Art. 8 Variazioni di bilancio. 1. Le variazioni di bilancio sono disposte con decreto motivato del Presidente, su proposta del Segretario generale. 2. Il Segretario generale nell'ambito del relativo centro di responsabilita', su proposta del responsabile della spesa, puo' disporre variazioni compensative tra capitoli di natura discrezionale. 3. I Ministri ed i Sottosegretari, su proposta dei rispettivi capi dipartimento, possono disporre variazioni compensative tra capitoli di natura discrezionale. 4. Non sono consentite variazioni compensative che comportino il trasferimento di risorse finanziarie dalle spese in conto capitale a quelle di parte corrente. 5. Qualora disposizioni legislative prevedano limiti per singole categorie di spesa da cui derivino risparmi contabilizzati nei saldi del bilancio dello Stato, il Segretario generale, su proposta del capo dell'Ufficio, puo' valutare la possibilita' di garantire tali risparmi mediante variazioni compensative sulle spese di parte corrente del bilancio autonomo della Presidenza. Le eventuali compensazioni sono formalizzate con decreto del Presidente nel quale sono altresi' evidenziate, con riferimento al perseguimento delle finalita' istituzionali, le motivazioni che hanno determinato tali compensazioni.