
risparmi  mediante  variazioni  compensative  sulle  spese  di  parte
corrente  del  bilancio  autonomo  della  Presidenza.  Le   eventuali
compensazioni sono formalizzate con decreto del Presidente nel  quale
sono altresi' evidenziate, con  riferimento  al  perseguimento  delle
finalita' istituzionali, le motivazioni che  hanno  determinato  tali
compensazioni.