IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE,   ed   in
particolare: 
    l'art. 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione  dei
regimi  di  sostegno  applicati   all'energia   prodotta   da   fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare  riferimento
all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla riduzione  degli
oneri in capo  ai  consumatori,  alla  gradualita'  di  intervento  a
salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilita'  della
struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell'evoluzione dei
meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con
motivi di esclusione dagli incentivi stessi; 
    l'art. 25, comma 9, il quale  prevede  che  le  disposizioni  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  agosto   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del  24  agosto  2010,  si
applicano alla produzione di energia  elettrica  da  impianti  solari
fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011; 
    l'art. 25, comma 10, il quale prevede  che,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge  22  marzo  2010,  n.  41,
l'incentivazione della produzione di energia  elettrica  da  impianti
solari fotovoltaici  che  entrino  in  esercizio  successivamente  al
termine di cui al comma 9 e' disciplinata con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  mare,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: 
      a) determinazione di un limite  annuale  di  potenza  elettrica
cumulativa  degli  impianti  fotovoltaici  che  possono  ottenere  le
tariffe incentivanti; 
      b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della
riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e  degli
incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea; 
      c) previsione di tariffe incentivanti e di quote  differenziate
sulla base della natura dell'area di sedime; 
      d) applicazione delle  disposizioni  dell'art.  7  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto  compatibili  con  il
presente comma; 
  Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto  legislativo  n.  28
del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in  vigore  del
medesimo decreto, per gli impianti  solari  fotovoltaici  con  moduli
collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi  statali
e' consentito a condizione che, in  aggiunta  ai  requisiti  previsti
dall'allegato 2 dello stesso decreto: 
    a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a  1
MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario,  gli
impianti  siano  collocati  ad  una  distanza  non  inferiore   a   2
chilometri; 
    b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10
per cento della superficie del terreno agricolo nella  disponibilita'
del proponente; 
  Visto che il medesimo art. 10, ai commi  5  e  6,  dispone  che  le
condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni  abbandonati
da almeno cinque anni, nonche' agli impianti solari fotovoltaici  con
moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il
titolo abilitativo entro la data di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il
conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011,  a  condizione  in
ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla  data
di entrata in vigore dello stesso decreto; 
  Vista  la  legge  4  agosto  1978,  n.  440,  recante   norme   per
l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate, ed in  particolare  gli  articoli  2  e  4  con  i  quali,
rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate  ed  e'
attribuito alle regioni il compito di determinare le singole zone del
territorio  di  loro  competenza  caratterizzate   da   fenomeni   di
abbandono; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,
che prevede che il Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con la Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti  con  i  quali
sono definiti i criteri  per  l'incentivazione  della  produzione  di
energia elettrica prodotta mediante  conversione  fotovoltaica  della
fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente
e di durata tali da garantire una equa  remunerazione  dei  costi  di
investimento e di esercizio; 
  Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005  e  6  febbraio  2006,   pubblicati   in   Gazzetta   Ufficiale,
rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n.
38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e  6  febbraio
2006), con i quali e' stata data prima attuazione a  quanto  disposto
dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto  legislativo  n.
387 del 2003; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare 19 febbraio  2007,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  del  23
febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale  19  febbraio
2007), con il quale e' stata data nuova attuazione a quanto  disposto
dal citato art. 7, comma 2, lettera d); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n.
59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale  si
e' provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio
2007; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24  agosto  2010
(nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale  sono
stati aggiornati i criteri per l'incentivazione della  produzione  di
energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  il  quale  dispone,  tra
l'altro,  che  non  e'  sottoposta  ad  imposta  l'energia  elettrica
prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con  potenza  non
superiore a 20 kW; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  Codice
dell'ordinamento militare; 
  Considerata  la  continua  evoluzione  della   tecnologia,   e   in
particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei
sistemi fotovoltaici; 
  Considerati i livelli ed i sistemi di  incentivazione  dell'energia
elettrica  solare  fotovoltaica  assicurati  in  altri  Stati  membri
dell'Unione europea; 
  Ritenuto che l'incentivazione della produzione di energia elettrica
da  impianti   solari   fotovoltaici   che   entrano   in   esercizio
successivamente al 31 maggio 2011 debba essere  attuata  tramite  una
progressiva diminuzione delle tariffe che, da un  lato,  miri  ad  un
allineamento graduale  dell'incentivo  pubblico  con  i  costi  delle
tecnologie, in linea con le politiche adottate nei  principali  Paesi
europei e, dall'altro, mantenga stabilita' e certezza sul mercato; 
  Considerato che, in base all'evoluzione dei costi  tecnologici,  si
prevede il raggiungimento entro pochi anni  della  cd.  grid  parity,
ossia  alla  convenienza  economica  dell'elettricita'   fotovoltaica
rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per  le  installazioni
piu' efficienti, condizione che fa ritenere non  piu'  necessario  il
mantenimento di uno schema  di  sostegno  pubblico  a  decorrere  dal
raggiungimento di tale condizione; 
  Ritenuto  pertanto  opportuno  sviluppare  la   potenza   elettrica
cumulativa  degli  impianti  fotovoltaici  che  possono  ottenere  le
tariffe incentivanti, di cui  all'art.  25,  comma  10,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che assicurino
una crescita graduale della potenza stessa negli  anni,  in  modo  da
usufruire dei miglioramenti della tecnologia  sotto  il  profilo  dei
costi e dell'efficienza, che diano prospettiva di crescita  di  lungo
termine agli investitori e all'industria di settore,  con  un  minore
impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia
elettrica; 
  Considerato  che,  sulla  base  delle  previgenti  disposizioni  di
sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli investimenti  effettuati  e
in corso di realizzazione, l'onere gravante sugli  oneri  di  sistema
del settore elettrico dovrebbe raggiungere, dal 2011,  il  valore  di
circa 3,5 miliardi di euro annui; 
  Considerato opportuno adottare un metodo che  colleghi  l'andamento
tariffario   programmato   e   le   eventuali   ulteriori   riduzioni
all'andamento della potenza installata, rispetto ad obiettivi fissati
in termini programmatici; 
  Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli investimenti in  corso
alla data di entrata in vigore del decreto,  un  regime  transitorio,
fino al 31 dicembre 2012, nell'ambito di un  contingente  di  potenza
per  i  grandi  impianti,  per  dare  gradualita'  al   processo   di
ridefinizione della disciplina vigente  ed  assicurare  il  controllo
degli oneri conseguenti; 
  Ritenuto  di   dover   intervenire   anche   sulle   modalita'   di
riconoscimento  e  valorizzazione  degli  interventi  che   realmente
promuovono  l'integrazione  architettonica  al  fine  di   perseguire
maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di  diffusione  del
fotovoltaico verso  applicazioni  piu'  promettenti,  in  termini  di
potenziale di diffusione  e  connesso  sviluppo  tecnologico,  e  che
consentano minor utilizzo del territorio; 
  Ritenuto  opportuno,  anche  alla  luce   dei   probabili   effetti
conseguenti all'attuazione della direttiva 2009/29/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la  direttiva
2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto
serra, introdurre, a decorrere dal 2013, un sistema di incentivazione
basato su tariffe omnicomprensive per l'energia prodotta e immessa in
rete e tariffe premio per l'energia prodotta e autoconsumata; 
  Ritenuto inoltre di  dover  confermare  le  disposizioni  a  favore
dell'innovazione  tecnologica  del  settore  e  dello   sviluppo   di
tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica; 
  Sentita la Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere
nella seduta del 28 aprile 2011; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  per  incentivare  la
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e  lo
sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
marzo 2010, n. 41, il  presente  decreto  si  applica  agli  impianti
fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio
2011 e fino al 31 dicembre  2016,  per  un  obiettivo  indicativo  di
potenza  installata  a  livello  nazionale  di   circa   23.000   MW,
corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli  incentivi
stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.